Trib. Trento, sentenza 09/12/2024, n. 422

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trento, sentenza 09/12/2024, n. 422
Giurisdizione : Trib. Trento
Numero : 422
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo

R.G. N. 3545/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di TO, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Adriana De Tommaso Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3545/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 2 agosto 2024 da
(c.f. , Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Benedetta Pensini
e
(c.f. ), CP_1 C.F._2 con l'Avv. Gloria Valentini
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Montecompatri (RM) in data 8 settembre 2007 e che dalla loro unione sono nati i figli in data 29 gennaio 2014 a Negrar (VR), Per_1
Per_ ed , entrambe in data 7 febbraio 2017 a Verona. Per_2
1


I ricorrenti hanno allegato che il sig. lavora come impiegato presso la società PT
mentre la sig.ra lavora quale medico presso l'Apss di Controparte_2 CP_1
TO – Distretto Nord.
Le parti hanno dato atto di essere entrambe economicamente autosufficienti.
I coniugi hanno, inoltre, dedotto che la sig.ra è proprietaria esclusiva CP_1
dell'abitazione familiare, contraddistinta dalla p.m. 29 della p.ed. 1257 in PT 4674 in CC TO, sulla quale grava un mutuo ipotecario con la Banca Monte dei Paschi di Siena di € 198.110,92 per capitale ed € 99.056,08 per interessi, con rata mensile
a carico della sig.ra di € 1.115,00. CP_1
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione tanto che i ricorrenti - in accordo tra loro - vivono già separati.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni e da piano genitoriale allegato al ricorso:
“1) pronunciarsi la separazione personale tra i GNi ed CP_1 PT
, autorizzando i coniugi a vivere separati;
il GN , entro la
[...] Parte_1
prima udienza che verrà fissata avanti al Tribunale di TO, si impegna a trasferire la propria residenza in luogo diverso rispetto a quello attuale presso la casa coniugale;
il GN , entro la prima udienza come dianzi indicata, si PT
impegna a comunicare alla GNa il nuovo indirizzo di residenza in CP_1
TO, ove accoglierà i minori nei giorni in cui li terrà con sé, come di seguito regolamentato;

2) la casa coniugale verrà assegnata alla GNa , la quale si farà CP_1 integralmente carico del mutuo ipotecario acceso per l'acquisto dell'immobile contraddistinto dalla p.m. 29 della p.ed. 1257 in PT 4674 in CC TO;
il GN
dichiara sin d'ora di rinunziare a chiedere alla moglie il rimborso di Parte_1 qualsivoglia somma impiegata per l'acquisto della casa coniugale e per il suo contenuto;
la casa coniugale verrà assegnata alla GNa con tutto CP_1
il suo contenuto e il GN dichiara di aver già provveduto, alla data Parte_1
di sottoscrizione del presente ricorso congiunto, ad sportare i suoi beni personali;

2
3) i figli minori ed vengono affidati congiuntamente Per_1 Per_2 Persona_4
Per_ ad entrambi i genitori;
i minori ed saranno collocati Per_1 Per_2
prevalentemente presso la madre, con la quale manterranno la residenza;

4) fermo l'affido condiviso, il padre eserciterà il diritto-dovere di visita per i figli minori secondo il seguente protocollo:
a) a weekend alternati, dal venerdì (quando il GN curerà il ritiro di PT dalla baby sitter oppure a scuola a partire dall'anno scolastico 2024/2025 Per_1
alle ore 16.30 presso l'Istituto Salesiano Maria Ausiliatrice di TO;
il GN
Per_
curerà il ritiro di ed all'uscita da scuola o presso la baby PT Per_2
sitter) sino al martedì mattina, quando il GN riaccompagnerà i figli a PT
scuola, con pernottamento dei minori nelle notti del venerdì, del sabato, della domenica e del lunedì;
eventuali gite “fuori porta” (con pernottamento fuori dalla casa di residenza) saranno comunicate almeno 2 giorni prima e saranno da intendersi occasionali, dovendo tenere conto che va favorita la partecipazione ad attività ludico – sportive, amicali, scolastiche ed a tornei di tennis;
la GNa si impegna a fare altrettanto nei fine settimana nei quali i minori saranno CP_1
con lei;
I genitori si impegnano a comunicare in anticipo il luogo di pernottamento dei minori se diverso dalle rispettive residenze
b) tutte le settimane staranno con il padre, dal lunedì (quando il GN PT curerà il ritiro dei minori all'uscita da scuola alle ore 16.30 o dalla baby-sitter) sino al martedì mattina (quando il GN riaccompagnerà i bambini PT
direttamente a scuola), con pernottamento dei minori presso la casa del padre in
TO nella notte del lunedì;

c) I genitori, nei giorni di loro spettanza, avranno cura di verificare se i bambini avranno da svolgere compiti assegnati dalla scuola e si impegnerà a farli svolgere ai minori;

d) ciascun genitore, nel periodo estivo, trascorrerà due settimane, anche non consecutive con i figli, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;

e) vacanze natalizie (a partire dall'anno 2024);
per le vacanze di Natale per
l'anno 2024, i genitori hanno già concordato che i bambini staranno con il padre dalla chiusura delle scuole sino al 30 dicembre 2024 quando il GN PT
riconsegnerà i figli alla madre, con la quale staranno sino al rientro a scuola dopo
3
la sospensione scolastica per le vacanze, ossia dal 30 dicembre alla sera sino al 7 gennaio 2024;
per l'anno 2025, dalla chiusura delle scuole sino al 30.12.2025 i bambini staranno con la madre, mentre dal 30.12.2025 alla sera sino al rientro a scuola con il
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