Trib. Palmi, sentenza 25/11/2024, n. 1245
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Testo completo
N. R.G. 1055/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
L C, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1055/2024 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. CONCETTA LOREDANA Parte_1
A;
-ricorrente- nei confronti di
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI REGGIO CALABRIA;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 21.11.2024
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione, l'odierna ricorrente, premesso di essere docente alle dipendenze del , di Controparte_1 esserlo stata con contratto a tempo determinato per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e di non aver percepito la somma di 500,00 euro annui di cui all'art. 1, comma, 121 L. n. 107/2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (cd. carta elettronica del docente), ha adito questo giudice del lavoro al fine di accertare il proprio diritto pagina1 di 5
ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la
Carta elettronica del docente e, per l'effetto, condannare il CP_1 resistente al pagamento del contributo alla formazione di parte ricorrente.
2.- Costituendosi in giudizio, il Controparte_1
ha chiesto il rigetto del ricorso.
[...]
3.- Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di interesse, sollevata dal per non aver parte ricorrente CP_1 offerto prova di essere attualmente inserita all'interno del sistema scolastico, avendo la docente depositato, unitamente alle note ex art.
127 ter c.p.c., contratti di lavoro a tempo determinato relativi all'anno scolastico in corso.
4.- Ciò detto nel merito si osserva che la legge 107/2015 ha previsto la Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente solo a favore dei docenti di ruolo e che i d.P.C.M. emanati per l'attuazione, nel confermare un tanto, hanno precisato che la somma di cui alla Carta verrà erogata ai docenti di ruolo “sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” (art.2 DPCM
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