Trib. Lodi, sentenza 11/02/2025, n. 40
TRIB Lodi
Sentenza
11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N.R.G. 779/2024
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra VE NA PARTE RICORRENTE e IN AR DI VE UC PARTE RESISTENTE Oggi 11/02/2025, alle ore 11:47, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per VE NA, presente con l'Avv. TALARICO VANESSA;
Per IN AR DI VE UC nessuno compare, contumace. Parte ricorrente richiama la notificazione per l'interrogatorio formale notificata al legale rappresentante contumace su ordine del Giudice, facendo presente che la notificazione si è perfezionata in data 4.1.2025. Chiede che la condotta del contumace venga valutata agli effetti dell'art. 232 c.p.c. Parte ricorrente dichiara che: “ho trovato lavoro;
alla fine della malattia contattai il mio datore di lavoro; quando ho ricevuto la lettera di contestazione ho fornito giustificazioni tramite i sindacati, avendo ricevuto la lettera di contestazione il 15 aprile 2024. Ho ricevuto la lettera di contestazione il 3 di aprile del 2024. Il documento 9 è la lettera di risposta all'addebito di cui in contestazione“.
Ai sensi dell'art. 126 cod. proc. civ. si dà atto che del presente verbale è stata data lettura alle parti interrogate.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita la parte alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Fa presente che il datore di lavoro non avrebbe mai fornito riscontro alle richieste della lavoratrice. Sottolinea che il licenziamento sarebbe ritorsivo per insussistenza del fatto e perché l'unico motivo per il quale la lavoratrice sarebbe stata licenziata sarebbe stata la sua malattia e che il datore avrebbe fatto di tutto per poterla licenziare quando la ricorrente ha richiesto l'orario di lavoro. Insiste per l'accoglimento delle domande. La parte discute rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza della parte.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 779/2024 promossa da: VE NA (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. MARINO ROBERTA e dall'Avv. TALARICO VANESSA ([...]), presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente
contro
IN AR DI VE UC (C.F. [...]), contumace;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 441 bis c.p.c., depositato in data 17/10/2024, parte ricorrente, in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, impugnando il licenziamento disciplinare intimato per giusta causa a mezzo lettera raccomandata A/R datata 11.04.2024, ricevuta in data
15.04.2024 in quanto nullo perché ritorsivo e, comunque, illegittimo per insussistenza del fatto, assenza di giusta causa e difetto di proporzionalità, domandando all'uopo la tutela ex artt. 2 e 4 del d.lgs. n.
23/2015; ha domandato altresì la condanna del resistente al pagamento delle differenze retributive a vario titolo pretese (trattenuta illegittima, TFR, competenze di fine rapporto quali ferie non godute, permessi rol) ed all'indennità sostitutiva del preavviso, per complessivi € 2.880,03 lordi, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Dedotto di aver lavorato per NA AR di IN NL, in qualità di lavoratore subordinato a tempo indeterminato (qualifica di operaio, mansioni di barista, inquadramento nel livello 5° del C.C.N.L.
Turismo Confcommercio), con orario di lavoro a 40 ore settimanali, a partire formalmente dal 21.10.2023
(data di assunzione, seppur la ricorrente abbia lavorato per un periodo senza contratto dal 12.09.2023), ha rassegnato le seguenti conclusioni: “all'Ill.mo Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro affinché, previa fissazione di udienza ex art. 415 cp.c., e gli incombenti di rito, voglia così GIUDICARE in via principale 1) accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimato alla ricorrente con lettera dell'11.04.2024 in quanto ritorsivo e per l'effetto, ordinare a NA AR di IN NL, in persona del titolare e legale rappresentante pro tempore, la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro precedentemente occupato e condannarla a corrispondere, un'indennità commisurata all'importo delle retribuzioni maturate dalla € 1.803,77, ovvero quell'altra maggiore o minore somma che
2 sarà ritenuta di giustizia e comunque non inferiore a cinque mensilità, ed al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in subordine 2) Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente posto in essere in assenza di giusta causa e/o giustificato motivo, e comunque in violazione dell'art. 7 L. 300/70 e, conseguentemente, condannare la resistente al pagamento in favore della signora NO di una indennità risarcitoria pari a 6 mensilità, ovvero compresa tra 1 e 6 mensilità, dell'ultima retribuzione utile ai fini del TFR maturata dalla ricorrente, € 1.803,77, ovvero quella minore o maggior somma che sarà ritenuta in corso di causa;
in ogni caso 3) accertare e dichiarare il diritto della signora NO al pagamento della somma di € 2.880,03 lordi, ovvero di quell'altra e diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, per le ragioni in narrativa, e per l'effetto, 4) condannare NA AR di IN NL, in persona del titolare
e legale rappresentate pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 2.880,03 lordi, ovvero quell'altra
e diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
5) con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo 6) con vittoria di spese competenze ed onorari;
7) sentenza esecutiva”.
La società convenuta non si è costituita in giudizio nonostante la regolare notificazione nei suoi confronti ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita a mezzo produzione documentale, tramite interrogatorio libero della ricorrente e tramite interrogatorio formale del legale
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra VE NA PARTE RICORRENTE e IN AR DI VE UC PARTE RESISTENTE Oggi 11/02/2025, alle ore 11:47, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per VE NA, presente con l'Avv. TALARICO VANESSA;
Per IN AR DI VE UC nessuno compare, contumace. Parte ricorrente richiama la notificazione per l'interrogatorio formale notificata al legale rappresentante contumace su ordine del Giudice, facendo presente che la notificazione si è perfezionata in data 4.1.2025. Chiede che la condotta del contumace venga valutata agli effetti dell'art. 232 c.p.c. Parte ricorrente dichiara che: “ho trovato lavoro;
alla fine della malattia contattai il mio datore di lavoro; quando ho ricevuto la lettera di contestazione ho fornito giustificazioni tramite i sindacati, avendo ricevuto la lettera di contestazione il 15 aprile 2024. Ho ricevuto la lettera di contestazione il 3 di aprile del 2024. Il documento 9 è la lettera di risposta all'addebito di cui in contestazione“.
Ai sensi dell'art. 126 cod. proc. civ. si dà atto che del presente verbale è stata data lettura alle parti interrogate.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita la parte alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Fa presente che il datore di lavoro non avrebbe mai fornito riscontro alle richieste della lavoratrice. Sottolinea che il licenziamento sarebbe ritorsivo per insussistenza del fatto e perché l'unico motivo per il quale la lavoratrice sarebbe stata licenziata sarebbe stata la sua malattia e che il datore avrebbe fatto di tutto per poterla licenziare quando la ricorrente ha richiesto l'orario di lavoro. Insiste per l'accoglimento delle domande. La parte discute rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza della parte.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 779/2024 promossa da: VE NA (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. MARINO ROBERTA e dall'Avv. TALARICO VANESSA ([...]), presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente
contro
IN AR DI VE UC (C.F. [...]), contumace;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 441 bis c.p.c., depositato in data 17/10/2024, parte ricorrente, in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, impugnando il licenziamento disciplinare intimato per giusta causa a mezzo lettera raccomandata A/R datata 11.04.2024, ricevuta in data
15.04.2024 in quanto nullo perché ritorsivo e, comunque, illegittimo per insussistenza del fatto, assenza di giusta causa e difetto di proporzionalità, domandando all'uopo la tutela ex artt. 2 e 4 del d.lgs. n.
23/2015; ha domandato altresì la condanna del resistente al pagamento delle differenze retributive a vario titolo pretese (trattenuta illegittima, TFR, competenze di fine rapporto quali ferie non godute, permessi rol) ed all'indennità sostitutiva del preavviso, per complessivi € 2.880,03 lordi, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Dedotto di aver lavorato per NA AR di IN NL, in qualità di lavoratore subordinato a tempo indeterminato (qualifica di operaio, mansioni di barista, inquadramento nel livello 5° del C.C.N.L.
Turismo Confcommercio), con orario di lavoro a 40 ore settimanali, a partire formalmente dal 21.10.2023
(data di assunzione, seppur la ricorrente abbia lavorato per un periodo senza contratto dal 12.09.2023), ha rassegnato le seguenti conclusioni: “all'Ill.mo Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro affinché, previa fissazione di udienza ex art. 415 cp.c., e gli incombenti di rito, voglia così GIUDICARE in via principale 1) accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimato alla ricorrente con lettera dell'11.04.2024 in quanto ritorsivo e per l'effetto, ordinare a NA AR di IN NL, in persona del titolare e legale rappresentante pro tempore, la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro precedentemente occupato e condannarla a corrispondere, un'indennità commisurata all'importo delle retribuzioni maturate dalla € 1.803,77, ovvero quell'altra maggiore o minore somma che
2 sarà ritenuta di giustizia e comunque non inferiore a cinque mensilità, ed al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in subordine 2) Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente posto in essere in assenza di giusta causa e/o giustificato motivo, e comunque in violazione dell'art. 7 L. 300/70 e, conseguentemente, condannare la resistente al pagamento in favore della signora NO di una indennità risarcitoria pari a 6 mensilità, ovvero compresa tra 1 e 6 mensilità, dell'ultima retribuzione utile ai fini del TFR maturata dalla ricorrente, € 1.803,77, ovvero quella minore o maggior somma che sarà ritenuta in corso di causa;
in ogni caso 3) accertare e dichiarare il diritto della signora NO al pagamento della somma di € 2.880,03 lordi, ovvero di quell'altra e diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, per le ragioni in narrativa, e per l'effetto, 4) condannare NA AR di IN NL, in persona del titolare
e legale rappresentate pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 2.880,03 lordi, ovvero quell'altra
e diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
5) con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo 6) con vittoria di spese competenze ed onorari;
7) sentenza esecutiva”.
La società convenuta non si è costituita in giudizio nonostante la regolare notificazione nei suoi confronti ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita a mezzo produzione documentale, tramite interrogatorio libero della ricorrente e tramite interrogatorio formale del legale
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