Trib. Catania, sentenza 21/03/2024, n. 1595
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia
Trovato, all'esito dell'udienza del 21 marzo 2024 rientrata dalla camera di consiglio, ha emesso ex artt. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 4824/2023 R.G.
promossa da
CO TO MA, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'Avv Ignazio Greco giusta procura in atti;
CONTRO
I.N.P.S., Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, S.C.C.I. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Livia Gaezza giusta procura generale alle liti;
Con ricorso depositato il 27.04.2023 CO TO MA ha evocato in giudizio
l'INPS premettendo di avere ricevuto dall'INPS, due note datate 18/05/2022 e
16/12/2022, con le quali l'Ente di Previdenza gli ha comunicato che nel periodo che va dal 01/07/2020 al 31/10/2021 gli era stata pagata in più la somma di € 5.815,44 sulla pensione cat. INVCIV n. 07212746, e che tale indebito scaturiva dal fatto che “è stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante
a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente deduceva l'illegittimità della pretesa restitutoria, deducendo, il mancato superamento dei limiti reddituali;
l'insussistenza dei presupposti per proporre l'azione di indebito, giacché non vi sarebbe prova dell'avvenuta percezione da parte del ricorrente delle somme indicate dall'INPS nelle richieste redibitorie e considerato che nel caso di specie mancherebbe il dolo dell'interessato, con applicabilità del disposto di cui all'art. 52 della legge n. 88 del
1989, comma 2.
Concludeva chiedendo al Giudice adito, di voler:“annullare, revocare e comunque dichiarare priva di effetti l'attività messa in atti dall'INPS diretta ad ottenere coattivamente dal ricorrente la restituzione della somma di € 5.815,44 relativa alla pensione cat. INVCIV n. 07212746, di cui in premessa, ordinando all'INPS la sospensione dell'attività di recupero;
in ogni caso, si chiede, fin da adesso, che il
Giudice adito ordini all'INPS di restituire integralmente al ricorrente tutte le eventuali trattenute mensilmente effettuate sulla pensione del ricorrente, dichiarandone
l'illegittimità a decorrere dal mese di effettivo incasso fino alla concorrenza della detta somma di € 5.815,44, illegittimamente trattenuta dall'INPS, con gli interessi legali e rivalutazione istat.”. Spese e compensi di lite.
Con memoria di costituzione si costituiva l'INPS, in persona dl legale rappresentante pro tempore eccependo l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva l'integrale rigetto.
La causa istruita documentalmente veniva rinviata all'udienza osoerna che previa discussione orale della causa ed espletata la camera di consiglio veniva decisa nelle forme di cui all'art 429 c.p.c.
Nella fattispecie in esame l'indebito per cui è causa scaturisce da un provvedimento di
“ricostituzione per cambio fascia INVCIV” eseguito dall'Ufficio in data 18/05/2022
(cfr. Te08 in all.), in conformità alle risultanze del verbale n. 6038763200418 del
21/09/2018, regolarmente notificato al ricorrente (cfr. doc.ne in allegato).
Pag. 2 di 6
In particolare, si rileva
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia
Trovato, all'esito dell'udienza del 21 marzo 2024 rientrata dalla camera di consiglio, ha emesso ex artt. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 4824/2023 R.G.
promossa da
CO TO MA, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'Avv Ignazio Greco giusta procura in atti;
CONTRO
I.N.P.S., Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, S.C.C.I. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Livia Gaezza giusta procura generale alle liti;
Con ricorso depositato il 27.04.2023 CO TO MA ha evocato in giudizio
l'INPS premettendo di avere ricevuto dall'INPS, due note datate 18/05/2022 e
16/12/2022, con le quali l'Ente di Previdenza gli ha comunicato che nel periodo che va dal 01/07/2020 al 31/10/2021 gli era stata pagata in più la somma di € 5.815,44 sulla pensione cat. INVCIV n. 07212746, e che tale indebito scaturiva dal fatto che “è stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante
a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente deduceva l'illegittimità della pretesa restitutoria, deducendo, il mancato superamento dei limiti reddituali;
l'insussistenza dei presupposti per proporre l'azione di indebito, giacché non vi sarebbe prova dell'avvenuta percezione da parte del ricorrente delle somme indicate dall'INPS nelle richieste redibitorie e considerato che nel caso di specie mancherebbe il dolo dell'interessato, con applicabilità del disposto di cui all'art. 52 della legge n. 88 del
1989, comma 2.
Concludeva chiedendo al Giudice adito, di voler:“annullare, revocare e comunque dichiarare priva di effetti l'attività messa in atti dall'INPS diretta ad ottenere coattivamente dal ricorrente la restituzione della somma di € 5.815,44 relativa alla pensione cat. INVCIV n. 07212746, di cui in premessa, ordinando all'INPS la sospensione dell'attività di recupero;
in ogni caso, si chiede, fin da adesso, che il
Giudice adito ordini all'INPS di restituire integralmente al ricorrente tutte le eventuali trattenute mensilmente effettuate sulla pensione del ricorrente, dichiarandone
l'illegittimità a decorrere dal mese di effettivo incasso fino alla concorrenza della detta somma di € 5.815,44, illegittimamente trattenuta dall'INPS, con gli interessi legali e rivalutazione istat.”. Spese e compensi di lite.
Con memoria di costituzione si costituiva l'INPS, in persona dl legale rappresentante pro tempore eccependo l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva l'integrale rigetto.
La causa istruita documentalmente veniva rinviata all'udienza osoerna che previa discussione orale della causa ed espletata la camera di consiglio veniva decisa nelle forme di cui all'art 429 c.p.c.
Nella fattispecie in esame l'indebito per cui è causa scaturisce da un provvedimento di
“ricostituzione per cambio fascia INVCIV” eseguito dall'Ufficio in data 18/05/2022
(cfr. Te08 in all.), in conformità alle risultanze del verbale n. 6038763200418 del
21/09/2018, regolarmente notificato al ricorrente (cfr. doc.ne in allegato).
Pag. 2 di 6
In particolare, si rileva
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi