Trib. Massa, sentenza 25/11/2024, n. 274

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Massa, sentenza 25/11/2024, n. 274
Giurisdizione : Trib. Massa
Numero : 274
Data del deposito : 25 novembre 2024

Testo completo

Successivamente all'udienza del 25/11/2024, alle ore 09:05 compaiono i procuratori delle parti l'Avv. CASINI Elisa anche in sostituzione dell'Avv. Naso per la parte ricorrente e la Dott.ssa , per la parte resistente. CP_1
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Il difensore di parte resistente rappresenta che la ricorrente svolge tuttora l'attività di insegnante. Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.

TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica

in funzione di giudice del lavoro

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 677/2022 promossa da:
assistito dagli Avv.ti NASO Domenico e CASINI Elisa Parte_1
CONTRO
1

, assistito dalla dott.ssa Controparte_2 [...]
CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)

Con ricorso depositato telematicamente in data 11.11.2022 la ricorrente ha dedotto di aver lavorato come insegnante a tempo determinato alle dipendenze del
[...]
in forza di plurimi contratti di supplenza fino al termine delle attività Controparte_3 didattiche, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 2021/2022, senza ricevere il beneficio della c.d. Carta Docente, pari a 500,00 euro annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015;
di aver sempre svolto compiti identici a quelli del personale di ruolo e di disporre delle stesse competenze professionali del personale di ruolo;
di essere soggetta, come il predetto personale, all'obbligo di formazione continua.
Evidenziava che gli artt. 63 e 64 del CCNL di settore dispongono che
l'Amministrazione scolastica ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” tra le quali poteva certamente ricomprendersi la c.d. carta docente e infine che, sulla questione, era intervenuta anche la Corte di Giustizia Europea con ordinanza del 18/5/2022.
Così concludeva:
A) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, quale docente assunta con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015;
B) Condannare il al pagamento in favore della ricorrente, per gli Controparte_3 anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 della somma di € 1.500,00, oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Il si costituiva in data 27.2.2023 deduceva che la “carta elettronica del CP_3 docente”, non essendo correlata alla prestazione lavorativa, in termini di differente
2
riconoscimento giuridico ed economico, non rientrava tra quelle «condizioni di impiego» per le quali era sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato;
che tale misura non attribuiva un incremento stipendiale, bensì aveva la diversa funzione di assicurare la formazione continua del personale docente di ruolo, monetizzando l'onere di autoformazione impostogli, tanto che il suo valore nominale, per espressa previsione normativa, non costituiva «retribuzione accessoria né reddito imponibile» (art.1, comma 121, ultimo periodo, della legge n. 107 del 2015).
Comunque chiedeva il rigetto del ricorso perché non era stato in alcun modo dimostrato dalla ricorrente di avere sostenuto spese per implementare la propria formazione o avere acquistato beni funzionali allo svolgimento del servizio di docente negli anni dal 2016/17 al 2021/22, con la conseguenza che non avrebbe potuto erogare i rimborsi come previsto dalla normativa sulla “carta elettronica del docente”.
In via subordinata chiedeva il di parametrare l'importo della “carta CP_3 docente”, eventualmente riconosciuta ai ricorrenti, alla durata effettiva del rapporto di lavoro intercorso secondo la proporzione € 500: 365 gg= € x: giorni di supplenza.
Fissata con decreto la prima udienza al 27.2.2023, la causa veniva fissata in discussione di fronte al giudice designando, da ultimo al 25.11.2024.
Occorre anzitutto precisare che la docente ha prestato servizio sulla Parte_1 base dei seguenti contratti a termine:
a)a.s. 2019/2020: dopo una breve parentesi dal 26/09/2019 al 12/11/2019 in qualità di docente supplente per un posto comune presso l'Istituto Comprensivo
ISA 13 Sarzana, ha lavorato dal 13/11/2019 al 30/06/2020 in qualità di docente supplente per un posto interno su presso Parte_2
l'Istituto Comprensivo Avenza G. Menconi;

b)a.s. 2020/2021:dal 05/10/2020 al 30/06/2021 in qualità di docente supplente per un posto interno
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi