Trib. Trani, sentenza 05/11/2024, n. 2125

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trani, sentenza 05/11/2024, n. 2125
Giurisdizione : Trib. Trani
Numero : 2125
Data del deposito : 5 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 455/2021 avente ad oggetto: retribuzione ha pronunciato ex artt. 429 e 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1
e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dagli avv.ti
Antonio Belsito e Valerio Antonio Belsito, presso il cui studio in
Bisceglie, alla via Pasubio n. 24, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva, dall'avv. Maria Giovanna Turi, e con quest'ultima elettivamente domiciliata in Trani, alla Piazza Plebiscito n. 20, presso la sede dell' CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine di 30 giorni per il deposito di provvedimento all'esito della scadenza del termine per le parti per depositare note di trattazione scritta del 7 ottobre 2024.
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Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto la rivendicazione di differenze retributive collegate al preteso inquadramento in una qualifica superiore rispetto a quella riconosciuta formalmente e in conseguenza dello svolgimento, quindi, di mansioni superiori riconducibili a tale qualifica.
Il fatto
Con ricorso depositato il 25.01.2021 e notificato il 19.02.2021, ha agito in giudizio per ottenere l'accertamento Parte_1 della sussistenza del diritto al conseguimento della qualifica superiore, con conseguente condanna della società datrice di lavoro al relativo inquadramento e al pagamento delle differenze stipendiali.
Più specificamente, a sostegno del ricorso ha dedotto: di lavorare alle dipendenze della società resistente dall'1.01.1986, assunto con contratto a tempo indeterminato, con qualifica di impiegato tecnico e inquadramento nel livello A1 del CCNL addetti al settore elettrico del 18.02.2013 e successivi rinnovi;
che dal giugno 2014 al marzo 2017 ha svolto mansioni superiori riconducibili al livello Part
cominciando da quella data a svolgere le mansioni precedentemente svolte dal dott. e svolgendo una serie di Per_1 mansioni implicanti anche attività di coordinamento;
che con lettera del 12.08.2014 rivendicava l'inquadramento superiore e le relative differenze retributive;
che da aprile 2017 ha svolto Parte mansioni di livello superiore ulteriore riconducibili al livello come risulta in particolare dalla richiesta di svolgimento di tutta una serie di mansioni superiori pretese dalla società con o.d.s. dell'8.03.2018;
che ciò avveniva, in particolare, in virtù del fatto che con tale disposizione, in base alla normativa vigente, CP_1 aveva proceduto alla separazione funzionale delle attività di
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vendita e distribuzione di energia elettrica procedendo ad assegnarlo alla divisione A-Distribuzione nella sezione Elettricità di e assegnandogli, quindi, una serie di nuove mansioni CP_1 frutto di questa nuova assegnazione;
che, ancora, con ordine di servizio del 18.12.2018 gli era richiesto insieme ad altri dipendenti di creare una task force finalizzata alla risoluzione dell'adempimento prescritto relativo a circa 55 reclami non esitati;
che, inoltre, il 4.03.2019 gli erano attribuite una serie di mansioni ulteriori riconoscendogli espressamente la padronanza e autonomia nello svolgimento di tali mansioni;
che l'insieme di tali circostanze, come documentate da una serie di ordini di servizio e documenti, giustificano l'attribuzione del superiore inquadramento invocato (livello AS da giugno 2014 a marzo 2017 e livello ASS da aprile 2017).
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti e dichiari lo svolgimento di mansioni riconducibili ai superiori livelli contrattuali invocati e condanni la al relativo CP_1 inquadramento e al pagamento delle differenze retributive, pari ad € 41.508,29 per il periodo dal 2014 al 2020;
con vittoria di spese con attribuzione.
Costituitasi in giudizio, la ha eccepito, CP_1 preliminarmente, la nullità per genericità del ricorso, in particolare per la mancata indicazione degli indici rivelatori della pretesa rivendicazione e la prescrizione quinquennale dei crediti antecedenti alla messa in mora del 30.10.2020.
Nel merito, ha eccepito l'infondatezza della domanda, ricostruendo l'iter professionale del ricorrente, con il passaggio dall'ufficio tecnico con mansioni di operaio e relativo inquadramento, al settore amministrativo con qualifica impiegato commerciale dal 27.11.1997. In particolare, ha eccepito che il ricorrente ha sempre svolto le mansioni sotto la direzione di un superiore gerarchico, ossia il capo ufficio commerciale, senza
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avere mai alcun potere negoziale e/o di rappresentanza dell'azienda e che, in ogni caso, anche nel nuovo assetto organizzativo della società, non sono stati attributivi compiti aggiuntivi e che, in ogni caso, non risulta allegata e dimostrato lo svolgimento in via prevalente e continuativo di mansioni superiori riconducibili ai livelli di inquadramento invocati.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accolga
l'eccezione preliminare di nullità e comunque rigetti nel merito la domanda;
con vittoria di spese.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
Preliminarmente va respinta l'eccezione di nullità per genericità della domanda.
La domanda, infatti, risulta sufficientemente specifica, sia per quanto concerne l'individuazione della causa petendi che del petitum.
Più specificamente, deve osservarsi che, pur non essendo indicata nel ricorso in maniera esplicita la comparazione tra le mansioni riconducibili alle diverse qualifiche professionali previste dal CCNL invocato, l'allegazione delle circostanze di fatto poste alla base della domanda risulta sufficientemente specifica e tale da consentire, quindi, di svolgere un'indagine in concreto su tale comparazione e sulla sussistenza o meno dei presupposti per il riconoscimento del superiore inquadramento contrattuale invocato.
Ciò, del resto, trova conferma indiretta nel fatto che la parte resistente si è compiutamente difesa nel merito della domanda e in ordine alle circostanze di fatto poste alla base della stessa.
Il merito

1. Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
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In primo luogo, deve premettersi che, per quanto concerne il diritto all'inquadramento e alle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori, com'è noto, occorre, innanzitutto, l'accertamento dello svolgimento, in fatto, di mansioni ascrivibili alla qualifica superiore, perché, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda." (Cass., sez. L, 30.10.2008, n. 26234;
Cass., sez.
L, 27.09.2010, n. 20272
).
Del resto, al fine di poter riconoscere la qualifica superiore, così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, non disattesa da questo Tribunale, è necessario che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che essa abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata
(cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 12353/2003, n. 11125/2001, n.
2859/2001, n. 7170/98, n. 4200/92).
Più specificamente, sul lavoratore che agisce in giudizio per il riconoscimento della qualifica riconducibile alle presunte mansioni superiori esercitate, incombe l'onere di allegare e provare gli elementi posti a sostegno della domanda, ossia di aver svolto, in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme collettive o dall'art. 2103 c.c. medesimo, mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato
(cfr. Cass. n. 18418/13).
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2. Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che nel corso del giudizio è stata fornita adeguata prova dello svolgimento da parte del ricorrente, con continuità e prevalenza, di mansioni riconducibili al livello AS del CCNL Addetti al settore elettrico del 18.02.2013 e successive modifiche in luogo del livello A1 del medesimo CCNL in cui è stato formalmente inquadrato.
Appare opportuno, a tal fine, prendere le mosse dalle previsioni contenute nel CCNL Elettrici aziende municipalizzate del
18.02.2013 e successivi rinnovi, che all'art. 21, prevede, per quel che rileva in questa sede, le seguenti categorie:
“Categoria A1: Appartengono alla categoria A1 i dipendenti che svolgono mansioni di concetto con funzioni direttive o mansioni rilevanti per il contenuto specialistico che implichino responsabilità di identico livello”;

“Categoria A1 superiore: Appartengono alla categoria A1 superiore i dipendenti che svolgono mansioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria A1, hanno un contenuto professionale di maggior rilievo per il più elevato grado di presenza di: facoltà di rappresentanza attribuita dall'Azienda, funzioni di sovraintendenza e di coordinamento di altri lavoratori, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni”.
“Categoria As: Appartengono alla categoria As i dipendenti che svolgono mansioni di concetto con funzioni direttive di particolare importanza per la loro ampiezza e natura, oppure per la rilevante dimensione dell'unità cui sono preposti in relazione alla struttura organizzativa dell'Azienda, ovvero mansioni di particolare importanza per il contenuto specialistico che implichino responsabilità di identico livello”.
“Categoria As superiore: Appartengono alla
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