Trib. Palermo, sentenza 14/01/2025, n. 98
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Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa civile iscritta al n. 15348 del 2023 R.G.L. promossa
D A
CO GI
[...]
Rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Serio e Antonio
Blunda
- opponente -
C O N T R O
I.N.P.S. e SC SP- in persona del legale rappresentante pro- tempore - legalmente domiciliato in Roma ed elettivamente in
Palermo, Via Laurana n. 59, con l'avv. Adriana Giovanna
Rizzo e Maria Grazia Sparacino
E
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del procuratore speciale, Dr. Vincenzo Pavone, con
l'avv. Giancarlo Greco
- opposti -
O g g e t t o: opposizione ad intimazione di pagamento
All'udienza del 14.01.2025 alle ore 16.30, ha pronunciato
SENTENZA avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e dichiara la prescrizione dei crediti contenuti nell'avviso di addebito n. 59620220004686487000 che per
l'effetto annulla.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva di Scci Spa.
Condanna NP e DE, in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, quantificate in complessivi euro 550,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati Antonio Serio e
Antonio Blunda, antistatari.
Compensa le spese con SC spa.
NONCHE' DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.12.2023 il ricorrente, come in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso
l'intimazione di pagamento n. 29620239027953457000 emessa dall'Agenzia delle entrate-Riscossione e notificata in data
3.11.2023, relativamente all'avviso di addebito n.
59620220004686487000 eccependone la mancata notifica e, pertanto, la prescrizione.
Costituitisi ritualmente in giudizio, NP e DE contestavano la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto, eccependone.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, all'udienza odierna
è stata posta in decisione.
Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione