Trib. Savona, sentenza 13/11/2024, n. 816
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa L CO Presidente
Dott.ssa E PI Giudice
Dott.ssa D M Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1381 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. CANGIANO GIORGIO, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della
legge 1.12.1970 n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987 n. 74.
I coniugi si sono separati con verbale di separazione consensuale omologato in data 06.11.2019.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente oltre il
tempo di legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano
ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai
quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Dal matrimonio contratto dalle parti sono nate le figlie (nata il [...]), Persona_1
(nata il [...]) e (nata il [...]). Risulta pacifico in causa Per_2 Per_3
che le figlie maggiorenni sino ormai divenute economicamente autosufficienti.
Per ciò che attiene al regime di affidamento della figlia minore, ritiene il Collegio di dover disporre,
come peraltro richiesto dalla stessa ricorrente, l'affidamento congiunto di ad entrambi i Per_3
genitori, non essendo emerso nel corso del giudizio alcun elemento tale da giustificare la deroga a
tale generale modello.
La figlia minore delle parti deve poi essere prevalentemente collocata presso la madre, con la quale
risulta stabilmente convivente sin dalla disgregazione dell'unità famigliare ormai risalente all'anno
2018 e non essendo emerso nel corso del giudizio alcun elemento di pregiudizio a ciò correlato,
neppure dall'audizione del padre, che sebbene non formalmente costituito nel presente giudizio, si è
personalmente presentato all'udienza ex art. 473bis.22 c.p.c..
Per ciò che attiene alle visite padre-figlia deve disporsi, in conformità con quanto richiesto dalla
ricorrente e tenuto conto dell'attuale stato di fatto come rappresentato da entrambi i genitori nel
corso dell'udienza ex art. 473bis.22 c.p.c., che il padre possa vedere e tenere presso di sé la figlia
minore a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica alle ore 20.00;
il
padre potrà altresì tenere con sé la figlia ogni lunedì dall'uscita di scuola fino al martedì Per_3
mattina all'entrata a scuola;
metà delle vacanze scolastiche pasquali e natalizie comprendenti ad
anni alterni il giorno di Natale e di Pasqua (in caso di mancato accordo si comincia da Natale 2019
con la madre) e per un periodo di 15 giorni durante le vacanze scolastiche estive (in caso di mancato
accordo entro il 31 maggio di ogni anno, le due ultime settimane di agosto), il tutto compatibilmente
con gli impegni scolastici-sportivi-ricreativi della minore aventi valenza prioritaria.
Passando all'aspetto economico il Collegio ritiene di poter accogliere la domanda avanzata dalla
ricorrente, tenuto conto anche del fatto che, pacificamente, il padre
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