Trib. Reggio Emilia, sentenza 14/03/2025, n. 250
TRIB Reggio Emilia
Sentenza
14 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 3338/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 3338/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. IEMMI FEDERICA, elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio del difensore in VIA ROMA 22/2, POVIGLIO (RE); RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. ATTOLINI MAURIZIO, elettivamente Controparte_1 domiciliato presso lo studio del difensore in VIA PAPA GIOVANNI XXIII n. 3, REGGIO EMILIA;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 30/10/2024, conveniva in giudizio il coniuge Parte_1
, e, premesso di aver contratto matrimonio con quest'ultimo in data Controparte_1
06/10/1997 in Sant'Anastasia (NA), e che dall'unione matrimoniale fossero nate le due figlie
(nata il [...]) ed (nata il [...]), chiedeva pronunciarsi la Per_1 Per_2 separazione personale tra i coniugi con addebito al marito;
l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale;
un contributo di mantenimento della IA , maggiorenne e non Per_2 economicamente autosufficiente, pari ad € 400,00 mensili con ordine di pagamento diretto al datore di lavoro, oltre al 60% delle spese straordinarie;
infine, il riconoscimento in proprio favore, al 100%, dell'assegno unico.
pagina 1 di 5
Riferiva che la prosecuzione della convivenza coniugale fosse divenuta intollerabile a causa dell'atteggiamento controllante e della gelosia ossessiva del marito, per cui il era CP_1 seguito dal Centro di Salute Mentale con terapia a base di farmaci ed incontri con il medico psichiatra, nonché a causa dei maltrattamenti in famiglia posti in essere dal marito stesso nei suoi confronti, anche alla presenza delle figlie, consistiti in percosse, insulti e minacce di morte, e culminati nell'episodio del settembre 2024, allorquando il marito, ricevuta la missiva in cui la moglie richiedeva la separazione, aveva distrutto con un martello tutto il mobilio, le finestre e gli infissi della casa familiare. Riferiva che il marito si trovasse attualmente agli arresti domiciliari presso la casa della di lui madre, in provincia di Napoli, a seguito di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico di controllo a distanza, emessa nell'ambito del procedimento penale che lo vedeva indagato per i maltrattamenti posti in essere in danno della moglie. Con comparsa di risposta depositata in data 26/02/2025, si costituiva in giudizio il resistente
, il quale, pur aderendo alla domanda di separazione, si opponeva alla Controparte_1 richiesta avversaria di addebito, aderiva alla domanda della ricorrente di assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, e si dichiarava disponibile a versare, a titolo di contributo di mantenimento della IA , un assegno mensile di € 250,00, oltre al 50% delle spese Per_2 straordinarie. La causa, all'udienza di comparizione dei coniugi del 13/03/2025, a seguito di discussione orale veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2. Fatte queste premesse, non vi è dubbio che sussistano i presupposti per la pronuncia di separazione, atteso che i gravi fatti per cui il convenuto risulta attualmente ristretto agli arresti domiciliari e le conclusioni ribadite da entrambe le parti all'udienza di comparizione, dimostrano la irreversibile crisi del rapporto coniugale e l'impossibilità di una sua ricostituzione.
3. La domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla ricorrente è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. Le condotte controllanti, nonché di minaccia anche di morte poste in essere dal marito nei confronti della moglie - per cui è stata emessa in data 18/09/2024 a tutela della odierna ricorrente ordinanza in sede penale di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari a carico del (cfr. doc. 14 fasc. ricorrente) - sono, già di per sé, del tutto CP_1 idonee a determinare
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 3338/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. IEMMI FEDERICA, elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio del difensore in VIA ROMA 22/2, POVIGLIO (RE); RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. ATTOLINI MAURIZIO, elettivamente Controparte_1 domiciliato presso lo studio del difensore in VIA PAPA GIOVANNI XXIII n. 3, REGGIO EMILIA;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 30/10/2024, conveniva in giudizio il coniuge Parte_1
, e, premesso di aver contratto matrimonio con quest'ultimo in data Controparte_1
06/10/1997 in Sant'Anastasia (NA), e che dall'unione matrimoniale fossero nate le due figlie
(nata il [...]) ed (nata il [...]), chiedeva pronunciarsi la Per_1 Per_2 separazione personale tra i coniugi con addebito al marito;
l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale;
un contributo di mantenimento della IA , maggiorenne e non Per_2 economicamente autosufficiente, pari ad € 400,00 mensili con ordine di pagamento diretto al datore di lavoro, oltre al 60% delle spese straordinarie;
infine, il riconoscimento in proprio favore, al 100%, dell'assegno unico.
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Riferiva che la prosecuzione della convivenza coniugale fosse divenuta intollerabile a causa dell'atteggiamento controllante e della gelosia ossessiva del marito, per cui il era CP_1 seguito dal Centro di Salute Mentale con terapia a base di farmaci ed incontri con il medico psichiatra, nonché a causa dei maltrattamenti in famiglia posti in essere dal marito stesso nei suoi confronti, anche alla presenza delle figlie, consistiti in percosse, insulti e minacce di morte, e culminati nell'episodio del settembre 2024, allorquando il marito, ricevuta la missiva in cui la moglie richiedeva la separazione, aveva distrutto con un martello tutto il mobilio, le finestre e gli infissi della casa familiare. Riferiva che il marito si trovasse attualmente agli arresti domiciliari presso la casa della di lui madre, in provincia di Napoli, a seguito di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico di controllo a distanza, emessa nell'ambito del procedimento penale che lo vedeva indagato per i maltrattamenti posti in essere in danno della moglie. Con comparsa di risposta depositata in data 26/02/2025, si costituiva in giudizio il resistente
, il quale, pur aderendo alla domanda di separazione, si opponeva alla Controparte_1 richiesta avversaria di addebito, aderiva alla domanda della ricorrente di assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, e si dichiarava disponibile a versare, a titolo di contributo di mantenimento della IA , un assegno mensile di € 250,00, oltre al 50% delle spese Per_2 straordinarie. La causa, all'udienza di comparizione dei coniugi del 13/03/2025, a seguito di discussione orale veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2. Fatte queste premesse, non vi è dubbio che sussistano i presupposti per la pronuncia di separazione, atteso che i gravi fatti per cui il convenuto risulta attualmente ristretto agli arresti domiciliari e le conclusioni ribadite da entrambe le parti all'udienza di comparizione, dimostrano la irreversibile crisi del rapporto coniugale e l'impossibilità di una sua ricostituzione.
3. La domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla ricorrente è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. Le condotte controllanti, nonché di minaccia anche di morte poste in essere dal marito nei confronti della moglie - per cui è stata emessa in data 18/09/2024 a tutela della odierna ricorrente ordinanza in sede penale di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari a carico del (cfr. doc. 14 fasc. ricorrente) - sono, già di per sé, del tutto CP_1 idonee a determinare
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