Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 21

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 21
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 21
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 8169/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro

Il Giudice dott.ssa Amalia Savignano, scaduto in data 9.12.2024 il termine ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente

SENTENZA nella causa R.G. n° 8169/2024 vertente
TRA

TE NZ, rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Vanacore e
Costantino Diana ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei propri difensori, in Aversa (CE), Via Altavilla 93, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del
Ministro pro tempore
CONVENUTO CONTUMACE

Oggetto: carta elettronica docenti
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.2.2024 ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere docente inserita nelle graduatorie GPS per la provincia di Roma e di essere attualmente in servizio presso l'ITIS 'Galilei' di
Roma in virtù di contratto a tempo determinato, nel corrente a.s. 2023-24;
esposto, altresì, di aver prestato servizio in favore della resistente in virtù di contratti a tempo determinato e segnatamente, per l'a.s. 2019/2020 con i contratti relativi ai seguenti periodi: 26.9.2019 – 15.10.2019, 16.10.2019 – 14.11.2019,
15.11.2019 – 15.12.2019, 16.12.2019 – 14.1.2020, 15.1.2020 – 13.2.2020,
14.2.2020 – 15.3.2020, 16.3.2020 – 30.4.2020, 1.5.2020 – 8.6.2020, 9.6.2020 –
11.6.2020;
per l'a.s. 2020/2011 con i contratti relativi ai seguenti periodi:
24.9.2020 – 31.10.2020, 1.11.2020 – 8.6.2021;
per l'a.s. 2021/2022 dal 1.9.2021 al 31.8.2022;
per l'a.s. 2022/2023 dal 1.9.2022 al 31.8.2023;
dedotto di non aver percepito durante i relativi periodi di precariato il bonus economico definito
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di importo nominale pari ad
€500,00 annui, previsto dall'art.1, comma 121, L.13 luglio 2015 n. 107 quale aiuto per la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente;
richiamata la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la cd. carta docente;
lamentata l'illegittimità della condotta del
Ministero concretatasi nell'aver riservato al solo personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica, in violazione del principio costituzionale di cui all'art.3 della
Carta Fondamentale, nonché del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria e nello specifico dalla clausola n.4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia, non ricorrendo
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ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento con i docenti di ruolo, della clausola 6 del medesimo accordo quadro che imponeva ai datori di lavoro di agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguate, degli artt. 29, 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola che sanciscono il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio, senza operare alcuna esclusione dei docenti a tempo determinato;
ha quindi concluso chiedendo: “Previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/15, dell'art. 2 del DPCM del 23/09/15 e/o dell'art. 3 del
D.p.c.m. del 28/11/16, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione
Europea. Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/15 per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23;

Condannare, conseguentemente, il Ministero dell'Istruzione al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
In via subordinata, Previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la

“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per anni scolastici come in premessa:
Condannare il Ministero dell'Istruzione al pagamento della somma di €
2.000,00 (€ duemila/00) o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c. per i predetti anni scolastici”.
Instaurato il contraddittorio, il Ministero convenuto è rimasto contumace.
La difesa istante, ritenuta la causa matura per la decisione, ha chiesto rinvio per discussione. Scaduto in data 9.12.2024 il termine per note ex art. 127 ter c.p.c,
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acquisita la prova del perdurante inserimento della parte ricorrente nel sistema scolastico (essendo la predetta inserita nelle GPS aventi scadenza il 31.8.2026 e avendo ricevuto incarico di supplenza dal 1.9.2024 al 31.8.2025), si è decisa la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Questioni preliminari
1.1. Preliminarmente appare opportuno affermare la giurisdizione del giudice adito, atteso che la normativa di cui si lamenta l'illegittimità in ricorso è quella di cui al comma 121 dell'art.1 Legge n.107 del 2015, disposizione di legge che riconosce il diritto alla carta del docente ai soli insegnanti in ruolo;
sicché le doglianze attoree prescindono dalla normazione di attuazione di fonte ministeriale, viceversa impugnata da alcuni docenti innanzi al Consiglio di Stato che, avendo qualificato i Decreti Ministeriali attuativi come provvedimenti aventi “la natura di atti di micro-organizzazione”, ha ritenuto la propria giurisdizione (vedi sent. n.9544 del 2016).
1.2. Ed ancora, deve ritenersi la competenza per territorio di questo Tribunale ai sensi dell'art.413, comma 5, c.p.c., poiché dal contratto in corso alla data di deposito del ricorso si evince come la parte ricorrente abbia ricevuto incarico di supplenza presso Istituto scolastico di Roma.
1.3. Sempre in via preliminare deve rilevarsi come la parte ricorrente, tuttora inserita nel sistema scolastico (in quanto inserita nelle GPS aventi scadenza il
31.8.2026 e destinataria di incarico di supplenza dal 1.9.2024 al 31.8.2025) vanti interesse ad agire. Infatti, solo la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, DPCM 28 novembre 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione
“di scopo”, dovendosi peraltro “connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita … dal sistema scolastico. È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione
pagina 4 di 15 che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente” (v. recente sentenza della
Suprema Corte n. 29961/2023 più ampiamente richiamata in seguito).
2) Nel merito
2.1. L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 che ha introdotto la carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente, così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla
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