Trib. Catanzaro, sentenza 07/01/2025, n. 9
TRIB Catanzaro
Sentenza
7 gennaio 2025
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7 gennaio 2025
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TRIB Catanzaro
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7 gennaio 2025
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7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale ordinario di Catanzaro
Sezione seconda civile
Il Giudice onorario, dott.ssa Maura Fragale, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5000 del ruolo generale del contenzioso civile dell'anno 2017 posta in deliberazione all'udienza del 04 ottobre 2024, svoltasi mediante trattazione scritta, con concessione alle parti dei termini di quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per repliche e vertente
TRA
CO OR (C.F.: [...]) con gli avv.ti Giovanni Capilupi (C.F.:
CPLGNN66P11C352) e avv. Maria Rotundo (C.F.: [...])
– attore –
E
GL PP, ( c. f. [...]) con l'avv. Domenico Chianese (C.F.:
[...])
- convenuto –
NONCHÉ
EDIL MODERNA s.r.l., in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore
– convenuto contumace-
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta. ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice, ha convenuto in giudizio Edil Moderna
s.r.l., in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore nonché l' ing. IG SE, quale direttore dei lavori, chiedendo la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati nella somma di euro 7.996,55 o in quello maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, a titolo di danni patrimoniali da essa subiti, derivati da infiltrazione di acqua nell'appartamento di sua proprietà provenienti dal terrazzo sovrastante.
1
L'attrice ha dedotto che tali infiltrazioni sarebbero da imputare alla circostanza che l'impermeabilizzazione del terrazzo (opera che a dire della difesa attorea sarebbe compresa tra i lavori di ristrutturazione appaltati) non è stata realizzata a regola d'arte dalla Edil Moderna s.r.l. ed ha rappresentato che stante il rifiuto di quest' ultima di procedere ai lavori di ripristino, si è vista costretta ad appaltare i medesimi lavori ad altra società, sostenendo un esborso complessivo di euro 7.996,55
(all.9 e all. 10 fasc. attore).
In particolare l'attrice ha evidenziato di avere appaltato i lavori nel giugno 2010 alla Edil
Moderna s.r.l., che detti lavori hanno avuto inizio a febbraio 2011, che già a settembre 2011 ha riscontrato infiltrazioni d'acqua piovana dal terrazzo sovrastante il suo appartamento e che tempestivamente ha informato il direttore dei lavori e la società esecutrice dei lavori la quale è intervenuta installando un nuovo canale di gronda, tuttavia il problema non è stato risolto e quindi la società è intervenuta nuovamente l' ultima volta nel 2016 con asportazione e reinstallazione marmi di rivestimento. Ha poi dedotto di aver effettuato le opportune verifiche che hanno rilevato come l'impermeabilizzazione non è stata eseguita a regola d'arte, e che tuttavia, la società Edil Moderna
s.r.l. non si è resa più disponibile a procedere ai lavori di ripristino. L'attrice ha concluso nella richiesta di risarcimento dei danni subiti con condanna in solido di tutte le parti convenute, con vittoria delle competenze del giudizio.
Si è costituito in giudizio il direttore dei lavori IG SE, il quale preliminarmente ha invocato la propria estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva, nel merito ha chiesto il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto, con conseguente condanna di parte attrice alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c;
ha evidenziato il direttore dei lavori di avere interrotto la propria attività professionale con rinuncia, informando di detta determinazione, oltre che la committente, anche l'interessata amministrazione comunale, giusta comunicazione in data 21.12.2012 - prot. n.3182 (All. 8 fasc. convenuto).
La società EDIL MODERNA S.r.l., sebbene ritualmente citata non si è costituita in giudizio ed è rimasta contumace.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta, prova per testi ed espletamento della CTU e all'udienza del 9 luglio 2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da “note di trattazione scritta” depositate e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti del termine di giorni quaranta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche.
-----------
La domanda attorea non è fondata e va respinta, per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, occorre pronunciarsi sull'eccezione del difetto di legittimazione passiva
2
sollevata dal convenuto.
