Trib. Nola, sentenza 27/09/2024, n. 2603

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nola, sentenza 27/09/2024, n. 2603
Giurisdizione : Trib. Nola
Numero : 2603
Data del deposito : 27 settembre 2024

Testo completo

Reg.Gen.Aff.Con. 5454/2022

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Peluso,
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5454 dell'anno 2022 R.G.A.C. e vertente tra
TRA
NU ON, (C.F. NNNSMN49R200G190R) nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv.to
Anna De Vivo, giusta procura in calce all'atto introduttivo, presso la quale elettivamente domicilia in Ottaviano (NA) alla via Beneventano n. 8;

ATTORE
E
AV EP, (C.F. [...]) nato a [...] il [...], ivi residente a[...];
AV EL, (C.F. [...]) nato a [...] il [...], ivi residente a[...], in qualità di soci della TRE S. COSTRUIZIONI di NO AN & C.;
AV IA
(C.F. [...]) nata il [...] e ivi residente in [...], e AV GI, (C.F. SVNBGDA53G190X), nata a [...] il 13 gennaio
1987 ed ivi residente a[...], entrambe in qualità di eredi di NO
AN, rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dagli Avv.ti Salvatore De Vivo, dall'Avv.to Cecilia Marotta e dall'Avv.to Francesco
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Casillo, presso il cui studio in San US ES (NA) alla via Carilli n. 8 (ex 12) elettivamente domiciliano;

CONVENUTI
RA IR, (C.F. [...]) nata il [...] a [...], residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Cecilia Marotta, Salvatore De Vivo e Francesco Casillo, presso il cui studio sito in San
US ES (NA) alla via Carilli n. 8 (ex 12) elettivamente domicilia, giusta procura in calce alla memoria di costituzione;

CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa nonché da memorie conclusionali in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ZI SI adiva l'intestato
Tribunale esponendo che: 1) a seguito del giudizio n. r.g. 3289/2019 il Tribunale di Nola
– Sezione Lavoro aveva rigettato con la sentenza n. 2472/2017 del 14 dicembre 2017 la domanda dallo stesso proposta nei confronti della Società Tre S. RU di NO
AN & C., in persona del legale rappresentate p.t., chiedendo di accertare il rapporto di lavoro intercorso dal 30 aprile 2003 al 30 aprile 2009 e condannare la società a corrispondere la somma di € 25.637,67 per differenze retributive e TFR;
2) avverso tale sentenza proponeva appello presso la Corte d'Appello di Napoli – Sezione Lavoro e
Previdenza (r.g. 1354/2018), nell'ambito del quale si costituiva la resistente appellata documentando l'avvenuta cancellazione dal Registro delle Imprese della società convenuta ed il conseguente venir meno della capacità di stare in giudizio. Concludeva chiedendo di accogliere e dichiarare la responsabilità dei convenuti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2495 c.c. in ordine alla preventiva cancellazione della società dal Registro delle Imprese, avvenuta in data 26 febbraio 2016, e condannarli al pagamento in favore dell'attore della somma di € 25.637,67 quale credito vantato dall'ZI nei confronti della società Tre S. RU di NO AN & C. snc, oltre interessi e
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rivalutazione monetaria della domanda al saldo, e condannare i convenuti, nelle rispettive qualità, al pagamento in favore dell'attore di una diversa somma risultate da un'eventuale liquidazione rimessa al Tribunale.
2. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data 23 novembre 2022, si costituivano nel presente giudizio NO US e NO
NG, in qualità di soci della società Tre S. RU di NO AN e C. s.n.c. e
NO AR e NO DA in qualità di eredi di NO AN, già socio della predetta società, defunto in data 20 settembre 2018, eccependo: 1) in via preliminare,
l'inammissibilità della domanda per la mancata e puntuale indicazione degli elementi di fatto e di diritto della stessa nonché la genericità e la lacunosità delle conclusioni rassegnate;
2) la mancanza dei presupposti di cui all'art. 2 d. lgs. n. 5 del 2003;
3) la nullità, inammissibilità e improcedibilità dell'atto di citazione per inesistenza dell'interesse ad agire, nonché l'assenza di un valido titolo esecutivo non essendo stato riassunto il precedente giudizio d'appello;
4) l'inesistenza del diritto di credito vantato dall'attore e la conseguente infondatezza nel merito della domanda, 5) la responsabilità aggravata dell'attore e la contestuale richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta del 23 novembre 2023, la convenuta IE
RE eccepiva di aver rinunciato all'eredità del Sig. NO AN, con consequenziale venir meno dell'interesse ad agire dell'attore.
3. All'esito dell'udienza del 13 dicembre 2022, il Giudice, rilevate le carenze della editio actionis dal momento che l'atto di citazione si palesava del tutto carente in punto di determinatezza in ordine all'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a fondamento della domanda nonché in ordine alla pretesa responsabilità invocata in capo ai convenuti ed ai singoli danni che l'attore avrebbe subito, assegnava, ai sensi dell'art. 164, comma 5, c.p.c. termine perentorio per emendare i vizi dell'editio actionis esponendo con maggiore chiarezza i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda ed il petitum.
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Depositata l'integrazione richiesta nei termini assegnati dal Giudice, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., ritenute non accoglibili le istanze istruttorie formulate dall'attore, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed assegnata in decisione in data 23 maggio 2024.
4. In via preliminare, occorre precisare che, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, il presente giudizio non risulta assoggettato al rito societario di cui al d. lgs.
5 del 2003, giacché tale rito, in virtù della l. 69 del 18 giugno 2009 è stato pacificamente abrogato, trovando applicazione per i soli procedimenti ancora in corso all'epoca dell'abrogazione (come previsto dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 54).
5. Del pari non appare fondata l'eccezione di
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