Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 313
TRIB Roma
Sentenza
8 gennaio 2025
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8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 35870 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2016, posta in decisione all'udienza dell'1.10.2024 e vertente
TRA
TA ND ([...]) nato a [...], il
3/05/1963, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo LA BARBERA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale Aventino 98 e presso il domicilio telematico, per procura rilasciata in calce all'atto di citazione;
attore
E
TA RT ([...]), nato a [...]
l'08/07/1953, rappresentato e difeso dall'avv. Luciana Criaco e dall'avv. Achille Buonafede, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Federico
Cesi n. 72 e presso il domicilio telematico, per procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta;
TA MA ([...]), nata a [...] il
26/06/1961, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Savioli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale delle Medaglie d'Oro 399 e presso il domicilio telematico, per procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
1
TA VE IA AE ([...]), nata a CASTROVILLARI il 24/08/1947, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Rubinetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via della Magliana n. 179 e presso il domicilio telematico, per procura depositata in allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuti
Oggetto: scioglimento di comunione ereditaria.
CONCLUSIONI
All'udienza dell'1.10.2024 le parti concludevano come da verbale in atti, riportandosi alle seguenti conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 19.3.2024:
Per l'attore AI TA: Accertare e dichiarare aperta la successione della signora VI AF, nata a [...] il [...] c.f. [...]
(già vedova del signor TA NN) deceduta in Roma il 1.5.2014;
-
Accertare e dichiarare che alla eredità di VI AF concorrono: l'attore signor
AI TA, nonché i germani IZ ed RT, stante l'avvenuta rinuncia all'eredità, all'azione ed agli atti del giudizio da parte della sorella
FA EL TA;
- Accertare e dichiarare che risulta rilevata
l'esistenza del testamento olografo della signora VI AF redatto in favore dell'attore sig. AI, anche alla luce dell'assenza di qualsivoglia contestazione delle volontà testamentarie prodotte in atti, voglia riconoscerne l'efficacia e applicarne il contenuto. - Accertare e dichiarare che la validità ed efficacia del testamento olografo redatto in data 6.6.2011, pubblicato in data 19.6.2014 per
Notaio dott. Gianluca Sbardella di Roma, con il quale all'attore AI è stata legittimamente conferita l'intera quota disponibile della madre;
- Accertare e dichiarare pertanto che l'eredità è devoluta agli eredi secondo le quote in base all'art. 537 e s.s. c.c. per come stabilite nel progetto divisionale redatto dal Notaio incaricato Alessandra AR e depositato al fascicolo processuale il 27.11.2023.
2 - Accertare e dichiarare che l'eredità della defunta signora AF è composta dai seguenti beni mobili costituenti la massa oggetto della divisione: a) ricavato netto della vendita dell'immobile sito in Roma Via Giuseppe Felici n. 6 piano P 1 interno
2, al netto delle spese sostenute e degli importi da decurtare in prededuzione in favore dell'avv. Paolo La Barbera quale antistatario;
b) conto corrente bancario presso Banca Monte Paschi di Siena Ag. 21 n. 1129482 intestato unicamente alla de cuius, con saldo di euro 5.138,91 al febbraio 2024;
- per l'effetto voglia il Tribunale approvare e condividere il progetto di divisione redatto dalla dr.ssa AR nelle quote come ivi stabilite, salvo quanto appresso ulteriormente dedotto in merito alla domanda di risarcimento. Voglia quindi il Tribunale ordinare alla Cancelleria ovvero al Delegato l'attribuzione ed il versamento in favore del sig. AI
TA della propria quota di eredità per come sopra stabilita. Voglia, inoltre, il
Tribunale attribuire e ordinare il versamento in favore del sottoscritto procuratore antistatario avv. Paolo La Barbera delle spese prededucibili sostenute per come indicate nel progetto divisionale”.
Per il convenuto TA RT: “si chiede che l'On.le Tribunale di Roma, contrariis reiectis, Voglia: nel merito: pronunciare lo scioglimento della comunione ereditaria in morte della Sig.ra AF VI avente ad oggetto i seguenti beni: • immobile sito in Roma Via Giuseppe Felici n. 6, piano P 1 interno 2 – per la quota di
8/12, e cosi contraddistinto: N.C.E.U. Comune di Roma: Foglio 858, Particella 137,
Sub 2, Zona Censuaria 6, Cat. A/2, Classe 6, Vani 6,5, Rendita catastale Euro
1.057,45;
• conto corrente bancario n. 87292 acceso presso la Banca Montepaschi di
Siena, Agenzia Roma 21, cointestato ancora con il defunto NN TA, con saldo apparente al 30.10.2010 di Euro 14.615,36;
• conto corrente bancario n.
