Trib. Cremona, sentenza 10/12/2024, n. 664
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Testo completo
N. R.G. 966/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 31/05/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25/09/1970 rappresentato e difeso dall' avv. PAOLA TESTORI, elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nata a [...] il [...] CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. PIERANGELA BALLASINI, elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 25.10.2024
OGGETTO: divorzio giudiziale
*
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLA PARTE RICORRENTE E DELLA PARTE RESISTENTE RASSEGNATE CON ISTANZA
CONGIUNTA IN ATTI :” *pronunciare con sentenza emessa in Camera di Consiglio la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e il giorno 07.10.2001 a Parte_1 CP_1
Quattrocase nel Comune di Casalmaggiore (CR);
matrimonio regolarmente trascritto nel Comune di Casalmaggiore (CR) al nr.28 – Parte 2 – Serie A – Anno 2001, con ordine all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Casalmaggiore (CR) di procedere alla annotazione della sentenza ed alle altre incombenze di legge;
*dare atto che la casa coniugale sita in Casalmaggiore Via Cerati nr. 12, di proprietà dei sigg.ri
e in ragione del 50% ciascuno, rimane assegnata in godimento Parte_1 CP_1
esclusivo, unitamente a tutti i mobili ivi contenuti di proprietà dei coniugi in ragione del 50% ciascuno, al sig. che l'abiterà unitamente ai figli e maggiorenni, Parte_1 Per_1 Per_2
ma non economicamente autosufficienti.
*disporsi che tutte le spese ordinarie necessarie per i figli sono poste a carico del padre, sig.
Le spese straordinarie, opportunamente documentate saranno divise tra le parti Parte_1
nella misura del 65% a carico del sig. e nella misura del 35% a carico della sig.ra Pt_1 CP_1
mediante rimborso al genitore che avrà integralmente fatto fronte alla spesa, secondo il seguente schema: per quanto riguarda le spese mediche, che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ticket sanitari;
con il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario nazionale e non effettuabili tramite lo stesso, farmaci particolari. Per quanto riguarda le spese scolastiche, che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, i libri di testo ed il materiale di corredo di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
con il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie. imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria. Per quanto riguarda le spese extrascolastiche senza il preventivo accordo: uno sport con relativa attrezzatura;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
con il preventivo accordo;
corsi di istruzione, ulteriori attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze.
Per le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di sua spettanza entro venti giorni. Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro
20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
*Dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e, pertanto, non sussistono i presupposti per alcuna forma di sostentamento per l'uno o l'altro coniuge.
*Spese di giudizio compensate fra le parti.”
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 31/05/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25/09/1970 rappresentato e difeso dall' avv. PAOLA TESTORI, elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nata a [...] il [...] CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. PIERANGELA BALLASINI, elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 25.10.2024
OGGETTO: divorzio giudiziale
*
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLA PARTE RICORRENTE E DELLA PARTE RESISTENTE RASSEGNATE CON ISTANZA
CONGIUNTA IN ATTI :” *pronunciare con sentenza emessa in Camera di Consiglio la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e il giorno 07.10.2001 a Parte_1 CP_1
Quattrocase nel Comune di Casalmaggiore (CR);
matrimonio regolarmente trascritto nel Comune di Casalmaggiore (CR) al nr.28 – Parte 2 – Serie A – Anno 2001, con ordine all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Casalmaggiore (CR) di procedere alla annotazione della sentenza ed alle altre incombenze di legge;
*dare atto che la casa coniugale sita in Casalmaggiore Via Cerati nr. 12, di proprietà dei sigg.ri
e in ragione del 50% ciascuno, rimane assegnata in godimento Parte_1 CP_1
esclusivo, unitamente a tutti i mobili ivi contenuti di proprietà dei coniugi in ragione del 50% ciascuno, al sig. che l'abiterà unitamente ai figli e maggiorenni, Parte_1 Per_1 Per_2
ma non economicamente autosufficienti.
*disporsi che tutte le spese ordinarie necessarie per i figli sono poste a carico del padre, sig.
Le spese straordinarie, opportunamente documentate saranno divise tra le parti Parte_1
nella misura del 65% a carico del sig. e nella misura del 35% a carico della sig.ra Pt_1 CP_1
mediante rimborso al genitore che avrà integralmente fatto fronte alla spesa, secondo il seguente schema: per quanto riguarda le spese mediche, che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ticket sanitari;
con il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario nazionale e non effettuabili tramite lo stesso, farmaci particolari. Per quanto riguarda le spese scolastiche, che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, i libri di testo ed il materiale di corredo di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
con il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie. imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria. Per quanto riguarda le spese extrascolastiche senza il preventivo accordo: uno sport con relativa attrezzatura;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
con il preventivo accordo;
corsi di istruzione, ulteriori attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze.
Per le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di sua spettanza entro venti giorni. Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro
20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
*Dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e, pertanto, non sussistono i presupposti per alcuna forma di sostentamento per l'uno o l'altro coniuge.
*Spese di giudizio compensate fra le parti.”
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
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