Trib. Frosinone, sentenza 12/12/2024, n. 1184

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Frosinone, sentenza 12/12/2024, n. 1184
Giurisdizione : Trib. Frosinone
Numero : 1184
Data del deposito : 12 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Paolo Sordi Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 442/23 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Sibilia Francesca giusta procura Parte_1 speciale alle liti allegata al ricorso
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Maggi Patrizio giusta procura speciale CP_1 alle liti allegata alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale di coniugi, trasformata in separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in verbale d'udienza del 3/12/24.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/2/23 l'attrice ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e . A tal Parte_1 CP_1 fine ha esposto di avere contratto matrimonio “con rito religioso” ( rectius, con rito CP_ civile ) con il in Alatri ( FR ) il 2/9/95;
che dalla loro unione coniugale sono nati i figli ( il 25/11/95 ), ( l'1/7/97 ) e ( il 22/8/00 ), le Per_1 Per_2 Per_3
1


prime due maggiorenni ed economicamente autosufficienti, mentre , Per_3 seppure maggiorenne, non era ancora economicamente indipendente e viveva con essa attrice;
che l'unione coniugale è entrata in crisi a seguito di condotte CP_ minacciose e violente poste in essere dal e la convivenza tra i coniugi è cessata dal mese di novembre 2022 allorché essa attrice si è allontanata dalla casa familiare, unitamente al figlio , per timore di altre violenze del Per_3 marito. L'attrice, dopo avere svolto ulteriori allegazioni fattuali in ordine alle ragioni della crisi del matrimonio e alle condizioni economiche delle parti, concludeva nel merito come segue: “Voglia il Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza: - dichiarare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile al sig. per gravi violazioni dei CP_1 doveri nascenti dal matrimonio;
- lasciare nella disponibilità del resistente la casa coniugale sita in Alatri (FR), via Monte San Marino, 26;
- porre a carico del marito sig. un assegno mensile di € 300,00 per il CP_1 mantenimento della coniuge e del figlio con lei convivente non ancora
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