Trib. Ferrara, sentenza 06/11/2024, n. 1089
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Testo completo
RG 561 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da
con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. SACCHETTO PAOLA
nei confronti di
) con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. MANFRINI MICHELE
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale
All'udienza del 5 novembre 2024 la causa è stata rimessa in decisione di fronte al Collegio sulle seguenti conclusioni
il ricorrente e la resistente: 1) I minori e Persona_1 Per_2 vengono affidati, in via condivisa, ad entrambi i genitori i
[...] quali provvederanno alla loro cura, istruzione ed educazione, assumendo le decisioni di maggiore rilievo, relative ai medesimi, di comune accordo mentre quelle di ordinaria gestione verranno assunte da ciascun genitore nel periodo in cui avrà con sé i figli;
2) I minori avranno collocazione prevalente e residenza presso la madre nella casa di abitazione, sita in Voghiera, Via Cristoforo Colombo n. 15, che viene assegnata alla signora 3) Il padre provvederà al CP_1 mantenimento dei figli minori versando alla madre, entro il giorno 25 di ogni mese, la complessiva somma di € 400,00, ovvero € 200,00 per ciascun figlio, da rivalutare, di anno in anno, in base agli indici ISTAT;
la signora percepirà per l'intero l'Assegno Controparte_1
Unico Universale senza alcuna rivendicazione da parte del signor
;
4) Le spese straordinarie, da individuarsi e concordarsi Pt_1
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secondo le modalità dettagliate nel protocollo in uso presso il
Tribunale di Ferrara, saranno ripartite al 50% fra i genitori. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato/trasmesso all'altro idonea documentazione riportante i codici fiscali dei minori – è dovuto entro 10 giorni dall'inoltro della documentazione stessa. Per quanto concerne la spesa straordinaria relativa alla baby sitter cui i minori verranno affidati nei momenti in cui la madre sarà assente per lavoro, si conviene che il
vi contribuisca, con il versamento di una somma Parte_1
“una tantum” di € 400,00 in ragione d'anno, da corrispondere, in un'unica soluzione, nel mese di agosto. Con riguardo alla deducibilità/detraibilità fiscale delle spese straordinarie sostenute, le parti convengono che la detrazione delle spese straordinarie ai fini
Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse;
gli eventuali