Trib. Siracusa, sentenza 13/11/2024, n. 266
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Testo completo
V.G. n. 1037/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa V M Presidente
Dott.ssa M L G rel. ed est.
Dott. G O R G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 1037/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi e cessazione effetti civili matrimonio; posta in decisione all'esito dell'udienza del 7.11.2024;
promossa congiuntamente da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Lentini, Via Libertà n. 51, presso lo studio dell'avv. F R, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
23/12/1981 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Lentini, via
Termini n. 30, presso lo studio dell'avv. M R, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto pervenuto in data 4.4.2024);
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto, ex art. 473-bis.49-51 c.p.c., depositato telematicamente in data 19.3.2024, i coniugi ricorrenti, premettendo di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Gela il giorno
6.10.2016 (Atto n. 218, Parte II, Serie A, Anno 2016), di avere scelto il regime della separazione dei beni e che dalla loro unione è nato il figlio (1.10.2018), chiedevano concordemente a questo Per_1
Tribunale pronunciarsi la loro separazione personale e contestualmente – decorso il termine di legge
– la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro pattuite.
Con decreto del 9.04.2024 il Giudice fissava l'udienza per la trattazione della causa (per il 1.10.2024) con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. e le parti il 24 settembre 2024 presentavano congiuntamente “note scritte”, allegando accordo in parte modificato. Il Giudice, quindi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tuttavia, poiché dalla lettura combinata del ricorso originario del
19 marzo 2024 e delle modifiche apportate dalle parti successivamente (con allegato alle note del
24.09.2024) emergevano profili di incertezza sull'effettivo contenuto dell'accordo il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo, disponendo la prosecuzione della causa innanzi al Giudice istruttore.
Depositato telematicamente nuovo accordo (in data 5.11.2024), all'udienza del 7.11.2024 le parti chiedevano quindi pronunciarsi la separazione alle specifiche condizioni concordate, di seguito riportate:
“A) Affidamento congiunto e condiviso del minore.
Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori ed in forma condivisa con
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa V M Presidente
Dott.ssa M L G rel. ed est.
Dott. G O R G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 1037/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi e cessazione effetti civili matrimonio; posta in decisione all'esito dell'udienza del 7.11.2024;
promossa congiuntamente da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Lentini, Via Libertà n. 51, presso lo studio dell'avv. F R, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
23/12/1981 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Lentini, via
Termini n. 30, presso lo studio dell'avv. M R, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto pervenuto in data 4.4.2024);
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto, ex art. 473-bis.49-51 c.p.c., depositato telematicamente in data 19.3.2024, i coniugi ricorrenti, premettendo di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Gela il giorno
6.10.2016 (Atto n. 218, Parte II, Serie A, Anno 2016), di avere scelto il regime della separazione dei beni e che dalla loro unione è nato il figlio (1.10.2018), chiedevano concordemente a questo Per_1
Tribunale pronunciarsi la loro separazione personale e contestualmente – decorso il termine di legge
– la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro pattuite.
Con decreto del 9.04.2024 il Giudice fissava l'udienza per la trattazione della causa (per il 1.10.2024) con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. e le parti il 24 settembre 2024 presentavano congiuntamente “note scritte”, allegando accordo in parte modificato. Il Giudice, quindi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tuttavia, poiché dalla lettura combinata del ricorso originario del
19 marzo 2024 e delle modifiche apportate dalle parti successivamente (con allegato alle note del
24.09.2024) emergevano profili di incertezza sull'effettivo contenuto dell'accordo il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo, disponendo la prosecuzione della causa innanzi al Giudice istruttore.
Depositato telematicamente nuovo accordo (in data 5.11.2024), all'udienza del 7.11.2024 le parti chiedevano quindi pronunciarsi la separazione alle specifiche condizioni concordate, di seguito riportate:
“A) Affidamento congiunto e condiviso del minore.
Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori ed in forma condivisa con
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