1129482 acceso presso la Banca Monte Paschi di Siena, Agenzia 21, intestato unicamente alla de cuius, con saldo da verificare;
• oltre i beni mobili appartenenti ai defunti coniugi TA e AF e tuttora relitti nell'appartamento di Roma, Via
Felici, n. 6. - procedere alla divisione dei beni de quibus e predisporre la formazione dei lotti spettanti a ciascun coerede secondo le rispettive quote di pertinenza, previa
3 stima dei beni e formazione di progetto divisionale a mezzo CTU designato per gli incombenti del caso di legge;
- in caso di indivisibilità disporre la vendita del cespite immobiliare in comunione con assegnazione in favore di ciascun coerede dell'importo ricavato secondo le rispettive quote di pertinenza. Spese di causa rifuse”.
Per la convenuta TA IZ: “contestando la richiesta di risarcimento danni avanzata dall'attore, in quanto il contegno processuale delle parti non ha influito sulla durata del procedimento, incardinatosi proprio per il mancato preventivo accordo degli eredi, persistito durante lo svolgimento del giudizio, chiede, previa pronuncia dello scioglimento della comunione ereditaria, avente ad oggetto i beni individuati nel corso del giudizio, che la causa venga decisa con l'accoglimento del piano di riparto predisposto dal Notaio incaricato, e la conseguente devoluzione delle quote come in esso determinate, in subordine, si rimette all'apprezzamento dell'adito Magistrato in merito alla decisione sulla esclusione o meno della convenuta FA TA stante la intervenuta rinuncia alla eredità ed agli atti del giudizio. Con vittoria di spese e compensi professionali di lite”.
Per la convenuta TA FA: si conclude per lo scioglimento della comunione ereditaria con ripartizione, al pari degli altri condividenti, del ricavato della vendita dell'immobile e del denaro anche in favore della Sig.ra TA
FA per la quota a lei spettante”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, AI TA deduceva che:
• in data 1.5.2014 era deceduta VI AF, già vedova di TA
NN;
• eredi legittimi della stessa erano RT TA, FA TA,
IZ TA e AI TA;
• l'asse ereditario era costituito: 1) dall'immobile sito in Roma, Via Giuseppe
Felici n. 6, piano 1, int, 2, per la quota di 8/12;
2) saldo di € 14.615,36 del
4
conto corrente bancario MPS cointestato con NN TA;
3) saldo da verificare sul conto corrente bancario MPS intestato alla de cuius;
• con testamento del 6.6.2001, la de cuius aveva destinato al figlio AI la quota disponibile dei propri beni;
•
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 35870 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2016, posta in decisione all'udienza dell'1.10.2024 e vertente
TRA
TA ND ([...]) nato a [...], il
3/05/1963, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo LA BARBERA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale Aventino 98 e presso il domicilio telematico, per procura rilasciata in calce all'atto di citazione;
attore
E
TA RT ([...]), nato a [...]
l'08/07/1953, rappresentato e difeso dall'avv. Luciana Criaco e dall'avv. Achille Buonafede, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Federico
Cesi n. 72 e presso il domicilio telematico, per procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta;
TA MA ([...]), nata a [...] il
26/06/1961, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Savioli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale delle Medaglie d'Oro 399 e presso il domicilio telematico, per procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
1
TA VE IA AE ([...]), nata a CASTROVILLARI il 24/08/1947, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Rubinetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via della Magliana n. 179 e presso il domicilio telematico, per procura depositata in allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuti
Oggetto: scioglimento di comunione ereditaria.
CONCLUSIONI
All'udienza dell'1.10.2024 le parti concludevano come da verbale in atti, riportandosi alle seguenti conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 19.3.2024:
Per l'attore AI TA: Accertare e dichiarare aperta la successione della signora VI AF, nata a [...] il [...] c.f. [...]
(già vedova del signor TA NN) deceduta in Roma il 1.5.2014;
-
Accertare e dichiarare che alla eredità di VI AF concorrono: l'attore signor
AI TA, nonché i germani IZ ed RT, stante l'avvenuta rinuncia all'eredità, all'azione ed agli atti del giudizio da parte della sorella
FA EL TA;
- Accertare e dichiarare che risulta rilevata
l'esistenza del testamento olografo della signora VI AF redatto in favore dell'attore sig. AI, anche alla luce dell'assenza di qualsivoglia contestazione delle volontà testamentarie prodotte in atti, voglia riconoscerne l'efficacia e applicarne il contenuto. - Accertare e dichiarare che la validità ed efficacia del testamento olografo redatto in data 6.6.2011, pubblicato in data 19.6.2014 per
Notaio dott. Gianluca Sbardella di Roma, con il quale all'attore AI è stata legittimamente conferita l'intera quota disponibile della madre;
- Accertare e dichiarare pertanto che l'eredità è devoluta agli eredi secondo le quote in base all'art. 537 e s.s. c.c. per come stabilite nel progetto divisionale redatto dal Notaio incaricato Alessandra AR e depositato al fascicolo processuale il 27.11.2023.
