Trib. Tivoli, sentenza 06/02/2024, n. 153
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Testo completo
309/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Rosa Maria Bova, ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 309/2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra:
DE MO ([...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Malerba
e dall'Avv. Angela Perrone
RICORRENTE
E
AN ST ([...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Scafetta
RESISTENTE
OGGETTO: trasferimento della proprietà superficiaria - immobili sottoposti a vincolo ex art. 35 L.
865/1971 – prezzo massimo di cessione
CONCLUSIONI: con note scritte depositate in data 15.06.2023 per l'udienza del giorno 21 giugno
2023 il ricorrente ha precisato le conclusioni nei seguenti termini: “nel merito - accertare e dichiarare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 35 Legge n. 865/1971 e dell'art. 18 del D.P.R.
380/2001, che il prezzo di trasferimento (cd. “prezzo massimo di cessione”) della proprietà
superficiaria relativa alle porzioni immobiliari site nel Comune di Mentana (RM), alla Via Arturo
Massimi n. 13, fabbricato “B”, così come indicate in premessa e censite presso il Catasto dei
Fabbricati del Comune di Mentana al foglio 9, particella 1686, sub 93 (appartamento) e sub 41
(posto auto), è pari, al mese di maggio 2014, a € 78.134,76 complessivi come stabilito “ex lege”, ovvero, in via subordinata, è pari alla somma “ex lege”, maggiore o minore, che risulterà all'esito del presente giudizio;
e pertanto - accertare e dichiarare che il contratto di compravendita delle
porzioni immobiliari di cui sopra e per cui è causa, stipulato tra le odierne parti del giudizio in data
15.05.2014 a rogito del Notaio Dott. ER ER (rep. 4565 racc. 3257), registrato presso
l'Ufficio delle Entrate di Tivoli il 23.05.2014 al n. 2647 Serie 1T, è parzialmente nullo, ed in particolare all'art. 2 (pag. 2 del contratto), nella parte in cui si stabilisce il prezzo di vendita in €
165.000,00 complessivi;
e per l'effetto - disporre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 35 Legge
n. 865/1971, dell'art. 18 D.P.R. n. 380/2001, e, altresì, degli artt. 1339, 1418 e 1419 c.c., la sostituzione automatica del prezzo di vendita di cui sopra, dichiarato nullo, con quello stabilito “ex lege”, pari a € 78.134,76 complessivi, ovvero, in via subordinata, con quello “ex lege”, maggiore o minore, che risulterà all'esito del presente giudizio;
- condannare il resistente sig. AN IM, ai sensi dell'art. 2033 c.c., alla restituzione in favore del sig. DO OD della somma di €
86.865,24 da quest'ultimo indebitamente versata a titolo di corrispettivo per la vendita dell'immobile sopra analiticamente indicato ed in eccesso rispetto al prezzo di € 78.134,76 complessivi dovuto “ex lege” (cd. “prezzo massimo di cessione”), oltre interessi legali maturati e maturandi, ovvero, in via subordinata, condannarlo alla restituzione in favore di parte ricorrente della somma, maggiore o minore, che risulterà comunque esser stata versata in eccesso rispetto al prezzo dovuto “ex lege”, così come determinato all'esito del presente giudizio, oltre interessi legali maturati e maturandi;
- ordinare, ai sensi dell'art. 2655 c.c., al Signor Conservatore dei Registri Immobiliari della competente Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Roma – Territorio, di procedere alla trascrizione / annotazione dell'emanando provvedimento che accerta e dichiara la nullità parziale del contratto di compravendita stipulato tra le odierne parti del giudizio in data 15.05.2014 a rogito
del Notaio Dott. ER ER (rep. 4565 racc. 3257), registrato presso l'Ufficio delle Entrate di
Tivoli il 23.05.2014 al n. 2647 Serie 1T, ed il consequenziale corretto prezzo di vendita – determinato
“ex lege” – delle porzioni immobiliari sopra analiticamente descritte. Stante ed in ragione di quanto dedotto, eccepito e richiesto dal sig. AN IM nella propria comparsa di costituzione e
risposta, voglia l'ill.mo Tribunale adito: - rigettare integralmente ogni avversa eccezione, deduzione
e richiesta, poiché infondate in fatto ed in diritto;
- rigettare altresì la domanda riconvenzionale
spiegata dal sig. AN IM, poiché generica, infondata in fatto ed in diritto, e comunque priva
di supporto probatorio alcuno. In via subordinata, esclusivamente nella denegata ipotesi che il
Giudicante ritenesse di accogliere l'avversa richiesta di improcedibilità della domanda avanzata dal ricorrente, si chiede in ogni caso la condanna del resistente sig. AN IM, eventualmente
anche in forza del principio della soccombenza virtuale, al pagamento delle spese di lite, oltre
rimborso forfetario 15,00%, IVA e CAP come per legge, in favore degli antistanti Avv. Gianluca
Malerba e Avv. Angela Perrone, che se ne dichiarano anticipatari e distrattari”
Con note scritte depositate in data 31.05.2023 per l'udienza del giorno 21 giugno 2023 il resistente ha precisato le conclusioni nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
1. nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda avanzata dal
Sig. OD ed avente ad oggetto la restituzione e/o ripetizione della differenza di prezzo;
2. nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda di parte attrice per
cessata materia del contendere per essersi, la procedura di affrancazione, conclusa mediante stipula
della Convenzione di affrancazione;
3. nel merito, in via ulteriormente subordinata, ridurre e/o
limitare la richiesta di parte attrice di ripetizione di indebito, per tutte le ragioni già esposte o dell'ingiustificato arricchimento che la parte attrice conseguirebbe ai sensi e per gli effetti degli artt.
