Trib. Tivoli, sentenza 14/10/2024, n. 1144
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
Sezione civile composto dai magistrati:
- dott. M C Presidente
- dott. F M C Giudice
- dott.ssa B R Giudice relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2109 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2021 e vertente tra
C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti G Parte_1 C.F._1
G e C V
Ricorrente
E
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. D Controparte_1 C.F._2
M
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Intervenuto
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza dell'11.6.2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 16.11.2018, ha esposto che: dall'unione non erano nati figli;
Controparte_1
l'ultima residenza comune dei coniugi era in Via dei Gigli n. 8 a Palestrina;
il rapporto coniugale si era deteriorato a causa di comportamenti irrispettosi e denigratori assunti dal marito, oltre che di totale disinteresse morale e materiale, nonostante il contributo economico fornito dalla moglie e dalla famiglia di quest'ultima al fine di realizzare iniziative imprenditoriali del marito;
ha quindi concluso chiedendo di: “pronunziare la separazione dei coniugi con addebito della responsabilità in capo al marito 2. Controparte_1 disporre in favore della moglie l'assegnazione della casa coniugale, con tutto quanto in essa contenuto;
il Sig. ha CP_1 già provveduto ad allontanarsi dalla stessa asportandone tutti i suoi effetti personali;
3. disporre in favore della moglie il versamento di un assegno mensile di contributo al suo mantenimento personale di € 200,00, oltre rivalutazione annuale
ISTAT, o in quella diversa somma ritenuta di giustizia”.
2. Si è costituito in giudizio , aderendo alla domanda di separazione ma ponendo Controparte_1 diverse condizioni per la stessa. In particolare, premesso il progetto di vita comune intrapreso dalla coppia, ha dedotto come la moglie avesse inaspettatamente fatto venir meno il proprio sostegno, nonostante gli impegni anche economici e finanziari già assunti, decidendo unilateralmente di porre fine all'unione coniugale, provocando nel resistente uno stato depressivo, tanto da ricorrere ad un sostegno psicologico, cagionando quindi un danno morale e esistenziale, oltre che economico;
ha negato viceversa di aver mai assunto atteggiamenti denigratori nei confronti della moglie. Ha chiesto quindi di
“1) pronunciare la separazione di coniugi con addebito della responsabilità in capo alla moglie ;
2) Parte_1 disporre in favore del marito l'assegnazione della casa familiare sita in Palestrina, Via Loreto con quanto in essa contenuto e disporre che dalla stessa la Sig.ra porti via i suoi effetti personali;
3) disporre che i due pastori tedeschi Pt_1 ed il pappagallo siano affidati esclusivamente al Sig. 4) disporre che l'autovettura BMW del 1992 e Controparte_1 la Vespa siano intestate al Sig. 5) accertare il danno esistenziale, psicologico ed economico patito dal Sig. CP_1
a causa del comportamento della Sig.ra e per l'effetto condannare la stessa al pagamento della somma di CP_1 Pt_1
€. 25.000,00 o di quella maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia”.
3. All'esito dell'udienza presidenziale del 17.1.2022, il Presidente f.f., rilevata l'insussistenza dei presupposti per la previsione di assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. in favore della ricorrente, non apparendo alcuno squilibrio nelle
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