Trib. Milano, ordinanza 13/03/2025

TRIB Milano
Ordinanza
13 marzo 2025
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TRIB Milano
Ordinanza
13 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, ordinanza 13/03/2025
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero :
Data del deposito : 13 marzo 2025

Testo completo

R.G. n. 33110-1/2024
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione delle persone cittadine dell'Unione europea
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Elisabetta Meyer Presidente Dott. Manuela Comodi Giudice Dott.ssa Elena Masetti Zannini Giudice rel.
nel procedimento camerale ex artt. 35-bis del D. Lgs. 25/08 e 737 e ss. c.p.c. iscritto al n. 33110-1/2024 R.G., promosso da:
BI IF (C.U.I. 05CF01H) nato in [...] in data [...], rappresentato e difeso dall'Avvocato Guido Ciari– presso il cui studio in Empoli (FI), alla Via XI Febbraio, n. 113 ha eletto domicilio – come da procura in atti ricorrente

contro

:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore - Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano resistente sentita il relatore, ha pronunciato il seguente
DECRETO ex art. 35-bis comma 4 del D. Lgs. n. 25/2008 sull'istanza – depositata in data 24.09.2024 di sospensione degli effetti del provvedimento decisorio emesso dalla competente Commissione Territoriale (di seguito C.T.) in data 13.8.2024, con il quale è stata rigettata per manifesta infondatezza la domanda di protezione internazionale proposta dalla persona ricorrente.
Va premesso che il ricorrente ha proposto tempestivo ricorso in data 24.9.2024 avverso il provvedimento testé citato, notificato in data 10.9.2024 il ricorrente ha chiesto con atto separato depositato il 24.9.2024 di sospendersi gli effetti esecutivi del diniego ai sensi dell'art. art. 35-bis, co. 4, d.lgs. n. 25/2008, in forza del quale l'efficacia può essere sospesa “quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni”. Svolta tale premessa, devesi osservare che, in tema di procedure accelerate, la Suprema Corte, anche nella sua massima composizione, ha affermato che, nel caso in cui la procedura accelerata prevista dall'art. 28-bis del D. Lgs. 25 del 2008, pur se originariamente adottata, non sia rispettata, dovrà intendersi ripristinata la procedura ordinaria. Ne consegue che, in siffatta ipotesi, da un lato, i termini per impugnare il provvedimento negativo non sono quelli dimidiati previsti per la procedura accelerata
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bensì quelli ordinari (trenta giorni ovvero sessanta, qualora la persona ricorrente risieda all'estero); dall'altro lato, il provvedimento impugnato dovrà intendersi sospeso ex lege, come nei casi ordinari (Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 23021 del 15 settembre, 2020, S.S.S.; Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 6745 del 18 novembre 2020, C.S.; Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 30515 del 11 ottobre 2023, G.S.; Cass. Civ.,
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