L'eccezione è infondata e va rigettata per le motivazioni di seguito esposte.
In particolare, il convenuto ha rappresentato di avere rinunciato all' incarico nel 2012 e nella specie ha ritenuto: “Quanto fin qui esposto, non v'è dubbio alcuno, esalta l'assoluta carenza di legittimazione passiva in capo al convenuto Ing. SE IG, del quale si chiede immediata e pregiudiziale declaratoria di estromissione dal presente giudizio. Nessuna responsabilità potrà, difatti, essere mai ascritta al sopra detto professionista, per l'erronea esecuzione di lavori mai autorizzati e dal professionista mai progettati, con specifico riferimento alla impermeabilizzazione
e pavimentazione del terrazzo (oggetto di lamentela) per i quali, si ripete non risulta essere mai intervenuta (l'invece necessaria e suggerita ) variazione al progetto originario, né mai risulta essere stata conseguita la "nuova autorizzazione paesaggistica" che doveva essere richiesta a seguito delle sopravvenute prescrizioni dettate negli intervenuti "nulla osta" ancor meno, mai risulta essere stata acquisita l'autorizzazione del Genio Civile relativa al pergolato previsto e non realizzato ed ugualmente, mai e poi mai, risulta essere stato comunicato l'inizio dei lavori ed il relativo collaudo
( e come potevano esserlo .. trattandosi di lavori eseguiti contra leqem”.(cfr. pag. 6 comparsa risp.)
Occorre osservare che il professionista che accetta l'incarico di progettista e di direttore dei lavori per l'esecuzione di opere, oggetto di contratto di appalto, assume un'obbligazione di mezzo che non viene meno per la circostanza che l'esecuzione dei lavori avvenga in assenza di un titolo abilitativo o per assenza dello stesso in cantiere, salvo che vi sia un'espressa rinuncia.
Segnatamente, l'attività del DL è regolata in via generale dalle norme applicabili alle prestazioni d'opera intellettuale previste dagli artt. dal 2230 a 2238 del Codice Civile, che prevedono in linea generale che dal momento dell'accettazione dell'incarico il direttore dei lavori è obbligato a svolgere le prestazioni professionali concernenti l'accertamento della conformità della realizzazione dell'opera al progetto, delle modalità di esecuzione dei lavori alle regole della tecnica, nonché gli accorgimenti necessari per evitare che l'opera costruita manifesti dei vizi.
Dall'esame della documentazione prodotta agli atti è emerso ed è inoltre pacifico fra le parti che IG SE ha svolto la prestazione di direttore dei lavori(v. doc. allegata fasc. attore e conv.), tuttavia parte attrice, nell'atto di citazione dichiara, che i lavori hanno avuto inizio a febbraio del 2011 e sono terminati a maggio dello stesso anno, mentre l'ing. SE IG, attesta che alla data del 21.12.2012 i lavori non avevano avuto inizio.
Sul punto il consulente tecnico di ufficio ha dichiarato che:” Dalla documentazione in atti non è possibile, quindi, stabilire in che periodo i lavori sono stati eseguiti, stante ché parte attrice, nell'atto di citazione dichiara che i lavori hanno avuto inizio a febbraio del 2011 e sono terminati a
3 maggio dello stesso anno, mentre l'ing. SE IG, attesta che alla data del 21.12.2012 i lavori non avevano avuto inizio”.(cfr. pag. 12 relazione CTU).
Ebbene, osserva il Tribunale, che contrariamente a quanto affermato dall' ausiliario del giudice, tale circostanza risulta documentalmente smentita dalla dichiarazione allegata alle memorie
183 n.2 di parte attrice laddove l'ing. IG ha dichiarato che i lavori erano in corso alla data
01/03/2011, confermando la tesi della difesa attorea sul punto. Pertanto, se i lavori nel 2011 erano in corso per espressa dichiarazione del convenuto, la rinuncia avvenuta successivamente nel 2012 non può essere presa in considerazione in questa sede ai fini della dichiarazione della legittimazione passiva del convenuto, tanto più se si considera che alla detta
In nome del popolo italiano
Tribunale ordinario di Catanzaro
Sezione seconda civile
Il Giudice onorario, dott.ssa Maura Fragale, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5000 del ruolo generale del contenzioso civile dell'anno 2017 posta in deliberazione all'udienza del 04 ottobre 2024, svoltasi mediante trattazione scritta, con concessione alle parti dei termini di quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per repliche e vertente
TRA
CO OR (C.F.: [...]) con gli avv.ti Giovanni Capilupi (C.F.:
CPLGNN66P11C352) e avv. Maria Rotundo (C.F.: [...])
– attore –
E
GL PP, ( c. f. [...]) con l'avv. Domenico Chianese (C.F.:
[...])
- convenuto –
NONCHÉ
EDIL MODERNA s.r.l., in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore
– convenuto contumace-
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta. ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice, ha convenuto in giudizio Edil Moderna
s.r.l., in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore nonché l' ing. IG SE, quale direttore dei lavori, chiedendo la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati nella somma di euro 7.996,55 o in quello maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, a titolo di danni patrimoniali da essa subiti, derivati da infiltrazione di acqua nell'appartamento di sua proprietà provenienti dal terrazzo sovrastante.
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L'attrice ha dedotto che tali infiltrazioni sarebbero da imputare alla circostanza che l'impermeabilizzazione del terrazzo (opera che a dire della difesa attorea sarebbe compresa tra i lavori di ristrutturazione appaltati) non è stata realizzata a regola d'arte dalla Edil Moderna s.r.l. ed ha rappresentato che stante il rifiuto di quest' ultima di procedere ai lavori di ripristino, si è vista costretta ad appaltare i medesimi lavori ad altra società, sostenendo un esborso complessivo di euro 7.996,55
(all.9 e all. 10 fasc. attore).
In particolare l'attrice ha evidenziato di avere appaltato i lavori nel giugno 2010 alla Edil
Moderna s.r.l., che detti lavori hanno avuto inizio a febbraio 2011, che già a settembre 2011 ha riscontrato infiltrazioni d'acqua piovana dal terrazzo sovrastante il suo appartamento e che tempestivamente ha informato il direttore dei lavori e la società esecutrice dei lavori la quale è intervenuta installando un nuovo canale di gronda, tuttavia il problema non è stato risolto e quindi la società è intervenuta nuovamente l' ultima volta nel 2016 con asportazione e reinstallazione marmi di rivestimento. Ha poi dedotto di aver effettuato le opportune verifiche che hanno rilevato come l'impermeabilizzazione non è stata eseguita a regola d'arte, e che tuttavia, la società Edil Moderna
s.r.l. non si è resa più disponibile a procedere ai lavori di ripristino. L'attrice ha concluso nella richiesta di risarcimento dei danni subiti con condanna in solido di tutte le parti convenute, con vittoria delle competenze del giudizio.
Si è costituito in giudizio il direttore dei lavori IG SE, il quale preliminarmente ha invocato la propria estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva, nel merito ha chiesto il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto, con conseguente condanna di parte attrice alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c;
ha evidenziato il direttore dei lavori di avere interrotto la propria attività professionale con rinuncia, informando di detta determinazione, oltre che la committente, anche l'interessata amministrazione comunale, giusta comunicazione in data 21.12.2012 - prot. n.3182 (All. 8 fasc. convenuto).
La società EDIL MODERNA S.r.l., sebbene ritualmente citata non si è costituita in giudizio ed è rimasta contumace.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta, prova per testi ed espletamento della CTU e all'udienza del 9 luglio 2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da “note di trattazione scritta” depositate e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti del termine di giorni quaranta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche.
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La domanda attorea non è fondata e va respinta, per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, occorre pronunciarsi sull'eccezione del difetto di legittimazione passiva
2
sollevata dal convenuto.
L'eccezione è infondata e va rigettata per le motivazioni di seguito esposte.
In particolare, il convenuto ha rappresentato di avere rinunciato all' incarico nel 2012 e nella specie ha ritenuto: “Quanto fin qui esposto, non v'è dubbio alcuno, esalta l'assoluta carenza di legittimazione passiva in capo al convenuto Ing. SE IG, del quale si chiede immediata e pregiudiziale declaratoria di estromissione dal presente giudizio. Nessuna responsabilità potrà, difatti, essere mai ascritta al sopra detto professionista, per l'erronea esecuzione di lavori mai autorizzati e dal professionista mai progettati, con specifico riferimento alla impermeabilizzazione
e pavimentazione del terrazzo (oggetto di lamentela) per i quali, si ripete non risulta essere mai intervenuta (l'invece necessaria e suggerita ) variazione al progetto originario, né mai risulta essere stata conseguita la "nuova autorizzazione paesaggistica" che doveva essere richiesta a seguito delle sopravvenute prescrizioni dettate negli intervenuti "nulla osta" ancor meno, mai risulta essere stata acquisita l'autorizzazione del Genio Civile relativa al pergolato previsto e non realizzato ed ugualmente, mai e poi mai, risulta essere stato comunicato l'inizio dei lavori ed il relativo collaudo
( e come potevano esserlo .. trattandosi di lavori eseguiti contra leqem”.(cfr. pag. 6 comparsa risp.)
Occorre osservare che il professionista che accetta l'incarico di progettista e di direttore dei lavori per l'esecuzione di opere, oggetto di contratto di appalto, assume un'obbligazione di mezzo che non viene meno per la circostanza che l'esecuzione dei lavori avvenga in assenza di un titolo abilitativo o per assenza dello stesso in cantiere, salvo che vi sia un'espressa rinuncia.
Segnatamente, l'attività del DL è regolata in via generale dalle norme applicabili alle prestazioni d'opera intellettuale previste dagli artt. dal 2230 a 2238 del Codice Civile, che prevedono in linea generale che dal momento dell'accettazione dell'incarico il direttore dei lavori è obbligato a svolgere le prestazioni professionali concernenti l'accertamento della conformità della realizzazione dell'opera al progetto, delle modalità di esecuzione dei lavori alle regole della tecnica, nonché gli accorgimenti necessari per evitare che l'opera costruita manifesti dei vizi.
Dall'esame della documentazione prodotta agli atti è emerso ed è inoltre pacifico fra le parti che IG SE ha svolto la prestazione di direttore dei lavori(v. doc. allegata fasc. attore e conv.), tuttavia parte attrice, nell'atto di citazione dichiara, che i lavori hanno avuto inizio a febbraio del 2011 e sono terminati a maggio dello stesso anno, mentre l'ing. SE IG, attesta che alla data del 21.12.2012 i lavori non avevano avuto inizio.
Sul punto il consulente tecnico di ufficio ha dichiarato che:” Dalla documentazione in atti non è possibile, quindi, stabilire in che periodo i lavori sono stati eseguiti, stante ché parte attrice, nell'atto di citazione dichiara che i lavori hanno avuto inizio a febbraio del 2011 e sono terminati a
3 maggio dello stesso anno, mentre l'ing. SE IG, attesta che alla data del 21.12.2012 i lavori non avevano avuto inizio”.(cfr. pag. 12 relazione CTU).
Ebbene, osserva il Tribunale, che contrariamente a quanto affermato dall' ausiliario del giudice, tale circostanza risulta documentalmente smentita dalla dichiarazione allegata alle memorie
183 n.2 di parte attrice laddove l'ing. IG ha dichiarato che i lavori erano in corso alla data
01/03/2011, confermando la tesi della difesa attorea sul punto. Pertanto, se i lavori nel 2011 erano in corso per espressa dichiarazione del convenuto, la rinuncia avvenuta successivamente nel 2012 non può essere presa in considerazione in questa sede ai fini della dichiarazione della legittimazione passiva del convenuto, tanto più se si considera che alla detta
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