Trib. Napoli, sentenza 07/11/2024, n. 9551
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
n. 9839/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
dott. M S Presidente relatore
dott.ssa G B G
dott.ssa S S G
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9839 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: diniego protezione speciale
TRA
, nato in [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv.to C M, ed elettivamente domiciliato presso la stessa in Napoli, alla Piazza Garibaldi 118.
RICORRENTE
E
, in persona del p.t., rapp.to e difeso ex lege Controparte_1 CP_2
pagina 1 di 7
dall'Avvocatura Distrettale dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Questore della Provincia di Napoli, con decreto n. 105 del 20/02/2023, notificato in data 25/03/2023, rigettava la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari avanzata dal ricorrente indicata in epigrafe, cittadino nigeriano, e ciò in base al parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno Sezione Napoli in data 20/03/2023.
Con ricorso depositato il 20/04/2023, la ricorrente si opponeva tempestivamente a tale decisione, censurandone il merito e affermando la sussistenza dei requisiti per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Chiedeva all'adito Tribunale, dunque, di accertare il diritto alla protezione speciale, con vittoria di spese.
Integrato il contraddittorio sulla domanda cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto questorile, il si costituiva in giudizio, Controparte_1
impugnando le avverse richieste.
Il Tribunale, con ordinanza collegiale resa in data 19/05/2023, sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
All'esito della fase di merito;
acquisita la documentazione prodotta;
la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 06/11/2024.
La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter
d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata in data 09/09/2022.
Trova applicazione il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020, regime da applicarsi alla fattispecie in esame, non pagina 2 di 7
avendo ingresso le disposizioni del “Decreto Cutro”, D.L. n. 20/2023, convertito nella L. n.
50/2023, applicabile a tutte le istanze presentate a far data dall'11/03/2023
L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente
l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo «
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e