Trib. Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 317
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Testo completo
R.G. 25943/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 25943/2020
TRA
Di LA SC (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall' avvocato Emilio
Ursomanno in forza di procura alle liti in calce all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
FINDOMESTIC BANCA S.p.A. (P IVA 03562770481), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Girolamo Sarnelli in virtù di procura generale alle liti in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 6365/2020 emesso dal Tribunale di Napoli in data
21.10.2020.
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione per l'udienza dell'11.10.2024
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 6365/2020, emesso in data 21.10.2020, questo Tribunale ingiungeva a
SC Di LA il pagamento, in favore di Findomestic Banca s.p.a., della somma di €
14.142,71, oltre interessi al tasso legale dalla notifica del decreto al soddisfo, a titolo di capitale residuo e interessi di mora relativi al contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio n. 668201, sottoscritto tra le parti in data 31 gennaio 2020.
Avverso detto decreto proponeva opposizione il Di LA contestando il quantum ingiunto.
In particolare, l'opponente asseriva che, sebbene nel contratto di finanziamento de quo fosse stata prevista l'erogazione dell'importo netto di € 14.177,02, Findomestic Banca aveva erogato il minore importo di € 9.334,73, adducendo come giustificazione l'aver utilizzato parte della somma finanziata per estinguere un precedente finanziamento, il n. 0404158717, stipulato tra le medesime parti in data 30 dicembre 2019, per un importo di euro 4.823,00.
Ciò, diversamente da quanto l'istituto aveva prospettato in sede di stipula, ossia che il finanziamento qui in contestazione sarebbe servito in parte per estinguere il diverso finanziamento mediante cessione del quinto sottoscritto, in data 15.1.2020, sempre dal Di
LA ma con la Banca Sella.
In ogni caso, l'ingiunto contestava a Findomestic Banca s.p.a. di non aver proceduto alla sospensione del finanziamento nei mesi immediatamente successivi alla stipula, tra marzo e maggio 2020, notoriamente segnati dalla pandemia da Covid 19, in tal modo violando le
“normative emergenziali emanate con i noti dpcm”.
Sul presupposto per cui la condotta dell'opposta fosse connotata da mala fede, poi, il Di LA ne chiedeva la condanna “al risarcimento del danno, da valutarsi in corso di causa ovvero anche in via equitativa e, in ogni caso, parametrare il danno rispetto all'importo residuale non direttamente erogato e comunque non inferiore ad € 5000,00”.
Resisteva l'opposta la quale, deducendone l'infondatezza, insisteva per la reiezione dell'opposizione.
Espletata la mediazione ex D.Lgs 28/2010, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, all'udienza dell'11 ottobre 2024, svolta nella modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c., questo giudice riservava la decisione concedendo i termini di cui