Trib. Roma, sentenza 13/07/2024, n. 5968

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 13/07/2024, n. 5968
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 5968
Data del deposito : 13 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. Luca Redavid, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, nella pubblica udienza del 22/05/24 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di lavoro al n° 3457 del R.G. dell'anno 2021 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. G. Ametrano in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RICORRENTE Contro
Controparte_1 in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'avv. A. Bottini – F. Toffoletto – F. Paternò – R. De in virtù Persona_1 di procura allegata alla memoria di costituzione in giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RESISTENTE CP_2 in persona del l.r.p.t. con sede in Roma in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. M. C. Attanasio in virtù di procura generale alle liti per atto notarile ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura distrettuale dell'istituto in Roma, via C. Beccaria n. 29;
RESISTENTE
Controparte_3
CONTUMACE
Oggetto: inquadramento superiore - demansionamento e risarcimento danno
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11/02/21, e ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe ha adito il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro e, concludendo, ha chiesto: 1


“IN VIA PRINCIPALE
Accertare e dichiarare la nullità, ai sensi dell'art. 21, ultimo comma, del d.lgs. n. 276 del 2003, dei contratti stipulati dal sig. con la società in persona del legale rappresentante pro Pt_1 Controparte_3 tempore, a causa della genericità delle causali contenute nei contratti, che non consentono di considerare integrato il requisito previsto dall'art. 21, comma 1, lett. c) del d.lgs. 276/2003;

Conseguentemente, accertare e dichiarare che dal 04/06/2013 alla data odierna è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità, tra il sig. e la società Pt_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, per i motivi di cui in narrativa;
CP_1
Accertare e dichiarare che, quanto al rapporto di lavoro intercorso dal 04/06/2013 al 21/05/2015 tra il sig. e la società in persona del legale rappresentante pro tempore, le mansioni Parte_1 CP_1 svolte dal ricorrente sono correttamente inquadrabili nel livello AS S del C.C.N.L. Elettrici, e/o come ancora indicato nel “Verbale di Classificazione del Personale” del 2008 sottoscritto fra la resistente e tutte le Organizzazioni Sindacali, o quello ritenuto di Giustizia, per i motivi di cui in narrativa;

Accertare e dichiarare che, quanto al rapporto di lavoro intercorso dal 22/05/2015 al 31/08/2015 tra il sig. e la società in persona del legale rappresentante pro tempore, le mansioni Parte_1 CP_1 svolte dal ricorrente sono correttamente inquadrabili nel livello AS S del C.C.N.L. Elettrici, e/o come ancora indicato nel “Verbale di Classificazione del Personale” del 2008 sottoscritto fra la resistente e tutte le Organizzazioni Sindacali, o quello ritenuto di Giustizia, per i motivi di cui in narrativa;

Accertare e dichiarare che, quanto al rapporto di lavoro intercorso dal 01/09/2015 al 31/12/2016 tra il sig. e la società in persona del legale rappresentante pro tempore, le mansioni Parte_1 CP_1 svolte dal ricorrente sono correttamente inquadrabili nel livello Quadro del C.C.N.L. Elettrici, con RAL pari a euro 60.000,00 e dal 01/08/2016 con RAL pari a euro 63.000,00, o quello ritenuto di Giustizia, per i motivi di cui in narrativa;

Accertare e dichiarare che, quanto al rapporto di lavoro intercorso dal 01/01/2017 alla data odierna tra il sig. e la società in persona del legale rappresentante pro tempore, le Parte_1 CP_1 mansioni svolte dal ricorrente sono correttamente inquadrabili nel livello Quadro Super del C.C.N.L. Elettrici, con RAL pari a euro 80.000,00, o quello ritenuto di Giustizia, per i motivi di cui in narrativa;

Per l'effetto, condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 330.790,48 a titolo di differenze retributive per il periodo compreso tra il 04/06/2013 e la data odierna, e in ogni caso la somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive, maggiorazione per lavoro straordinario, maggiorazione per ore viaggio e adeguamento del premio di produzione, ovvero a corrispondere la diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge;

Sempre per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 regolarizzare la posizione contributiva del ricorrente, provvedendo al versamento dei contributi non versati;

In aggiunta, accertare e dichiarare che, a causa dell'illegittimo demansionamento subito per tutto il periodo intercorrente tra il 04/06/2013 e la data odierna, il sig. ha subito un danno professionale ai sensi Pt_1 dell'art. 2103 c.c., da ripartirsi in danno emergente per impoverimento dell'esperienza professionale e in lucro cessante per perdita di chance;
e, per l'effetto, condannare la società in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente una somma, determinata equitativamente, a titolo di risarcimento danni;

In aggiunta, accertare e dichiarare che, a causa dell'illegittimo demansionamento subito per tutto il periodo intercorrente tra il 04/06/2013 e la data odierna, nonché alla luce della violazione da parte della società resistente dei propri obblighi di correttezza e buona fede, il sig. ha subito un danno ai sensi degli artt. Pt_1
1175 e 1375 c.c. e, per l'effetto, condannare la società in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, a corrispondere al ricorrente una somma, quitativamente, a titolo di risarcimento danni;
IN OGNI CASO 2
Con vittoria di spese di lite, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Si è costituita in giudizio la società convenuta indicata in epigrafe, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto e, concludendo, ha chiesto :
“a. In via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del ricorrente da qualsiasi diritto e/o domanda relativi al rapporto di lavoro somministrato esistente tra lo stesso e ;
Controparte_3
b. In via preliminare subordinata, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di
[...] in relazione a qualsiasi diritto e/o domanda relativi al Controparte_4 rapporto di lavoro somministrato esistente tra lo stesso e ;
Controparte_3
c. In via preliminare, in ogni caso: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del ricorrente in merito ai crediti contributivi azionati e comunque accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione in relazione a qualsiasi somma eventualmente dovuta a titolo contributivo per il periodo antecedente alla data 24 marzo 2016 o alla diversa data ritenuta applicabile dall'Ill.mo Giudicante;
d. In via preliminare, in ogni caso: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione in relazione a qualsiasi somma eventualmente dovuta a titolo retributivo per il periodo antecedente alla data 24 marzo 2016 o alla diversa data ritenuta applicabile dall'Ill.mo Giudicante;
e. nel merito, respingere il ricorso promosso dal Sig.

contro

Parte_1 Controparte_4
ed assolvere la convenuta da ogni domanda in esso contenuta;

[...]
f. in ogni caso, con il favore dei compensi professionali e delle spese del presente giudizio.” Si è costituito in giudizio e, concludendo, ha chiesto: CP_2
“in via preliminare, dichiarare la propria incompetenza essendo competente il Giudice del Lavoro di VERCELLI per i motivi di cui in assertiva;

- ove rilevata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato condannare, per i periodi non prescritti, il datore di lavoro al pagamento di contributi, sanzioni ed interessi di legge;
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.” Non si è costituita in giudizio la società convenuta sebbene ritualmente Controparte_3 citata e della quale deve essere dichiarata la contumacia. La causa è stata istruita con documenti e testimoni ed è stata espletata CTU contabile;
la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 22/05/24 con la lettura del dispositivo in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, essere rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da CP_2 atteso che, in ordine alla sola domanda di condanna della società convenuta al versamento dei contributi previdenziali omessi in ordine alla quale sussiste litisconsorzio necessario con non CP_2
è applicabile la norma di cui all'art. 444 c.1 c.p.c. invocata ma la norma di cui all'art. 444 c.3 c.p.c., trattandosi di controversia previdenziale relativa agli obblighi dei datori di lavoro ed all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, con conseguente competenza del tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente destinato alla gestione della posizione assicurativa e contributiva dei dipendenti della società , avente sede legale in Roma e, cioè, nella specie la CP_1 sede di Roma. CP_2
Deve, poi, sempre in via preliminare accogliersi l'eccezione di decadenza sollevata dalla società convenuta in riferimento al periodo dal 4/06/13 al 21/05/15 nel quale parte ricorrente risulta ver stipulato due contratti di somministrazione a termine ex art. 20 e 21 del d.lgs. n. 276/03 con la società convenuta ;
infatti già l'art. 32 c.4 del d.lgs. n. 183/10 ha previsto che il Controparte_3 termine decadenziale previsto dalle disposizioni di cui all'art. 6 della L.n. 604/66, come modificato dal c.1 dell'art. 32 citato, si applichi anche in ogni caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'art. 27 3
del d.lgs n. 276/03
, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto, come nella fattispecie;
ed anche l'art. 39 c.1 del d.lgs. 81/2015 ha
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