Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 07/11/2024, n. 1027

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 07/11/2024, n. 1027
Giurisdizione : Trib. Barcellona Pozzo di Gotto
Numero : 1027
Data del deposito : 7 novembre 2024

Testo completo


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 9.10.2024 – da svolgersi ex art. 127 ter c.p.c. – depositate dall'Avv. Iano Antoci, nell'interesse della opposta, “ISA RESTAURI E COSTRUZIONI” S.r.l.;
dall'Avv.
Benedetto Calpona nell'interesse della opponente, ST RL - visto l'art. 281 sexies
c.p.c.
pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 1214/2020 R.G.
avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di appalto
VERTENTE TRA
ST RL, in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA
02097900837) elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'Avv. Benedetto Calpona, giusta procura in atti.
OPPONENTE
contro
ISA RESTAURI E COSTRUZIONI S.r.l. (Partita Iva 03082820832)
elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'Avv.
Iano Antoci unitamente all'Avv.ta Vera Antoci, giusta procura in atti.

OPPOSTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Sentenza redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4) c.p.c. e art. 118 disp. att.
c.p.c.
1
ST s.r.l. ha interposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
250/2020 - notificato tramite pec in data 10.07.2020 – con cui, su istanza
della ISA RESTAURI E COSTRUZIONI SRL, le è stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di €. 114.801,44 - oltre interessi al
tasso, con i limiti e decorrenza indicati in ricorso, nonché spese del
procedimento monitorio - portata dalle fatture n. 20 del 07.01.2016 dell'importo di €. 80.741,48 e n. 8 del 24.03.2017 dell'importo di €.
34.059,96, a titolo di remunerazione per i lavori – rientranti nella categoria
OG13 e OS30 contemplata nell'appalto aggiudicato dall'ATI formata dalla
RE RL (impresa capogruppo) e dalla SA RI e RU RL
(impresa mandante) avente ad oggetto l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo per l'intervento denominato: PA (RC). Parco
Archeologico di Taureana: Completamento e conseguimento della piena
funzionalità e fruibilità - “di pertinenza della ST RL, ma, di fatto realizzati interamente dalla SA RI e RU S.r.l.”.
L'opponente ha affidato l'opposizione ai motivi inerenti: a) all'inerenza dei
crediti cui si riferiscono le due fatture azionate in monitorio – portate a
conoscenza della opponente a distanza di tempo (per la prima volta con la
nota del legale della opposta datata 07.05.2020) a lavorazioni di pertinenza, nell'ambito dell'appalto pubblico, della sola RE RL, in quanto relative alle categorie OG13 e OS30 per le quali “L'SA RI e RU RL non possedeva le qualificazioni necessarie ed obbligatorie richieste” (I
motivo);
b) alla violazione dell'art. 48 d.lgs. 163/2006 e dell'art. 92 comma
2 ultimo inciso DPR 207/2010, stante la necessità di partecipare alle gare
pubbliche in possesso della qualificazione nelle relative lavorazioni e la
derogabilità del principio del rispetto quote indicate in sede di offerta (nella
2
specie, segnatamente: RE S.r.l. una quota pari al 100% dei lavori di cui
alle categorie indicate nel bando quali categoria OG13 e categoria OS30;

