Trib. Catania, sentenza 11/12/2024, n. 5959

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 11/12/2024, n. 5959
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 5959
Data del deposito : 11 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Escher Presidente dott.ssa Lidia Greco Giudice dott.ssa Venera Condorelli Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 12752/2023, avente ad oggetto divorzio congiunto
PROMOSSA DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Ciulla, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
E DA
(C.F. , nato a Parte_2 C.F._2
Catania il 26/08/1968, rappresentato e difeso dall'avv. Agata Maria Borgesi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Posta in decisione all'udienza del 21/10/2024 come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 21/11/2023 ai sensi dell'art. 473-bis. 51 c.p.c.,
e chiedevano a questo Tribunale Parte_1 Parte_2
la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato a San VA La TA
(CT) in data 29/09/2024.
1


Dall'unione sono nati i figli (il 10/03/2005), (il 15/07/2010) e Per_1 Per_2
(il 03/05/2012). Per_3
I ricorrenti esponevano di essersi separati con verbale di conclusioni congiunte del
24/11/2021, omologato con decreto del Tribunale di Catania in data 13/01/2022, nel procedimento iscritto al n. 14594/2020 r.g.a.c., e di non essersi più riconciliati.
Il Giudice fissava l'udienza del 22/02/2024 per la comparizione personale delle parti.
All'udienza del 22/02/2024, dinanzi al Giudice, le parti confermavano la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e i loro procuratori chiedevano che la causa venisse posta in decisione;
quindi, il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Con ordinanza del 19.4.2024 il Collegio disponeva la rimessione della causa sul ruolo, per consentire alle parti di rendere chiarimenti in merito all'entità della contribuzione posta a carico del genitore non collocatario dei minori, contribuzione che appariva, prima facie, inferiore al minimo vitale.
All'udienza del 21.10.2024 le parti hanno modificato l'originario accordo sulla scorta del raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della figlia maggiorenne Per_1
Precisate le conclusioni, il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Il
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi