Trib. Roma, sentenza 05/12/2024, n. 12472
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Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. n 29019 / 2024 all'udienza del 05/12/2024, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Naso Domenico pec. Parte_1
, giusta procura in calce al ricorso;
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RICORRENTE
E
, in persona del pro- Controparte_1 CP_2 tempore;
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: trattenute previdenziali su quota variabile della retribuzione di posizione corrisposta a seguito di sentenza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto il 25/07/2024, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro ,per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“DICHIARARE ED ACCERTARE il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento, da parte dell'Amministrazione, delle trattenute previdenziali illegittimamente operate dall'Amministrazione, pari a €4.566,66. - DICHIARARE ED ACCERTARE, ai sensi dell'art. 23 L. n. 218/52, che le trattenute previdenziali pari a €4.566,66 sono illegittime in quanto operate su una contribuzione pagata dopo la scadenza fissata dall'art. 18 D. Lgs. n. 241/92;
- CONDANNARE l'Amministrazione resistente alla restituzione in favore della ricorrente di
€4.566,66 per le somme illegittimamente trattenute, oltre interessi e rivalutazione;
Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario”. La ricorrente, sulla premessa di essere dipendente del in qualità di Controparte_1 docente, deduceva di aver prestato il proprio servizio all'estero presso il Liceo Artistico italo- svizzero “Freudenberg” di Zurigo a decorrere da ottobre 2017, anno scolastico 2017/2018
sino al 31 agosto 2023;
assumeva che durante il servizio all'estero, non le veniva corrisposta l'indennità integrativa speciale;
che pertanto proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di Roma;
che il ricorso veniva accolto con Sent. n.9657/2023 pubbl. il 31/10/2023. Lamentava, tuttavia, che il , provvedendo alla liquidazione in adempimento dell'ordine giudiziale, aveva CP_1 illegittimamente operato trattenute previdenziali non dovute delle somme a lei spettanti. Tanto premesso concludeva domandando l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate. Nessuno si costituiva per il e,stante la regolarità della notifica, ne veniva pertanto CP_3 dichiarata la relativa contumacia.
La causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza. Il ricorso è fondato. Si richiama sul punto altre pronunce di questo Tribunale, emesse in fattispecie analoghe, ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc,in particolare la sentenza del Tribunale Roma del 04/06/20221, n.5366, secondo cui:
“E' noto che: “in tema di contributi previdenziali il datore di lavoro che non abbia provveduto ai versamenti dovuti nei termini di legge resta obbligato ai sensi dell'art. 23 della legge n. 218/1952, in via esclusiva per l'adempimento, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore per la quota a carico di quest'ultimo e ciò anche nell'ipotesi in cui l'inadempimento sia conseguenza della nullità del termine di durata apposto al contratto di lavoro, non potendosi ravvisare, in tale situazione, una impossibilità della prestazione derivante da causa oggettiva non imputabile al datore di lavoro” (Cass. n. 6448/2009;
Cass. n. 3782/2008;
Cass. n. 15349/2012;
Cass. n. 23181/2013 ecc.)”. In questo quadro, secondo un indirizzo consolidatosi a partire da Corte di Cassazione n. 18044/2015 “[…] ai sensi degli artt. 19 e 23 della legge n. 218/1952, solo se il datore di lavoro corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota retributiva a carico del lavoratore può legittimamente operare la ritenuta, non consentita, invece, in caso di pagamento non tempestivo, con la conseguenza che in detta ipotesi <
(così in motivazione Cass. 25956/2017 che richiama Cass. 23426/2016, Cass. 18044/2015 e Cass. 19790/2011)” v. pure :Sentenza Corte di Cassazione n. 18044/2015;
Ordinanza Corte di Cassazione n. 18897/2019). Il richiamato art. 19 della legge 218/52 recita: "Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore;
qualunque patto in contrario
è nullo. Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce". L'art. 23, comma 1, afferma invece: "Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi
o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta…." La norma parla quindi del "datore di lavoro", senza distinguere tra quello pubblico e quello privato ed in relazione al tipo di gestione. Non solo: secondo l'orientamento (ugualmente consolidato) della Suprema Corte, il principio fissato dall'art. 23 L. n. 218/1952 “ha carattere generale nell'ordinamento previdenziale, per essere espressione del principio di buona fede e correttezza nell'attuazione del contratto di lavoro” (Cass., Sez. Lav., nn. 5916/1998, 15924/2013, 18232/2015, 14317/16 e numerose altre). Non si tratta quindi di una regola di carattere “eccezionale”, bensì proprio di un principio generale del nostro ordinamento. La regola positivizzata nell'art. 23 cit., pertanto, deve trovare applicazione nell'ambito dell'intero sistema previdenziale, restando qualificata
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