Trib. Udine, sentenza 30/03/2024, n. 415

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Udine, sentenza 30/03/2024, n. 415
Giurisdizione : Trib. Udine
Numero : 415
Data del deposito : 30 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dr.ssa Marta Diamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2610 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente tra
OL LO HR (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Marino Ferro (C. F. [...]), con domicilio eletto presso il suo studio, in Udine alla in Piazza del Duomo, n.12, giusta procura depositata telematicamente unitamente al ricorso ex art. 281 undecies c.p.c.


- RICORRENTE -

contro

CE LO HR (C.F. [...]), LI
LO HR (C.F. [...]), NI LO
HR (C.F. [...]), rappresentati e difesi dall'avv. Maria Poniz, con domicilio eletto presso il suo studio, in Udine, alla P. Canciani, n.1, giusta procura depositata telematicamente unitamente alla comparsa di costituzione e risposta del 07.12.2023.
- RESISTENTI -
OGGETTO: ipoteca
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso del 07.09.2023 e, quindi, «Nel merito: Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, disporsi la restrizione delle ipoteche iscritte ad istanza di
IA SU sulla base della sentenza dd. 09.05.2019 n. 608/2019 R.G. 2376/2013 R.G. pronunciata dal Tribunale di Udine: a) presso l'ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, giusto
1 decreto di prenotazione G.T. n. 1663/2019 pronunciato dal giudice dott. Sergio Carnimeo in data
29.08.2019 e giusto decreto di giustificazione G.T. 298/2020 a firma del medesimo giudice di data
06.02.2020, sui beni di proprietà del ricorrente siti in C.C. di Scodavacca e di Villa Vicentina;
b) presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Udine, con nota di data 21.08.2019 n. 22493

R.G. e n. 3339 R.P. sul bene di proprietà del ricorrente sito in Udine;
c) presso la Conservatoria dei registri immobiliari di RD, con nota di data 23.08.2019 n. 12511 R.G. e n. 2199 R.P. sui beni di GO e Montereale Valcellina. Per l'effetto, ridursi ulteriormente la garanzia ipotecaria secondo giustizia ai sensi dell'art. 2872 c.c., e, in ogni caso, restringersi detta garanzia ad una parte soltanto dei beni di proprietà del ricorrente, considerato che i beni compresi nelle iscrizioni hanno un valore di gran lunga superiore alla cautela da somministrarsi, un tanto ai sensi ed effetti dell'art. 2874 c.c.. In concreto, restringersi l'ipoteca sui soli beni, liberi da ogni diversa ipoteca se non quella iscritta da IA SU, immobili contrassegnati in mappa del Comune di

Montereale Valcellina, in via Roma, al Fg. 5 part.159, cat. A/3, vani 5;
Fg. 5 part. 945, cat. A/1, vani 18,5;
Fg. 5 part. 1236, cat. C/2, mq 227;
Fg. 5 part. 1262, cat. C/2, mq 318;
Fg. 5 part. 198, cat. T, are 46,70;
FG. 5 part. 1260, cat. T, are 7,18;
Fg. 22 part. 224, cat. T, are 9,10;
Fg. 35 part.

180, cat. T, are 4,20;
Fg. 5 part. 1258, cat. C/2;
Fg. 5 part. 1261, cat. F2, con cancellazione degli ulteriori gravami. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge
»;

Per i resistenti:
come da comparsa di risposta del 07.12.2023 e, quindi, «Preso atto che i convenuti avevano già prestato il consenso alla riduzione dell'ipoteca sui beni oggetto del contratto preliminare tra il ricorrente ed i promissari acquirenti, darsi atto che sono disponibili a cancellare l'ipoteca sui beni di Montereale ed a ridurre il novero dei beni di Cervignano nei termini richiesti, ovvero sino alla somma di € 150.000,00 €. Condannare il ricorrente alla rifusione delle spese di lite».
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
In base agli atti disponibili, è pacifico e/o documentato che:
- OL GO AL e IA SU, madre dei resistenti, hanno contratto matrimonio concordatario il giorno 05.06.1993 e dalla loro unione sono nati tre figli, BE, IL e NI
GO AL (odierni resistenti);

- la separazione personale dei signori OL GO AL e IA SU è stata pronunciata dal Tribunale di Udine con sentenza n.1004/2015;

- il Tribunale di Udine ha quindi pronunciato, con sentenza non definitiva (n.896/2017), la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi. Con successiva sentenza definitiva
n.608/2019 del 09.05.2019, il Tribunale di Udine ha posto a carico del sig. OL GO
2
AL l'obbligo di corrispondere a IA SU la somma di euro 2.400,00 mensili a titolo di concorso nel mantenimento dei figli (euro 800,00 ciascuno) e la somma di euro 400,00 mensili a titolo di assegno divorzile (importi tutti rivalutabili in base agli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese);

- in virtù di tale sentenza, in data 23.08.2019, IA SU ha iscritto ipoteca giudiziale su tutti i beni immobili di proprietà dell'ex marito per un importo totale di euro 450.000,00;

- il signor OL GO AL ha conseguentemente adito il Tribunale di Udine contestando la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione ipotecaria e chiedendo la totale rimozione del vincolo;
in subordine, la riduzione dell'importo garantito in termini adeguati;

- l'intestato Tribunale, con ordinanza di data 02.11.2020, ha rigettato la domanda principale ma ha accolto quella subordinata, disponendo per l'effetto la riduzione dell'ipoteca dall'importo di euro
450.000,00 all'importo di euro 260.000,00, tenendo conto dell'obbligazione mensile gravante sul
GO AL pari ad €.2.800,00 (ovvero € 2.400,00 per i figli ed e € 400,00 per l'ex moglie) in relazione alla presumibile durata del percorso di studi dei figli, calcolato fino ad ottobre
2026 (6 anni dalla data del provvedimento di data 30.10.2020);

- il ricorrente, con contratto preliminare del 07.07.2021, si è obbligato a vendere a soggetti terzi (ai signori Walz–Lackner) alcuni terreni di sua proprietà identificati in C.C. di Scodavacca contrassegnati P.T. 49 del c.t. 1°, con le p.c. 33/3 (di 1.518 mq) e p.c. 33/6 (di 7.805 mq) al prezzo di € 79.250 (€ 8,5 al mq).
- il ricorrente, al momento della sottoscrizione del predetto preliminare, consapevole della necessità di acquisire il preventivo assenso della signora SU, si era premurato di fissare per la stipula del contratto di compravendita definitivo la data del 21.7.2024;

- in data in data 15.7.2021, la signora IA SU è deceduta.
In siffatto contesto (giuridico-fattuale) ha preso vita la controversia sub
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