Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/01/2025, n. 148
TRIB Santa Maria Capua Vetere
Sentenza
15 gennaio 2025
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15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1053 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto Opposizione a intimazione di pagamento (art. 615, l' comma c.p.c.) e vertente
T R A
T.L.Z. S.R.L., in persona del rapp.te legale p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. SPAZIANO BARTOLOMEO
- OPPONENTE -
E
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. PEDACE ULISSE
ANTONIO
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 22.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 3.2.2023, la TLZ srl proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n.
02820239000003769000 (richiamante n. 12 cartelle di pagamento) notificatale in data 23.1.2023 da parte dell'opposta, deducendo essenzialmente: 1) che per ciascuna delle cartelle di pagamento, sottese alla predetta
1
intimazione, è stata ritualmente proposta opposizione;
2)
l'omessa notifica dei verbali di contestazione di violazioni del c.d.s. e delle ordinanze-ingiunzione sottese alle diverse cartelle;
3) la prescrizione dei crediti maturata antecedentemente alla notifica delle cartelle;
4)
l'illegittimità delle somme richieste a titolo di maggiorazione ex legge n. 689/1981;
5) la non doverosità delle somme richieste con diversi verbali posti alla base della cartella n. 02820210007384777000 (indicata con la lettera G nell'atto di citazione) in quanto relative a sanzioni amministrative già estinte dal coobbligato in solido.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta, la quale eccepiva l'infondatezza della proposta opposizione, riconoscendo, tuttavia, che le prime tre cartelle di cui all'intimazione di pagamento in questa sede impugnata
(ovvero le cartelle nn. 02820200007644083000,
02820200007644184000 e 02820200007644285000) risultano effettivamente impugnate e sospese (cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta).
Con la comparsa conclusionale depositata il 23.12.2024, la opponente limitava le proprie contestazioni a n. 7 cartelle, sulle 12 totali di cui all'intimazione di pagamento, e precisamente alle nn. 02820200007644083000,
02820200007644184000, 02820200007644285000,
02820200036115128000, 02820210005330992000,
02820210004000890000 e 02820210012853480000.
Detto ciò, l'opposizione in esame è meritevole di parziale e limitato accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, quanto al primo motivo di opposizione, la società opponente non ha fornito prova della pendenza di giudizi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1053 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto Opposizione a intimazione di pagamento (art. 615, l' comma c.p.c.) e vertente
T R A
T.L.Z. S.R.L., in persona del rapp.te legale p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. SPAZIANO BARTOLOMEO
- OPPONENTE -
E
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. PEDACE ULISSE
ANTONIO
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 22.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 3.2.2023, la TLZ srl proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n.
02820239000003769000 (richiamante n. 12 cartelle di pagamento) notificatale in data 23.1.2023 da parte dell'opposta, deducendo essenzialmente: 1) che per ciascuna delle cartelle di pagamento, sottese alla predetta
1
intimazione, è stata ritualmente proposta opposizione;
2)
l'omessa notifica dei verbali di contestazione di violazioni del c.d.s. e delle ordinanze-ingiunzione sottese alle diverse cartelle;
3) la prescrizione dei crediti maturata antecedentemente alla notifica delle cartelle;
4)
l'illegittimità delle somme richieste a titolo di maggiorazione ex legge n. 689/1981;
5) la non doverosità delle somme richieste con diversi verbali posti alla base della cartella n. 02820210007384777000 (indicata con la lettera G nell'atto di citazione) in quanto relative a sanzioni amministrative già estinte dal coobbligato in solido.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta, la quale eccepiva l'infondatezza della proposta opposizione, riconoscendo, tuttavia, che le prime tre cartelle di cui all'intimazione di pagamento in questa sede impugnata
(ovvero le cartelle nn. 02820200007644083000,
02820200007644184000 e 02820200007644285000) risultano effettivamente impugnate e sospese (cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta).
Con la comparsa conclusionale depositata il 23.12.2024, la opponente limitava le proprie contestazioni a n. 7 cartelle, sulle 12 totali di cui all'intimazione di pagamento, e precisamente alle nn. 02820200007644083000,
02820200007644184000, 02820200007644285000,
02820200036115128000, 02820210005330992000,
02820210004000890000 e 02820210012853480000.
Detto ciò, l'opposizione in esame è meritevole di parziale e limitato accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, quanto al primo motivo di opposizione, la società opponente non ha fornito prova della pendenza di giudizi
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