Trib. Cagliari, sentenza 19/11/2024, n. 1499

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cagliari, sentenza 19/11/2024, n. 1499
Giurisdizione : Trib. Cagliari
Numero : 1499
Data del deposito : 19 novembre 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. R P, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1267/2019 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Cristian Parte_1
P, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati in data 2 maggio 2018, prot. n. 2105/2018, ricorrente contro
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio Controparte_1 dell'avv. M M, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 25 marzo 2019, ha agito in giudizio nei Parte_1
confronti di (in forma abbreviata P.P.S.), esponendo: Controparte_1
- di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 21 ottobre 2010, con qualifica di custode inquadrato nel livello A1 del C.C.N.L. Portieri e Custodi;

- che il rapporto era cessato per licenziamento il 2 gennaio 2015;

- di aver sempre operato presso i cantieri in cui di volta in volta era spedito in missione dalla datrice di lavoro e precisamente: “a) Cartiera di Macchiareddu (CA) con a capo il
Direttore e Responsabile il Sig. (maggiormente presente in Parte_2 Parte_3
sede);
b) Reno Srl di Portovesme (Ex Ila) con a capo il Sig. da Giugno 2013 a Parte_4

Dicembre 2014;
c) Ristorante Saraceno in Torre delle Stelle Maracalagonis (CA);
d) Cava di

Maracalagonis (CA);
e) Cantiere Eurospin di Decimomannu (CA);
f) Ex Cardnet (Intelicard) di Iglesias ove il ricorrente ha prestato maggiormente servizio da Marzo 2011 a Maggio

2013;
g) Cantiere Edile in Via Quintino Sella in Cagliari con a capo l'ing. h) CP_2

pagina 1 di 10 Rivendita Edile C.F. nella zona Industriale di Selargius i) Alfa Romeo di in CP_3
Viale Elmas (CA);
j) Editar nella zona Industriale di Elmas (CA);
k) I Feudi della Medusa

Hotel Ristorante di Santa Margherita di Pula (CA)”;

- che “le mansioni svolte dal ricorrente, in tutti i posti di lavoro sopra indicati, erano principalmente le seguenti: di giorno oltre alle normali ronde, faceva lavoro di portineria
(prendendo nota dei nomi dei soggetti che entravano e uscivano, constatando il peso dei mezzi etc.) mentre la notte ronde (a seconda dei luoghi o in bici o in macchina);
verificava e videosorvegliava dai monitor il complesso custodito (Cardnet);
monitorava i mezzi in entrata

e uscita, segnava i nomi dei visitatori durante l'arco dell'intera giornata preparando i badge”,
- di aver prestato attività lavorativa per 60/72 ore settimanali in fascia diurna, notturna e festiva, ossia un numero ben superiore rispetto a quello contrattualmente previsto, e di non aver ricevuto il compenso dovuto per lo straordinario, né per il lavoro festivo e notturno.
Sulla base della premessa in fatto che precede, il ricorrente ha domandato al Tribunale di
Cagliari, in funzione di Giudice del Lavoro, la condanna di al Controparte_1
pagamento di somme per prestazione di lavoro straordinario e per lavoro festivo e notturno e a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute e di maggior trattamento di fine rapporto;
ha inoltre invocato la condanna della controparte alla “regolarizzazione contributiva”. si è tempestivamente costituita in giudizio, contestando la Controparte_1
domanda ed invocandone il rigetto.
Pregiudizialmente, la convenuta ha eccepito la nullità del ricorso per indeterminatezza dei fatti dedotti a suo fondamento, ai sensi dell'art. 164 c.p.c.
In via preliminare, ha anche eccepito la prescrizione dei crediti di lavoro vantati dalla controparte, precisando che l'unico atto di costituzione in mora ricevuto dal lavoratore sarebbe consistito in una richiesta di pagamento del t.f.r. e di altre generiche e non meglio precisate differenze retributive, risalente al 15 novembre 2015.
All'udienza del 17 luglio 2024, il ricorrente ha limitato la domanda alle sole pretese retributive, con rinuncia alla richiesta di regolarizzazione contributiva.

2. L'eccezione di nullità della domanda è infondata e deve, pertanto, essere respinta.
Nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo per mancata indicazione degli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda è sanabile e la sanatoria deve ritenersi consentita non solo ai sensi dell'art. 164, comma 5, c.p.c., ma anche per il raggiungimento dello scopo, ex art. 156 c.p.c.;
in questo caso, ai fini dell'identificazione
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dell'oggetto della domanda, il giudice di merito deve prendere in considerazione ogni elemento risultante dagli atti e dai documenti di causa, proveniente sia dall'attore che dal convenuto, e può anche chiedere chiarimenti alle parti;
la sanatoria non vale soltanto a rimettere in termini il ricorrente rispetto ai mezzi di prova non indicati in ricorso (Cass. civ.,
S.U., 17 giugno 2004, n. 11353
;
Cass. civ., Sez. L, 23 dicembre 2004, n. 23929;
Cass. civ.,
Sez. L, 28 marzo 2018, n. 7705
) o rispetto a quelli che siano stati dedotti in violazione della disciplina processuale posta a presidio di interessi pubblicistici, come nel caso di omissione dell'indicazione specifica dei fatti su cui i testi devono essere chiamati a deporre, che rende inammissibile la testimonianza medesima (Cass. civ., Sez. VI - 3, 19 gennaio 2018, n. 1294), salvo il potere del giudice di disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari, ai sensi dell'art. 421 c.p.c.
Nel caso di specie, la domanda di condanna della convenuta al pagamento di somme a titolo di compenso per lavoro straordinario è stata adeguatamente argomentata, attraverso
l'allegazione della prestazione di lavoro per un numero di ore settimanali oscillante tra le 60 e le 72, ed un numero di ore mensili analiticamente riportato nel corpo dello stesso ricorso, presso ciascuno dei cantieri in cui sarebbe stato chiamato a svolgere la propria Parte_1
opera.
Sufficientemente articolata per consentire alla resistente di svolgere le proprie difese è anche la domanda di pagamento somme a titolo di compenso per lavoro festivo e notturno e di indennità sostitutiva di ferie non godute, giustificate, la prima, in base al numero di ore di lavoro festivo e notturno riportate nei conteggi allegati al ricorso, con indicazione del mese e dell'anno di pertinenza, la seconda in base al numero di giornate di ferie non godute conteggiate al tempo della cessazione del rapporto.

3. Anche l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente è infondata e deve essere respinta.
Ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. sono assoggettati alla prescrizione breve quinquennale gli interessi e in generale tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, come le retribuzioni mensili, comprensive della componente destinata a compensare il lavoro straordinario e quello notturno e festivo;
lo stesso articolo di legge, al n. 5, ricomprende pure le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro, tra cui rientrano anche l'indennità sostitutiva delle ferie non godute e il t.f.r.
Come è noto, la Corte costituzionale, con la sentenza 10 giugno 1966, n. 63, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo (oltre agli artt. 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c., anche) l'art. 2948,
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n. 4, c.c. (in base al quale sono assoggettati alla prescrizione breve quinquennale gli interessi e in generale tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi),
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