Trib. Lucca, sentenza 09/01/2025, n. 15

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lucca, sentenza 09/01/2025, n. 15
Giurisdizione : Trib. Lucca
Numero : 15
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo



N. R.G. 2640/2024
TRIBUNALE DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei Magistrati
Giacomo Lucente Presidente
Alice Croci Giudice
Antonia Libera Oliva Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento rg 2640 / 2024, avente ad oggetto opposizione ex art. 56 della l. 27 luglio
1978, n. 392
avverso il termine di rilascio di mesi due, disposto con la sentenza n. 946/24, emessa
a definizione del procedimento di sfratto rgn 3988/2021
tra
VILLA DEI FIORI S.R.L. (C.F. e P.IVA 02163810464), in persona dell'amministratore delegato, OR RD, rappresentata e difesa dall'avv. Julianna Postek
opponente
contro
MO CA e FA EL AR, rappresentate e difese dall'avv.
Pierfederico Berrettini
opposte pagina 1 di 8
Conclusioni: come da note di trattazione depositate
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Villa dei Fiori Srl ha proposto opposizione avverso il termine di mesi 2, decorrenti dal 6 settembre 2024 e, quindi, fino al 6 novembre 2024, intimato, nella sentenza dell'intestato
Tribunale n. 946/24, per il rilascio dell'immobile di proprietà di ON LA e HI PE
RA, sito in Viareggio, via Fratti 720, con destinazione alberghiera.
In particolare, la società ricorrente - premesso di svolgere nell'immobile sopra detto, oggetto del contratto di locazione stipulato con le locatrici opposte in data 24.02.2009 ed in un immobile attiguo e collegato, di proprietà della stessa società Villa Dei Fiori, attività di RSA
(Residenza Sanitaria Assistenziale) nei confronti di 22 persone di età superiore ai 65 anni che sono affette da diverse patologie sia fisiche che psichiche, principalmente problemi di deambulazione e la demenza senile – ha contestato la congruità del termine per il rilascio assegnato dal Tribunale nella procedura di sfratto.
Con la sentenza citata, infatti, il Tribunale di Lucca, previa risoluzione del contratto di locazione per fatto e colpa della conduttrice, ha assegnato mesi due alla stessa per il rilascio, decorrenti dalla pubblicazione della sentenza del 6 settembre 2024.
L'opponente ha quindi contestato il detto termine formulando le seguenti conclusioni: “in via principale: sospendere il termine per il rilascio fino alla definizione della controversia con sentenza passata in giudicato;
in subordine: rideterminare il termine per l'esecuzione, fissandolo a data non antecedente al 24.02.2027 coincidente con la naturale scadenza del contratto di locazione che con sentenza n.946/2024 non definitiva del

Tribunale di Lucca è stato risolto;
in via ulteriormente subordinata: rideterminare il termine per l'esecuzione, fissandolo ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 legge n.56/1978 a data non antecedente ai 12 mesi a decorrere dalla pubblicazione della sentenza n.946/2024 del Tribunale di Lucca
”.
L'opposizione è stata proposta sulla base delle motivazioni di seguito riassunte: 1) vizio di ultrapetizione della pronuncia, avendo il Tribunale dichiarato la risoluzione del contratto e il
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rilascio nonostante la relativa domanda non sia stata reiterata con le memorie in corso di causa né verbalizzata nelle udienze celebrate, ma riproposta solo con le note conclusive;
2) omessa motivazione in ordine al termine fissato per il rilascio dell'immobile e quindi violazione e falsa applicazione dell'art. 56 legge n. 392/1978, il quale esige che il Giudice, nella indicazione del termine per il rilascio, tenga conto “anche delle condizioni del conduttore comparate a quelle del locatore nonché delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso e, nei casi di finita locazione, del tempo trascorso dalla disdetta”;
3) incongruità del termine fissato per il rilascio dell'immobile, in quanto il
Tribunale non avrebbe valutato e contemperato, secondo l'opponente, le condizioni specifiche delle locatrici con quelle della conduttrice, sia soggettive (necessità di trasferire a breve 22 ospiti presso altre strutture convenzionate con l'AUSL, licenziamento di 20 dipendenti che attualmente sono in servizio presso la RSA Villa dei Fiori di cui la maggior parte è assunta con contratto a tempo indeterminato;
perdita dell'avviamento commerciale ad oggi stimabile in almeno € 900.000,00, tenuto conto che l'attività di RSA alla via Fratti 720 a Viareggio viene esercitata ininterrottamente dal 1993) che oggettive (difficoltà di reperimento di struttura alternativa che abbia le i requisiti e caratteristiche ex lege previsti per lo svolgimento della attività di assistenza
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