Trib. Milano, sentenza 03/01/2025, n. 43
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Testo completo
N. 17625 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott Giuseppe Gennari Giudice rel dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 14/05/2024 e vertente
TRA
) , nata a [...] in Parte_1 C.F._1
data 12/01/1965 rappresentato e difeso dall'Avv. BANNINO RAFFAELLA ANNA ROSA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
), nata a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. D'ANDREA MARIA presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2
della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 10/6/2024
Precisazione delle conclusioni congiunte: provvedere in conformità alle domande congiunte indicate negli atti introduttivi.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 14/05/2024 , Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio con rito civile a Milano in data 7/10/2016 (iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Milano - A. 2016 -N 1565- P I), con Controparte_1
dalla cui unione è nato in data [...], nonché di essersi separato come da sentenza del Per_1
Tribunale di Milano N. 6960/2022 , ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 10/6/2024, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, celebrata in data 16/12/2024, le parti davano atto di avere raggiunto un accordo già versato negli atti introduttivi e personalmente insistevano perché il tribunale lo volesse accogliere.
Il Giudice delegato, quindi, in assenza della necessità di adottare provvedimenti provvisori ed urgenti nonché di istanze istruttorie, ha trattenuto la causa in decisone, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 18/12/2024
Osservato in diritto
La domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio formulata dalle parti è fondata e deve,