Trib. Monza, sentenza 07/03/2024, n. 810

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Monza, sentenza 07/03/2024, n. 810
Giurisdizione : Trib. Monza
Numero : 810
Data del deposito : 7 marzo 2024

Testo completo

N. 6199/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, in funzione di Giudice di Appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6199/2022 r.g. promossa da:
COMPASS BANCA SPA, C.F. 00864530159, con sede in Milano, via Caldera n. 21, in persona dei procuratori, rappresentata e difesa dall'avv. ROSA RINALDI e dall'avv. ALESSANDRA RINALDI, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Vimercate (MB), via Pierino Colombo n.
4, PARTE APPELLANTE contro
LA ZU, C.F. [...], nato a [...], il [...], residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv. CINZIA
NUNZIATA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Palma Campania (NA), via
Nuova Nola n. 273,
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello - Mutuo
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Parte appellante:
“NEL MERITO:
Per i motivi esposti nelle premesse del presente atto, Voglia l'adito Tribunale riformare integralmente la sentenza n. 933/22 depositata il 28/6/2022 nella causa RG 3865/2021 dal Giudice di Pace di Monza
e per l'effetto Voglia il Tribunale rigettare tutte le domande svolte dall'appellato nei confronti dell'appellante perché destituite di fondamento, sia in fatto che in diritto, con il favore delle spese di
pagina 1 di 7 lite del 1° e del 2° grado di giudizio e con condanna dell'appellato e del suo procuratore, per quanto di sua competenza, alla restituzione in favore dell'appellante di quanto in ipotesi corrisposto nelle more del giudizio in esecuzione della sentenza di primo grado al solo fine di prevenire l'azione esecutiva e senza riconoscimento delle altrui ragioni e/o rinuncia all'impugnazione del provvedimento.
Respinta ogni contraria deduzione od istanza od eccezione.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Produce:
1) Fascicolo di primo grado;

2) Sentenza Giudice di Pace di Milano n. 1963 del 28/3/22;

3) Tutte le sentenze citate nelle premesse del presente atto;

4) Copia autentica della sentenza appellata uso appello e copia sentenza notificata da controparte;

5) Atto di citazione in appello notificato a controparte;

6) Procura alle liti”.

Parte appellata:
“Voglia l'adito Tribunale di Monza, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare: 1) rigettare l'appello nel merito perché manifestamente infondato in fatto ed in diritto;

2) condannare la MP AN S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese del giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore per dichiarazione di anticipo”.
pagina 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, IO ZU aveva convenuto in giudizio dinnanzi al
Giudice di Pace di Monza, MP AN S.p.a., riferendo di avere concluso con Futuro s.p.a. (ora
MP AN s.p.a) nel mese di maggio 2014, il contratto di finanziamento recante il n. 520364, mediante cessione del quinto della retribuzione/pensione per l'erogazione del capitale lordo di €
25.452,00 da rimborsare in n. 84 rate mensili da € 303,00, comprensivo anche di € 1.672,60 a titolo di costi;
lamentava l'attore che, a seguito dell'estinzione anticipata del debito in corrispondenza della rata
n. 65, la convenuta non le aveva rimborsato la quota parte di ogni singolo costo per la restante durata del contratto, come invece previsto dall'art 125. sexies TUB. Aveva chiesto, pertanto, la condanna dell'istituto di credito convenuto al rimborso della somma di € 268,08, calcolata secondo il criterio del pro rata temporis. Nel costituirsi in giudizio, MP AN aveva chiesto il rigetto della domanda attorea sulla base di un unico motivo di fatto e di diritto, ovvero che il finanziamento non si era estinto per volontà del mutuatario, bensì a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro con la terza ceduta LI IA
Trasporti s.r.l. in data 30.11.2019;
pertanto, avendo l'attore ceduto il suo TFR maturato alla cessazione del rapporto di lavoro fino alla concorrenza del debito residuo pari ad euro 5.221,37, egli non aveva estinto anticipatamente il finanziamento, ma doveva intendersi decaduto dal beneficio del termine come previsto dalle pattuizioni contrattuali.
Con sentenza n. 933/2022, depositata in data 28.6.2022, il Giudice di Monza ha accolto integralmente la domanda attorea, condannando l'istituto di credito a pagare, in favore di IO ZU, la somma complessiva di € 268,08 oltre interessi legali dal 28.1.2020 e interessi legali ex art 1284 comma 4 c.c. dal 23.3.2021al saldo, unitamente alle spese di lite quantificate in € 333,00 oltre spese generali al 15%, cpa e iva in favore del procuratore dichiaratasi antistataria.
Con appello
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