2 - Accertare e dichiarare che l'eredità della defunta signora AF è composta dai seguenti beni mobili costituenti la massa oggetto della divisione: a) ricavato netto della vendita dell'immobile sito in Roma Via Giuseppe Felici n. 6 piano P 1 interno
2, al netto delle spese sostenute e degli importi da decurtare in prededuzione in favore dell'avv. Paolo La Barbera quale antistatario;
b) conto corrente bancario presso Banca Monte Paschi di Siena Ag. 21 n. 1129482 intestato unicamente alla de cuius, con saldo di euro 5.138,91 al febbraio 2024;
- per l'effetto voglia il Tribunale approvare e condividere il progetto di divisione redatto dalla dr.ssa AR nelle quote come ivi stabilite, salvo quanto appresso ulteriormente dedotto in merito alla domanda di risarcimento. Voglia quindi il Tribunale ordinare alla Cancelleria ovvero al Delegato l'attribuzione ed il versamento in favore del sig. AI
TA della propria quota di eredità per come sopra stabilita. Voglia, inoltre, il
Tribunale attribuire e ordinare il versamento in favore del sottoscritto procuratore antistatario avv. Paolo La Barbera delle spese prededucibili sostenute per come indicate nel progetto divisionale”.
Per il convenuto TA RT: “si chiede che l'On.le Tribunale di Roma, contrariis reiectis, Voglia: nel merito: pronunciare lo scioglimento della comunione ereditaria in morte della Sig.ra AF VI avente ad oggetto i seguenti beni: • immobile sito in Roma Via Giuseppe Felici n. 6, piano P 1 interno 2 – per la quota di
8/12, e cosi contraddistinto: N.C.E.U. Comune di Roma: Foglio 858, Particella 137,
Sub 2, Zona Censuaria 6, Cat. A/2, Classe 6, Vani 6,5, Rendita catastale Euro
1.057,45;
• conto corrente bancario n. 87292 acceso presso la Banca Montepaschi di
Siena, Agenzia Roma 21, cointestato ancora con il defunto NN TA, con saldo apparente al 30.10.2010 di Euro 14.615,36;
• conto corrente bancario n.
1129482 acceso presso la Banca Monte Paschi di Siena, Agenzia 21, intestato unicamente alla de cuius, con saldo da verificare;
• oltre i beni mobili appartenenti ai defunti coniugi TA e AF e tuttora relitti nell'appartamento di Roma, Via
Felici, n. 6. - procedere alla divisione dei beni de quibus e predisporre la formazione dei lotti spettanti a ciascun coerede secondo le rispettive quote di pertinenza, previa
3 stima dei beni e formazione di progetto divisionale a mezzo CTU designato per gli incombenti del caso di legge;
- in caso di indivisibilità disporre la vendita del cespite immobiliare in comunione con assegnazione in favore di ciascun coerede dell'importo ricavato secondo le rispettive quote di pertinenza. Spese di causa rifuse”.
Per la convenuta TA IZ: “contestando la richiesta di risarcimento danni avanzata dall'attore, in quanto il contegno processuale delle parti non ha influito sulla durata del procedimento, incardinatosi proprio per il mancato preventivo accordo degli eredi, persistito durante lo svolgimento del giudizio, chiede, previa pronuncia dello scioglimento della comunione ereditaria, avente ad oggetto i beni individuati nel corso del giudizio, che la causa venga decisa con l'accoglimento del piano di riparto predisposto dal Notaio incaricato, e la conseguente devoluzione delle quote come in esso determinate, in subordine, si rimette all'apprezzamento dell'adito Magistrato in merito alla decisione sulla esclusione o meno della convenuta FA TA stante la intervenuta rinuncia alla eredità ed agli atti del giudizio. Con vittoria di spese e compensi professionali di lite”.
Per la convenuta TA FA: si conclude per lo scioglimento della comunione ereditaria con ripartizione, al pari degli altri condividenti, del ricavato della vendita dell'immobile e del denaro anche in favore della Sig.ra TA
FA per la quota a lei spettante”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, AI TA deduceva che:
• in data 1.5.2014 era deceduta VI AF, già vedova di TA
NN;
• eredi legittimi della stessa erano RT TA, FA TA,
IZ TA e AI TA;
• l'asse ereditario era costituito: 1) dall'immobile sito in Roma, Via Giuseppe
Felici n. 6, piano 1, int, 2, per la quota di 8/12;
2) saldo di € 14.615,36 del
4
conto corrente bancario MPS cointestato con NN TA;
3) saldo da verificare sul conto corrente bancario MPS intestato alla de cuius;
• con testamento del 6.6.2001, la de cuius aveva destinato al figlio AI la quota disponibile dei propri beni;
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