Trib. Siracusa, sentenza 10/01/2025, n. 26

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Siracusa, sentenza 10/01/2025, n. 26
Giurisdizione : Trib. Siracusa
Numero : 26
Data del deposito : 10 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1307/2021 R.G. promossa da
IA AR, nata a [...] il [...], c.f.
[...]; DI IO NE, nata ad
AVEZZANO (AQ) il 18/06/1963, c.f. [...];

IN IA, nata ad [...] il [...], c.f.
[...]; GA PA, nata ad [...] il
17/10/1969, c.f. [...]; TA NI, nata ad
AUGUSTA il 13/05/1965, c.f. [...]; TI
AN, nata a [...] il [...], c.f.
[...]; IN RM, nata ad [...] il [...], c.f. [...]; NO AR, nata a
CATANIA il 30/04/1964, c.f. [...]; SC
DA, nata ad [...] il [...], c.f.
[...]; NA PA, nata ad [...] il
23/10/1965, c.f. [...]; MO NA, nata ad
AUGUSTA il 20/05/1965, c.f. [...]; IA
TA, nata ad [...] il [...], c.f.
[...]; DI ND NA, nata ad [...] il
23/04/1970, c.f. [...]; FA SC, nata ad [...] il [...], c.f. [...]; SC
IN, nata ad [...] il [...], c.f.
[...]; IL GI, nata ad [...] il [...], c.f. [...];
SPECIALE AR
RI, nata a [...] il [...], c.f. [...];

SO ST, nata ad [...] il [...], c.f.
[...]; IL RI, nato in [...] il
22/01/1964, c.f. [...];
RG PI, nata
a BOLSENA (VT) il 02/09/1969, c.f. [...]; RR
ENZA AR, nato a [...] il [...], c.f.
1
[...]; DI ND LL, nata ad [...] il [...], c.f. [...]; CA TI, nata ad
AUGUSTA il 18/05/1967, c.f. [...]; IA
RM, nata in [...] il [...], c.f.
[...];
tutti elettivamente domiciliato in VIA UNIONE
SOVIETICA n. 4, SIRACUSA, presso lo studio dell'avv. SERENA LAZZARO (c.f. [...]), che li rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo ricorrenti

contro
COMUNE DI AUGUSTA, c.f. 81002050896, in persona del
Sindaco pro tempore
convenuto contumace

e contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE,
c.f. 80078750587, con sede in Roma, in persona del Presidente pro tempore;
elettivamente domiciliato in CORSO GELONE n. 90,
SIRACUSA, presso la locale sede I.N.P.S. , rappr. e dif. per procura in atti dall'avv. IVANO MARCEDONE (c.f. [...])
resistente
__________________________________

FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>;
precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note
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prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>;
norma in vigore dal 1 gennaio 2023, applicabile anche alla materia lavoristica, previdenziale e assistenziale, essendo collocata nel Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione II del codice di procedura civile, ergo nel libro delle Disposizioni Generali.
Con ricorso depositato in data 1.0.2021, i ricorrenti in epigrafe, assunti dal Comune di Augusta con contratti a tempo determinato e, successivamente stabilizzati, convenivano in giudizio il Comune di
Augusta e l'INPS chiedendo ritenere e dichiarare il diritto dei ricorrenti relativamente al periodo in cui hanno svolto attività lavorativa in favore del
Comune di Augusta, in forza di contratto a tempo determinato poi prorogato sino alla stipula di nuovo contratto a tempo indeterminato, ad aver liquidato il TFR per il medesimo periodo prestato per il rapporto a tempo determinato;
e la condanna dell'Istituto alla corresponsione del TFR maturato negli anni di contribuzione da dipendenti con contratti a tempo determinato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto e sino all'effettivo soddisfo. Si è costituita in giudizio l'INPS, contestando le domande attrici, delle quali ha chiesto il rigetto;
in particolare, ha eccepito di non avere ricevuto i modelli tfr1 da parte dell'amministrazione datrice di lavoro (Comune di Augusta) e che, dunque, non era possibile per l'Ente procedere alla liquidazione del chiesto TFR in quanto non si disponeva di alcuna documentazione utile a determinare la base di calcolo della prestazione richiesta.
Con le note dell'11.07.2024 << l'INPS rappresenta che sulla scorta dei modelli TFR1 pervenuti dall'amministrazione datore di lavoro, ha provveduto a liquidare la prestazione per alcuni dei ricorrenti, come da prospetto depositato telematicamente con distinta busta telematica. Si è in attesa di procedere alle ulteriori liquidazioni in forza dei documenti che perverranno dall'Amministrazione. All'esito dell'integrale pagamento per tutti i ricorrenti, potrà ben dichiararsi la cessazione della materia del contendere con regolazione di spese come per legge >>;
parte ricorrente precisava, però, con le note del 2.09.2024 che nessuno dei ricorrenti aveva ricevuto alcunché da INPS a titolo di TFR.
Non ha curato di costituirsi il Comune di Augusta, sebbene ritualmente convenuto.
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Tanto premesso, si osserva che l'art. 2120 cod. civ. (così come sostituito dall'art. 1 della legge 29.05.1982 n. 297) dispone che: "in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per
13,5 ....".
L'art. 2, della legge 335/95 prevedeva che:
"1. Con effetto dal 1° gennaio 1996 è istituita presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, nonché alle altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

2. Le Amministrazioni statali sono tenute al versamento di una contribuzione, rapportata alla base imponibile, per un'aliquota di finanziamento, al netto degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, complessivamente pari a 32 punti percentuali, di cui 8,20 punti
a carico del dipendente. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3- ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Per le categorie di personale non statale i cui trattamenti sono a carico del bilancio dello Stato, in attesa dell'attuazione della delega di cui ai commi 22 e 23, restano ferme le attuali aliquote di contribuzione. Ai fini della determinazione dell'aliquota del contributo
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