Trib. Monza, sentenza 22/02/2024, n. 132
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Testo completo
N. R.G. 2183/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 22/02/2024, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams, il Giudice dott.ssa A dà atto che, previa ammissione nell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, i soggetti collegati sono per il ricorrente l'Avv. RINALDI GIOVANNI e per la parte resistente il Dott. CP_2
[...]
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti.
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti. L'avv. R precisa che il credito prescritto non riguarda la RPD riferita a 11 giorni come indicato in ricorso, bensì quella riferita a 19 giorni e che tenuto conto di ciò la somma richiesta deve essere ridotta ad euro 888,11.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott.ssa Emilia A
1
N.2183/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. A, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2183/2022 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. RINALDI GIOVANNI, dall'Avv. MICELI WALTER e dall'Avv. GANCI FABIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. RINALDI GIOVANNI, sito in Biella alla Via G. De Marchi, n. 4/A, RICORRENTE contro
(C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_1 persona del rappresentato e difeso dalla Dott.ssa FALCO GIUSEPPINA CP_4
e dal Dott. , funzionari amministrativi in servizio presso l CP_2 [...]
, con sede in alla Controparte_5 CP_5
Via Grigna, n. 13, con indicazione di indirizzo PEC al quale ricevere le comunicazioni. RESISTENTE
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
1.Con ricorso depositato il 16.11.2022, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Monza, Giudice del lavoro, il
al fine di sentir accogliere le Controparte_3 seguenti domande:
2
“Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , Controparte_3
- Per l'effetto, condannare il al pagamento delle Controparte_3 relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 931,87 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.
Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si è costituto ritualmente in giudizio il convenuto, deducendo CP_3
l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo di:
“nel merito, in via principale: rigettare il ricorso, in quanto infondato per i motivi di cui alla presente memoria;
nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di riconoscimento, anche solo parziale, della fondatezza delle pretese avversarie, limitare l'accoglimento della domanda a quanto effettivamente dovuto e provato, escluso il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria”.
Con rifusione o in subordine con compensazione di spese di lite.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 22.02.2024, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, con contestuale deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 429
c.p.c..
2. La domanda della ricorrente, come precisata nel suo ammontare dalla parte ricorrente all'udienza odeirna è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Il thema decidendum della causa attiene alla verifica della conformità della contrattazione collettiva del comparto scuola in merito alle delineate condizioni di impiego dei docenti non di ruolo assunti con contratto a termine e, nello specifico, con riferimento all'emolumento denominato “retribuzione professionale docenti”, rispetto a quanto statuito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura in allegato alla direttiva 1999/70 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
La retribuzione professionale docenti è stata istituita dal CCNL per il comparto scuola del 15.03.2001 (e poi confermata dai successivi CCNL di settore). L'art. 7, in particolare, afferma che:
“Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante
3
dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
L'art. 25 del CCNI del 31.08.1999, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto:
«in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» (comma 4) e precisando, poi, che «per
i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio