Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/12/2024
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Testo completo
R.G.A.C. 186/2023
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
Il collegio riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Elena Manuela Aurora Luppino Presidente
Francesco Campagna Giudice relatore
Flavio Tovani Giudice
ha emesso la seguente
DECRETO nella causa civile indicata in epigrafe, riservata alla decisione collegiale all'udienza del
25.10.24 in cui sono parti
, nato a [...] il [...], (cod. fisc.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO FEDERICO C.F._1 presso cui ha eletto domicilio;
-ricorrente-
nata in [...] il [...], (cod. fisc.: Parte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO FEDERICO C.F._2 presso cui ha eletto domicilio;
-resistente-
, nata a Reggio Calabria il [...] in [...] curatore speciale Persona_1 avv. Controparte_1
-interveniente-
Motivi della decisione
Con ricorso del 23.1.23 chiedeva la regolamentazione dei rapporti con Parte_3 la figlia e in particolare chiedeva:
A) affido della figlia minore al genitore istante, stante la impossibilità a potervi Per_1 provvedere da parte della madre per motivi di salute, con conseguente collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione del padre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi
1
Il sig. avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria Pt_1 residenza e quella della figlia purché ciò non limiti il diritto di visita della Per_1 madre.
In caso di trasferimento della residenza, il IG. sarà tenuto a darne notizia alla Pt_1
IG.ra con congruo preavviso. Pt_2
B) La IG.ra , compatibilmente con i propri impegni di lavoro e famigliari, Pt_2 avrà la facoltà di tenere con sé la figlia almeno un giorno alla settimana dalle ore
18:00 alle ore 21:00.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché nel rispetto delle future volontà di Per_1
C) Per quanto concerne le festività natalizie la sig.ra avrà la facoltà di Pt_2 trascorrere con la figlia il giorno del 26 dicembre e del 01 gennaio. Relativamente alle vacanze pasquali, la IG.ra avrà la facoltà di trascorrere con la figlia un Pt_2 intero pomeriggio, in modo che possa Per_1 trascorrere alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa. In ordine alle vacanze estive, la sig.ra avrà la facoltà di trascorrere con la Pt_2 figlia almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con il padre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del IG. . Pt_1 I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia. Qualora la IG.ra decida di trascorrere dei periodi di Pt_2 vacanza con la figlia dovrà darne notizia al IG. con congruo preavviso, Pt_1 indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
D) I genitori manterranno