Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 5

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 5
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 5
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N.R.G. 7317/2023
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 13 settembre 2024 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 7317/2023 R.G. e vertente
TRA
RE IL, nato a [...] il [...], Cod. Fisc. [...], residente in [...], Aci Castello, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'Avv. Rocco Vaccarino
CONTRO
Agenzia Entrate – Riscossione per la provincia di Catania (già Riscossione Sicilia S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, P. IVA 13756881002, con sede legale in
Roma (RM) Via Giuseppe Grezar n. 14 c.a.p. 00142 e, per il presente ricorso, la sede territoriale dell'Agenzia Entrate – Riscossione di Catania, in persona del legale rappresentante
p-t, con sede a Catania (CT) in via Porto Ulisse n.51, c.a.p. 95126;

INPS, in persona del suo Presidente pro tempore, CF 80078750587, Via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dall'avv. Vagliasindi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTI
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
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MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30 giugno 2023 parte ricorrente ha chiesto “- in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva degli atti impugnati, stante la fondatezza del motivo di ricorso e del grave pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere le somme richieste;
- in via principale, accogliere il presente ricorso e quindi accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa sottesa all'intimazione di pagamento impugnata. - condannare l'Agente della Riscossione a restituire quanto eventualmente pagato dalla ricorrente al mero fine di evitare l'espropriazione o comunque coattivamente riscosso nelle more del presente giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
A sostegno della superiore domanda, parte ricorrente ha unicamente dedotto
l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi portati dall'avviso di addebito sottostante all'intimazione impugnata, maturata tanto prima della notifica del medesimo che successivamente.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione costituita tempestivamente in data 10 febbraio
2024 ha chiesto che il Tribunale “1) preliminarmente dichiari l'inammissibilità dell'opposizione e della domanda, per i motivi esposti;
2) nel merito, dichiari la cessazione della materia del contendere, per i motivi esposti, con riguardo all'iscrizione a ruolo in oggetto e relativo avviso di addebito impugnato;
3) in subordine, in ogni caso, dichiari il difetto di legittimazione passiva e la carenza responsabilità alcuna dell'Agente della riscossione con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dal ricorrente, tenendo indenne il medesimo Agente della Riscossione dalle conseguenze del giudizio;
4) condanni il ricorrente alle spese e compensi del giudizio, anche per la palese inammissibilità e della presente impugnazione, proposta dopo l'adesione del contribuente alla c.d. “rottamazione quater” dei carichi in oggetto impugnati, ponendo comunque a carico dell'ente impositore le conseguenze della lite, ai sensi dell'art. 39 d.lgs. 112/99”.
L'ente
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