Trib. Frosinone, sentenza 03/12/2024, n. 222

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Frosinone, sentenza 03/12/2024, n. 222
Giurisdizione : Trib. Frosinone
Numero : 222
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE composto dai magistrati:
dott. Paolo Sordi Presidente, dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice, dott. Andrea Petteruti Giudice relatore ed estensore,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA nel procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio iscritto al n. 3996/24 R.G. e promosso da
(c.f.: ), e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), nonché (c.f.: ), tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Liliana Ferrazzoli, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in Ripi (FR), al Viale Umberto I, n. 17 ricorrenti
FATTO E DIRITTO
e hanno congiuntamente domandato modificarsi le statuizioni Parte_1 Parte_2
contenute nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata da questo
Tribunale.
A tal fine, gli istanti hanno allegato quanto segue: a) essi, in data 14/10/2000, hanno contratto matrimonio concordatario in Sora (FR);
b) dall'unione sono nati i figli (in data 27/05/2001) Per_1
e (in data 14/08/2004);
c) con sentenza emessa da questo Tribunale il 07/02/2022 è stata Pt_3
dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) oggi anche il figlio è divenuto Pt_3
maggiorenne ed indipendente economicamente, per cui non necessita più del mantenimento dei genitori.
1
All'esito della trattazione scritta, le parti hanno ribadito le conclusioni di cui al ricorso introduttivo ed il giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.


1. Disciplina applicabile

Ritiene il Tribunale che il presente procedimento sia disciplinato dall'art. 473-bis.29 c.p.c. Esso, infatti, è stato instaurato con ricorso depositato successivamente al 28 febbraio 2023 e ha ad oggetto la pretesa delle parti di ottenere una modifica dei provvedimenti a tutela dei figli minori adottati all'esito dei pregressi giudizi svoltisi tra le parti.
Non induce ad una diversa conclusione la circostanza secondo cui i provvedimenti di cui si chiede la revisione siano stati emanati prima del 1° marzo 2023: nessun dato letterale, e tantomeno sistematico, desumibile dalla disciplina del nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglie introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022, infatti, consente di ritenere che tale rito sia applicabile solamente ai procedimenti di revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici a loro volta pronunciati all'esito di un procedimento svoltosi secondo le nuove norme processuali.


2. Provvedimenti urgenti

In via preliminare, si
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