SA RI e RU S.r.l., una quota pari al 100% dei lavori di cui
alle categorie indicate nel bando quali categoria OS25 e categoria OS2-A)
solo al cospetto di due condizioni (sussistenza di autorizzazione della
stazione appaltante alla modifica delle quote;
compatibilità della modifica delle con le qualificazioni possedute dall'impresa interessata) nella specie
insussistenti, con conseguente nullità di ogni accordo diretto ad aggirare i
suddetti limiti ed i divieti di immodificabilità soggettiva del
raggruppamento di imprese e di sub appalto non autorizzato (II motivo);
c) alla violazione: dell'art. 21 l. 646/1982;
dell'art. 18 l. 55/1990;
dell'art. 118
d.lgs. 163/2006
stante la mancanza di autorizzazione della stazione
appaltante per il subappalto ventilato e per mancanza di qualificazione (III
motivo);
d) alla erroneità della condanna alle spese emessa in monitorio,
stante la fondatezza dei motivi di opposizione.
Proponendo, altresì, domanda riconvenzionale di condanna alla
restituzione delle somme indebitamente pagate alla opposta in virtù delle
fatture n. 15 del 31.08.2016 dell'importo di €. 25.184,47 con causale
“DISTACCO” e n. 16 del 31.08.2016 dell'importo complessivo di €.
5.551,79, di cui €.4.959,79 con causale “DISTACCO” - pari a complessivi
€. 30.144,26 - in quanto dimostrative “di un accordo nullo e del sub appalto
non autorizzato che le parti avrebbero tentato di mascherare con
l'emissione di fatture aventi ad oggetto il distacco del personale dell'opposta all'opponente e con l'anticipo dei salari dei n. 2 dipendenti della ST”, l'opponente ha concluso per la revoca del decreto opposto, accertata la “nullità del prospettato accordo intercorso tra le parti diretto
3 a consentire alla SA RI e RU RL l'esecuzione delle
lavorazioni di cui alle categorie OG13 e OS30 di competenza esclusiva della RE RL” nonché la “nullità del contratto di sub appalto di opera
pubblica intercorso tra la ST RL e la SA RI e RU RL per
mancanza di autorizzazione della stazione appaltante e per mancanza del
possesso delle qualificazioni obbligatorie nelle categorie OG13 e OS30 da parte dell'opposta”.
Il procedimento si è svolto nella resistenza dell'opposta – tra le altre,
eccipiente: i) l'inesistenza di accordo illecito, tra le parti, diretto a consentire l'esecuzione di lavorazioni di pertinenza della RE S.r.l.,
perché richiedenti delle specifiche qualificazioni prospettando, al riguardo, il fraintendimento della allegazione indicata in monitorio (“L'espressione
usata dalla ricorrente, secondo la quale le lavorazioni sarebbero state
realizzate interamente dalla SA RI S.r.l., espressione sulla quale
parte opposta costruisce un castello senza fondazioni di asserite violazioni
di norme imperative, di accordi illegittimi, di subappalti nulli e quant'altro,
va intesa nel senso esplicitato chiaramente dalle fatture che espongono solo e soltanto costi per l'acquisto dei materiali a piè d'opera”);
ii)
l'inesistenza, tra le parti, di contratto di sub appalto alcuno nel senso assegnato dall'art. 118 d.lgs. n. 163/2006, non avendo, la SA RI e
RU S.r.l., eseguito i lavori di pertinenza della RE S.r.l. ma soltanto “anticipato dei costi che ha legittimamente ribaltato alla capo gruppo che, dal canto suo, ha incassato l'intero corrispettivo dell'appalto erogato dalla stazione appaltante” - concludente per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto opposto, nonché per
l'inammissibilità della riconvenzionale spiegata, in virtù del principio
4
turpitudinis melior est condicio possidenti” nei rapporti tra sub-
committente in ripetizione e sub-appaltatore accipiens.
Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto
opposto, assegnati i termini ex art 183 co. VI c.p.c., la causa – con ordinanza
pubblicata il 12.7.2023 disponente il passaggio alla fase di precisazione
delle conclusioni – viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni
precisate da ciascuna parte – mediante richiamo alla reciproca posizione
processuale in atti cristallizzata – nel corpo delle note di trattazione scritta per l'udienza del 9.10.24.
⃰ ⃰ ⃰ ⃰
Posta la tempestività dell'opposizione – con citazione notificata il 14.09.2020
a fronte di decreto monitorio notificato il 10.7.2020 (cfr. ricevute di
accettazione e consegna pec del 14.9.2020 e doc. n. 1 fascicolo opponente) –
nonché ribadita la valutazione di inammissibilità delle prove orali richieste dalle parti sottesa all'ordinanza del 12.7.2023 – a fronte di richiamo, a tali istanze istruttorie, in seno alle note di trattazione scritta per l'udienza del
9.10.24 - già alla luce del contributo assertivo offerto dalle parti, esulano dal
contrasto le circostanze – comunque riscontrabili documentalmente (cfr. docc.
n.2, n.3, n.4, n. 5 fascicolo opponente) – relative: alla intervenuta
aggiudicazione della gara pubblica, indetta dal Ministero dei Beni e delle
attività Culturali e del Turismo – Direzione regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Calabria, da parte della RE S.R.L. e della SA RI e
RU S.r.l., costituitesi in raggruppamento temporaneo di tipo
verticale a mezzo scrittura privata del 19.01.2015, Rep. n. 73286 Raccolta n.
11505 in Notaio Dott. Giuseppe Amato, seguita da stipula del contratto di appalto, in data 25.09.2015, per un importo complessivo di € 360.165,67 al
5
netto d'Iva comprensivo degli oneri di sicurezza di € 16.003,73.
Oggetto di contestazione – costituente il vero nodo in cui si condensa il thema
disputandum - è la inerenza delle fatture azionate in monitorio a sole “spese per l'acquisto dei materiali occorrenti per la realizzazione dei lavori di
categoria OG13 e OS30, di pertinenza della RE S.r.l., anticipati dalla ISA
RI e RU S.r.l.”.
Al riguardo, a fronte della tesi centrale posta a base dell'impianto difensivo su cui si erge l'opposizione, ovvero la inesistenza di credito alcuno in capo alla
ricorrente-opposta - per la riconducibilità delle somme, portate dalle due
fatture azionate in monitorio, n. 20/2016 e n. 8/2017, a crediti non esigibili
perché afferenti a lavorazioni non
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