Trib. Cagliari, sentenza 07/03/2024, n. 348
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Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. R P, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 3282/2020 R.A.C.L., promossa da
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Luigi Parte_1
P, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Controparte_1
G S e dell'avv. C S, che la rappresentano e difendono per procura speciale allegata alla memoria di nomina di nuovo difensore agli atti del fascicolo informatico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18 dicembre 2020, ha convenuto in Parte_1
giudizio (in seguito solo e – premesso di essere stato Controparte_1 CP_1
dipendente della convenuta dal 1° agosto 2016 al 30 novembre 2018, inquadrato nel livello 3S del C.C.N.L. , con profilo professionale di “addetto al magazzino”, ma con Org_1
mansioni anche di guida del mezzo aziendale per il trasporto di merci dal 31 maggio 2017, con orario di lavoro di 50 ore settimanali, ed allegato l'inadempimento parziale dell'obbligazione della datrice di lavoro di corrispondere la retribuzione contrattuale mensile per il numero di giorni lavorativi previsti, oltre che l'inadempimento dell'obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti ed il valore differenziale del trattamento di fine rapporto - ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di somme a titolo di retribuzioni mensili non corrisposte, indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti e valore differenziale del t.f.r. su detti importi. ha resistito in giudizio. CP_1
2. Il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto, per quanto di ragione.
2.1. Il contratto di lavoro individuale sottoscritto dalle parti è stato prodotto dal ricorrente e da
pagina 1 di 4
esso risulta l'assunzione a tempo pieno (8 ore al giorno dal lunedì al venerdì, per complessive 40 ore settimanali) ed indeterminato di da parte di con decorrenza Parte_1 CP_1 dal 10 agosto 2016, con inquadramento nel livello 3S del “CCNL Autotrasporto (imprese)”.
Parte ricorrente ha allegato una serie di circostanze (reale inizio dell'attività lavorativa avvenuto nove giorni prima del termine iniziale riportato nel contratto, svolgimento di mansioni diverse da quelle originariamente assegnate, prestazione di lavoro straordinario) irrilevanti ai fini della decisione, non essendo stato domandato l'accertamento di crediti pertinenti con quella base fattuale.
Il presente giudizio verte esclusivamente sull'accertamento dell'obbligo della convenuta di corrispondere la retribuzione per un numero di giornate lavorative che non sarebbero state conteggiate nelle buste paga, oltre che l'indennità sostitutiva di 51,34 giorni di ferie non godute,
l'indennità sostitutiva di 75 ore di permessi retribuiti non goduti e di 74,66 ore di c.d. festività soppresse, ed il valore differenziale del t.f.r. discendente dall'inserimento nella base di calcolo delle suddette voci.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. R P, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 3282/2020 R.A.C.L., promossa da
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Luigi Parte_1
P, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Controparte_1
G S e dell'avv. C S, che la rappresentano e difendono per procura speciale allegata alla memoria di nomina di nuovo difensore agli atti del fascicolo informatico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18 dicembre 2020, ha convenuto in Parte_1
giudizio (in seguito solo e – premesso di essere stato Controparte_1 CP_1
dipendente della convenuta dal 1° agosto 2016 al 30 novembre 2018, inquadrato nel livello 3S del C.C.N.L. , con profilo professionale di “addetto al magazzino”, ma con Org_1
mansioni anche di guida del mezzo aziendale per il trasporto di merci dal 31 maggio 2017, con orario di lavoro di 50 ore settimanali, ed allegato l'inadempimento parziale dell'obbligazione della datrice di lavoro di corrispondere la retribuzione contrattuale mensile per il numero di giorni lavorativi previsti, oltre che l'inadempimento dell'obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti ed il valore differenziale del trattamento di fine rapporto - ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di somme a titolo di retribuzioni mensili non corrisposte, indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti e valore differenziale del t.f.r. su detti importi. ha resistito in giudizio. CP_1
2. Il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto, per quanto di ragione.
2.1. Il contratto di lavoro individuale sottoscritto dalle parti è stato prodotto dal ricorrente e da
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esso risulta l'assunzione a tempo pieno (8 ore al giorno dal lunedì al venerdì, per complessive 40 ore settimanali) ed indeterminato di da parte di con decorrenza Parte_1 CP_1 dal 10 agosto 2016, con inquadramento nel livello 3S del “CCNL Autotrasporto (imprese)”.
Parte ricorrente ha allegato una serie di circostanze (reale inizio dell'attività lavorativa avvenuto nove giorni prima del termine iniziale riportato nel contratto, svolgimento di mansioni diverse da quelle originariamente assegnate, prestazione di lavoro straordinario) irrilevanti ai fini della decisione, non essendo stato domandato l'accertamento di crediti pertinenti con quella base fattuale.
Il presente giudizio verte esclusivamente sull'accertamento dell'obbligo della convenuta di corrispondere la retribuzione per un numero di giornate lavorative che non sarebbero state conteggiate nelle buste paga, oltre che l'indennità sostitutiva di 51,34 giorni di ferie non godute,
l'indennità sostitutiva di 75 ore di permessi retribuiti non goduti e di 74,66 ore di c.d. festività soppresse, ed il valore differenziale del t.f.r. discendente dall'inserimento nella base di calcolo delle suddette voci.
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