Trib. Grosseto, sentenza 16/11/2024, n. 923
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Testo completo
N. R.G. 1981/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. M V Presidente
dott. G B Giudice rel.
dott.ssa C N G
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per Divorzio – Scioglimento del matrimonio instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'avv. NLLI Parte_1 C.F._1
PAOLO
RICORRENTE
contro
C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Divorzio – Scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24.1.2024, parte
ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni, come da ricorso introduttivo, che
qui si riportano integralmente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis: A) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio intercorso tra le parti, con i susseguenti provvedimenti di legge;
B) affidare il minore in via esclusiva alla madre, assegnare la casa familiare di Via Per_1
Vanni n. 2 a Grosseto di proprietà esclusiva della alla madre, affinché vi abiti con il Pt_1 figlio anche oltre il raggiungimento dell'indipendenza economica di con Per_1 limitazione del diritto di visita del per le motivazioni indicate in premessa, CP_1 disponendo le opportune cautele e che gli incontri tra il minore e il padre avvengano in ambiente protetto o con le modalità decise di giustizia, nell'interesse primario del minore;
C) in via subordinata disporre l'affidamento condiviso del minore, confermando quanto disposto dal provvedimento del Tribunale di Grosseto in sede di omologa della separazione consensuale del 2020, sopra indicate in ogni caso, disponendo comunque le opportune cautele e che gli incontri tra il minore e il padre avvengano in ambiente protetto o con le modalità decise di giustizia, nell'interesse primario del minore;
D) in ogni caso stabilire per il mantenimento del figlio minore che il resistente Per_1 versi alla ricorrente entro il cinque di ogni mese l'assegno di mantenimento nella misura di € 250,00 mensile, ovvero in quella anche superiore ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche e scolastiche), da pagare entro giorni dieci giorni dalla richiesta della madre, senza preventivo accordo come da schema spiegato in motivazione ovvero come ritenuto di giustizia;
E) Si chiede che il Tribunale stabilisca espressamente: le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo tra i coniugi, come da seguente elenco: - scolastiche : a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti e università pubblici, privati e parificati;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico richiesti, anche nel caso di scuola privata ;
c) gite senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
e) corsi di recupero e lezioni private;
- extra scolastiche: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche con i relativi accessori (abbigliamento ed attrezzature);
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative ai mezzi di locomozione del figlio;
c) spese per il conseguimento del patentino e della patente;
d) spese acquisto mezzi di locomozione.
- mediche: a) farmaci e cure prescritti dal pediatra, dal medico di base o specialista, b) esami e visite specialistiche prescritti dal pediatra, dal medico di base o specialista;
c) i tickets sanitari;
d) spese oculistiche (visite, occhiali completi ed eventuali terapie oftalmiche);
e) spese odontoiatriche(controlli, cure e relativi apparecchi ortodontici );
nonché quelle spese straordinarie che necessitano invece di preventivo accordo, come da seguente elenco: - scolastiche: a) gite scolastiche con pernottamento;
extra scolastiche: a) viaggi e vacanze svolti autonomamente dal figlio;
b) spese per feste del figlio, ovvero come rispettivamente ritenuto di giustizia.
Con vittoria di spese di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 27.9.2022,
ha rappresentato di aver contratto matrimonio civile con Parte_1 CP_1
in data 10.3.2016, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di
[...]
Grosseto (Parte I, atto n. 20, anno 2016), dalla cui unione è nato il figlio Per_1
il 30.9.2017 (di anni 7).
Oltre a chiedere lo scioglimento del matrimonio, la ricorrente ha domandato al
Tribunale l'affidamento esclusivo del figlio o, in via subordinata, l'affido
condiviso “confermando quanto disposto dal provvedimento del Tribunale di Grosseto
in sede di omologa della separazione consensuale del 2020, sopra indicate in ogni caso,
disponendo comunque le opportune cautele e che gli incontri tra il minore e il padre
avvengano in ambiente protetto o con le modalità decise di giustizia, nell'interesse
primario del minore”, nonché l'assegnazione della casa coniugale e la previsione
dell'obbligo, in capo al padre, di versare un assegno di € 250,00 mensili a titolo
contributo al mantenimento del figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli
indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente ha esposto che, in sede di separazione consensuale (omologata in
data 16.7.2020), era stato disposto l'affidamento condiviso di con Per_1
collocazione prevalente presso la madre nella ex casa coniugale ed un contributo
mensile al mantenimento del minore a carico del padre, di importo pari ad euro
250,00 mensili, da rivalutarsi annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie;
quanto, invece, ai tempi ed alle modalità di frequentazione, il padre avrebbe
potuto tenere con sé il figlio due pomeriggi infrasettimanali e a fine settimana
alternati.
A sostegno della domanda, la ha rappresentato come il già dopo la Pt_1 CP_1
nascita del figlio, aveva iniziato a manifestare una sorta di “insofferenza nei
confronti della famiglia, a suo dire, causata dalla mancanza dei “propri spazi personali”
che lo aveva
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. M V Presidente
dott. G B Giudice rel.
dott.ssa C N G
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per Divorzio – Scioglimento del matrimonio instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'avv. NLLI Parte_1 C.F._1
PAOLO
RICORRENTE
contro
C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Divorzio – Scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24.1.2024, parte
ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni, come da ricorso introduttivo, che
qui si riportano integralmente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis: A) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio intercorso tra le parti, con i susseguenti provvedimenti di legge;
B) affidare il minore in via esclusiva alla madre, assegnare la casa familiare di Via Per_1
Vanni n. 2 a Grosseto di proprietà esclusiva della alla madre, affinché vi abiti con il Pt_1 figlio anche oltre il raggiungimento dell'indipendenza economica di con Per_1 limitazione del diritto di visita del per le motivazioni indicate in premessa, CP_1 disponendo le opportune cautele e che gli incontri tra il minore e il padre avvengano in ambiente protetto o con le modalità decise di giustizia, nell'interesse primario del minore;
C) in via subordinata disporre l'affidamento condiviso del minore, confermando quanto disposto dal provvedimento del Tribunale di Grosseto in sede di omologa della separazione consensuale del 2020, sopra indicate in ogni caso, disponendo comunque le opportune cautele e che gli incontri tra il minore e il padre avvengano in ambiente protetto o con le modalità decise di giustizia, nell'interesse primario del minore;
D) in ogni caso stabilire per il mantenimento del figlio minore che il resistente Per_1 versi alla ricorrente entro il cinque di ogni mese l'assegno di mantenimento nella misura di € 250,00 mensile, ovvero in quella anche superiore ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche e scolastiche), da pagare entro giorni dieci giorni dalla richiesta della madre, senza preventivo accordo come da schema spiegato in motivazione ovvero come ritenuto di giustizia;
E) Si chiede che il Tribunale stabilisca espressamente: le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo tra i coniugi, come da seguente elenco: - scolastiche : a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti e università pubblici, privati e parificati;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico richiesti, anche nel caso di scuola privata ;
c) gite senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
e) corsi di recupero e lezioni private;
- extra scolastiche: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche con i relativi accessori (abbigliamento ed attrezzature);
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative ai mezzi di locomozione del figlio;
c) spese per il conseguimento del patentino e della patente;
d) spese acquisto mezzi di locomozione.
- mediche: a) farmaci e cure prescritti dal pediatra, dal medico di base o specialista, b) esami e visite specialistiche prescritti dal pediatra, dal medico di base o specialista;
c) i tickets sanitari;
d) spese oculistiche (visite, occhiali completi ed eventuali terapie oftalmiche);
e) spese odontoiatriche(controlli, cure e relativi apparecchi ortodontici );
nonché quelle spese straordinarie che necessitano invece di preventivo accordo, come da seguente elenco: - scolastiche: a) gite scolastiche con pernottamento;
extra scolastiche: a) viaggi e vacanze svolti autonomamente dal figlio;
b) spese per feste del figlio, ovvero come rispettivamente ritenuto di giustizia.
Con vittoria di spese di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 27.9.2022,
ha rappresentato di aver contratto matrimonio civile con Parte_1 CP_1
in data 10.3.2016, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di
[...]
Grosseto (Parte I, atto n. 20, anno 2016), dalla cui unione è nato il figlio Per_1
il 30.9.2017 (di anni 7).
Oltre a chiedere lo scioglimento del matrimonio, la ricorrente ha domandato al
Tribunale l'affidamento esclusivo del figlio o, in via subordinata, l'affido
condiviso “confermando quanto disposto dal provvedimento del Tribunale di Grosseto
in sede di omologa della separazione consensuale del 2020, sopra indicate in ogni caso,
disponendo comunque le opportune cautele e che gli incontri tra il minore e il padre
avvengano in ambiente protetto o con le modalità decise di giustizia, nell'interesse
primario del minore”, nonché l'assegnazione della casa coniugale e la previsione
dell'obbligo, in capo al padre, di versare un assegno di € 250,00 mensili a titolo
contributo al mantenimento del figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli
indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente ha esposto che, in sede di separazione consensuale (omologata in
data 16.7.2020), era stato disposto l'affidamento condiviso di con Per_1
collocazione prevalente presso la madre nella ex casa coniugale ed un contributo
mensile al mantenimento del minore a carico del padre, di importo pari ad euro
250,00 mensili, da rivalutarsi annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie;
quanto, invece, ai tempi ed alle modalità di frequentazione, il padre avrebbe
potuto tenere con sé il figlio due pomeriggi infrasettimanali e a fine settimana
alternati.
A sostegno della domanda, la ha rappresentato come il già dopo la Pt_1 CP_1
nascita del figlio, aveva iniziato a manifestare una sorta di “insofferenza nei
confronti della famiglia, a suo dire, causata dalla mancanza dei “propri spazi personali”
che lo aveva
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