Trib. Sciacca, sentenza 11/12/2024, n. 576

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Sciacca, sentenza 11/12/2024, n. 576
Giurisdizione : Trib. Sciacca
Numero : 576
Data del deposito : 11 dicembre 2024

Testo completo

R.G. n. 766/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SCIACCA
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonio Tricoli Presidente
dr. Valentina Stabile Giudice
dr. Valentina Del Rio Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 766 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. PUCCIA STEFANIA, per mandato in atti,
PEC: Email_1
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a MAZARA DEL VALLO (TP), in [...] CP_1
27/10/1973rappresentata e difesa dall'avv. BUSCEMI GIUSEPPE per
mandato in atti PEC ciacca. it;
Email_2 Email_3 Email_4
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
interveniente necessario –
Tribunale di Sciacca


R.G. n. 766/2022
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 06/03/2024 le parti conclude-
vano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva esprimendo parere favorevole
all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A seguito della emissione, in data 11 settembre 2023, della sentenza
non definitiva n. 297/2023 con la quale è stata pronunciata la cessazione
degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, restano da esami-
nare le domande di contenuto economico relativo all'importo dell'assegno
di mantenimento in favore del figlio della coppia, , ormai Persona_1
maggiorenne.
In particolare, in ordine al dovere del genitore di mantenere il figlio
maggiorenne la giurisprudenza ormai consolidata di merito ha individua-
to taluni limiti necessari ad evitare la configurazione di un obbligo sine
die gravante in capo ai genitori.
Il dovere al mantenimento dei figli, invero, è sancito dall'art. 30 della
Costituzione, dagli artt. 147 e ss., c.c. e, indirettamente, dall'art. 315 bis,
comma 1, c.c.
che impongono ad ambedue i genitori l'obbligo di mantene-
re, istruire ed educare la prole tenendo conto delle inclinazioni e delle
aspirazioni dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la
loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Non vi è, infatti, alcuna
norma nell'ordinamento che preveda che tale obbligo specifico dei genitori
possa cessare con il raggiungimento della maggiore età del figlio, ancor-
ché, ad oggi l'ordinamento stabilisce con gli artt. 147 e 315 bis che vi sia
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R.G. n. 766/2022
un vero e proprio diritto di solidarietà che tutela un interesse fondamen-
tale dell'individuo a ricevere un aiuto concreto nel corso della sua forma-
zione e
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