Trib. Roma, sentenza 14/12/2024, n. 19123
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta IENZI Presidente
Dott.ssa Cecilia PRATESI Giudice
Dott.ssa Valeria CHIRICO Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 39173 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 , vertente:
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. BORRACCESI ALESSANDRO Parte_1
per procura in atti
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. CHIOVELLI PAOLA per Controparte_1
procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza parziale n. 5572/2023 questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Nel prosieguo, acquisita la documentazione prodotta, il GI ha rimesso la decisione al Collegio con i termini di cui all'art.
190 cpc.
Il ricorrente ha concluso chiedendo all'adito Tribunale di: “… a) confermare definitivamente le statuizioni della sentenza n. 5572/2023, pubblicata il 05.04.2023, per quanto concerne la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti il 3 giugno 2000, trascritto nel
Registro dello Stato Civile del Comune di Roma al numero di Atto 00322, Parte 2, Serie A03, Anno
2000;
b) confermare che le figlie coabitino, in maniera equa, come dalle stesse scelto e preferito, PE presso l'abitazione materna e con il padre presso la dimora della nonna paterna in Roma, Per_2
Via Benedetto Croce n. 97, fino a quando il IG. non disporrà di una diversa soluzione Parte_1 abitativa;
c) confermare l'assegnazione della casa coniugale alla IG.ra d) Controparte_1 disporre che ciascuno dei genitori provveda alle esigenze della IA che coabita stabilmente con l'uno
e l'altro, con obbligo di ciascuno di contribuire alle spese straordinarie relative ad entrambe le figlie nella misura del 50%, nel rispetto dei criteri e con le modalità indicate dal Protocollo di Intesa sottoscritto in data 17 dicembre 2014 tra il Tribunale Ordinario di Roma e l'Ordine degli Avvocati di Roma, con l'obbligo di fornire l'uno all'altro copia della documentazione attestante gli esborsi effettuati;
e) confermare l'obbligo del padre di versamento di un assegno dell'importo di 250,00 euro mensili a titolo di contributo al mantenimento della IA , da rivalutarsi annualmente secondo PE gli indici ISTAT e da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese, così come stabilito dal Giudice in sede di emanazione dei provvedimenti provvisori ed urgenti;
f) in considerazione dell'avvenuto rigetto dei due ricorsi ex art. 709 ter c.p.c. proposti dalla resistente in carenza assoluta dei relativi presupposti di legge, condannare la IG.ra al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1
delle relative spese legali;
g) con vittoria di spese, onorari di giudizio e accessori di legge”.
La resistente ha concluso riportandosi alle note di trattazione scritta per l'udienza dell'1.4.2021, chiedendo: “A. sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio anche in via non definitiva sullo status, avendo precisato dianzi che la resistente non intende addivenire ad alcuna riconciliazione con l'ex coniuge. Sulle domande accessorie e in via riconvenzionale B. rigettare ogni richiesta formulata dal ricorrente;
C. assegnazione della casa familiare alla moglie ove saranno collocate le figlie, (maggiorenne) e , ancora non autonome economicamente, dando atto Per_2 PE
che il marito se ne è già allontanato con il consenso della moglie all'epoca della separazione e avendo asportato ogni effetto e bene personale;
D. in via riconvenzionale, contributo paterno per € 500,00
(Cinquecento/00) da versare entro il 5 (Cinque) di ogni mese, somma indicizzata a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e , ancora non autonome economicamente;
E. onere Per_2 PE paterno delle spese scolastiche e mediche al 100% ( ;
le altre spese straordinarie al 50% Persona_3
( tra i genitori secondo il protocollo d'intesa del Tribunale di Roma ed il Consiglio Persona_4 dell'Ordine degli Avvocati di Roma e che le parti dichiarano di conoscere;
F. si chiede che il IGnor
ripristini sui conti correnti delle figlie le somme dallo stesso prelevate senza il Parte_1 consenso della IGnora (come spiegato diffusamente nella memoria difensiva) e Controparte_1 originariamente accantonate in favore di e nonché provveda alla apertura di un conto Per_2 PE corrente intestato alla minorenne con firma congiunta di entrambi i genitori e obbligo di fornire PE gli estratti conto alla IGnora con cadenza mensile. In tema di 709 ter cpc Si Controparte_1 chiede, sin da ora, l'ammonimento con conseguenze risarcitorie da liquidarsi rimettendosi ai criteri equitativi del Tribunale, circa le condotte mantenute dal IGnor relativamente Parte_1 alle circostanze predette come sopra dianzi evidenziato”.
Quanto alle figlie e , va premesso che, nelle more del giudizio, entrambe sono PE Per_2
divenute maggiorenni e pertanto nulla va disposto in merito al loro affidamento, collocamento e frequentazione con i genitori.
Va invece confermata in via definitiva la assegnazione della ex casa coniugale alla moglie come richiesto da entrambe le parti, atteso che presso tale abitazione continua a vivere con la madre la IA , economicamente non autosufficiente, al pari della sorella maggiore PE
(circostanza incontestata).
Riguardo alle statuizioni economiche, va premesso che, in data 1.6.2022, a seguito della disposta audizione delle figlie, sono stati assunti i seguenti provvedimenti urgenti:
“rilevato che la