1223, 1225 e 1227 c.c.. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio oltre IVA
e CPA come per legge.”.
Motivi della decisione in fatto e in diritto
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. DO OD ha agito in giudizio nei confronti di AN
IM esponendo: che in data 15.05.2014 aveva acquistato dal sig. IM (con atto a rogito del
Notaio Dott. ER ER - rep. 4565 racc. 3257-, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Tivoli
il 23.05.2014 al n. 2647 Serie 1T) la proprietà superficiaria delle porzioni immobiliari site nel
Comune di Mentana, alla Via Arturo Massimi n. 13, fabbricato “B”, e precisamente: 1) appartamento posto al piano terzo, distinto con il numero interno sedici;
2) posto auto, distinto con il numero interno
trentotto, censite al Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 9, particella 1686, sub 93
(appartamento) e sub 41 (posto auto), al prezzo convenuto di € 165.000,00, che tali immobili erano
pervenuti al sig. IM quale erede della defunta madre, IE SE LT e dalla stessa acquistati dalla HN s.r.l. (per l'importo di £ 90.000.000 - al cambio € 46.481,12) con atto del 12.06.1992 a rogito del Notaio Francesco Di Pietro (rep. 24129 – racc. 10745), registrato a Roma in data
01.07.1992 e trascritto in data 08.07.1992 presso la Conservatoria dei
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Rosa Maria Bova, ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 309/2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra:
DE MO ([...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Malerba
e dall'Avv. Angela Perrone
RICORRENTE
E
AN ST ([...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Scafetta
RESISTENTE
OGGETTO: trasferimento della proprietà superficiaria - immobili sottoposti a vincolo ex art. 35 L.
865/1971 – prezzo massimo di cessione
CONCLUSIONI: con note scritte depositate in data 15.06.2023 per l'udienza del giorno 21 giugno
2023 il ricorrente ha precisato le conclusioni nei seguenti termini: “nel merito - accertare e dichiarare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 35 Legge n. 865/1971 e dell'art. 18 del D.P.R.
380/2001, che il prezzo di trasferimento (cd. “prezzo massimo di cessione”) della proprietà
superficiaria relativa alle porzioni immobiliari site nel Comune di Mentana (RM), alla Via Arturo
Massimi n. 13, fabbricato “B”, così come indicate in premessa e censite presso il Catasto dei
Fabbricati del Comune di Mentana al foglio 9, particella 1686, sub 93 (appartamento) e sub 41
(posto auto), è pari, al mese di maggio 2014, a € 78.134,76 complessivi come stabilito “ex lege”, ovvero, in via subordinata, è pari alla somma “ex lege”, maggiore o minore, che risulterà all'esito del presente giudizio;
e pertanto - accertare e dichiarare che il contratto di compravendita delle
porzioni immobiliari di cui sopra e per cui è causa, stipulato tra le odierne parti del giudizio in data
15.05.2014 a rogito del Notaio Dott. ER ER (rep. 4565 racc. 3257), registrato presso
l'Ufficio delle Entrate di Tivoli il 23.05.2014 al n. 2647 Serie 1T, è parzialmente nullo, ed in particolare all'art. 2 (pag. 2 del contratto), nella parte in cui si stabilisce il prezzo di vendita in €
165.000,00 complessivi;
e per l'effetto - disporre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 35 Legge
n. 865/1971, dell'art. 18 D.P.R. n. 380/2001, e, altresì, degli artt. 1339, 1418 e 1419 c.c., la sostituzione automatica del prezzo di vendita di cui sopra, dichiarato nullo, con quello stabilito “ex lege”, pari a € 78.134,76 complessivi, ovvero, in via subordinata, con quello “ex lege”, maggiore o minore, che risulterà all'esito del presente giudizio;
- condannare il resistente sig. AN IM, ai sensi dell'art. 2033 c.c., alla restituzione in favore del sig. DO OD della somma di €
86.865,24 da quest'ultimo indebitamente versata a titolo di corrispettivo per la vendita dell'immobile sopra analiticamente indicato ed in eccesso rispetto al prezzo di € 78.134,76 complessivi dovuto “ex lege” (cd. “prezzo massimo di cessione”), oltre interessi legali maturati e maturandi, ovvero, in via subordinata, condannarlo alla restituzione in favore di parte ricorrente della somma, maggiore o minore, che risulterà comunque esser stata versata in eccesso rispetto al prezzo dovuto “ex lege”, così come determinato all'esito del presente giudizio, oltre interessi legali maturati e maturandi;
- ordinare, ai sensi dell'art. 2655 c.c., al Signor Conservatore dei Registri Immobiliari della competente Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Roma – Territorio, di procedere alla trascrizione / annotazione dell'emanando provvedimento che accerta e dichiara la nullità parziale del contratto di compravendita stipulato tra le odierne parti del giudizio in data 15.05.2014 a rogito
del Notaio Dott. ER ER (rep. 4565 racc. 3257), registrato presso l'Ufficio delle Entrate di
Tivoli il 23.05.2014 al n. 2647 Serie 1T, ed il consequenziale corretto prezzo di vendita – determinato
“ex lege” – delle porzioni immobiliari sopra analiticamente descritte. Stante ed in ragione di quanto dedotto, eccepito e richiesto dal sig. AN IM nella propria comparsa di costituzione e
risposta, voglia l'ill.mo Tribunale adito: - rigettare integralmente ogni avversa eccezione, deduzione
e richiesta, poiché infondate in fatto ed in diritto;
- rigettare altresì la domanda riconvenzionale
spiegata dal sig. AN IM, poiché generica, infondata in fatto ed in diritto, e comunque priva
di supporto probatorio alcuno. In via subordinata, esclusivamente nella denegata ipotesi che il
Giudicante ritenesse di accogliere l'avversa richiesta di improcedibilità della domanda avanzata dal ricorrente, si chiede in ogni caso la condanna del resistente sig. AN IM, eventualmente
anche in forza del principio della soccombenza virtuale, al pagamento delle spese di lite, oltre
rimborso forfetario 15,00%, IVA e CAP come per legge, in favore degli antistanti Avv. Gianluca
Malerba e Avv. Angela Perrone, che se ne dichiarano anticipatari e distrattari”
Con note scritte depositate in data 31.05.2023 per l'udienza del giorno 21 giugno 2023 il resistente ha precisato le conclusioni nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
1. nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda avanzata dal
Sig. OD ed avente ad oggetto la restituzione e/o ripetizione della differenza di prezzo;
2. nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda di parte attrice per
cessata materia del contendere per essersi, la procedura di affrancazione, conclusa mediante stipula
della Convenzione di affrancazione;
3. nel merito, in via ulteriormente subordinata, ridurre e/o
limitare la richiesta di parte attrice di ripetizione di indebito, per tutte le ragioni già esposte o dell'ingiustificato arricchimento che la parte attrice conseguirebbe ai sensi e per gli effetti degli artt.
1223, 1225 e 1227 c.c.. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio oltre IVA
e CPA come per legge.”.
Motivi della decisione in fatto e in diritto
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. DO OD ha agito in giudizio nei confronti di AN
IM esponendo: che in data 15.05.2014 aveva acquistato dal sig. IM (con atto a rogito del
Notaio Dott. ER ER - rep. 4565 racc. 3257-, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Tivoli
il 23.05.2014 al n. 2647 Serie 1T) la proprietà superficiaria delle porzioni immobiliari site nel
Comune di Mentana, alla Via Arturo Massimi n. 13, fabbricato “B”, e precisamente: 1) appartamento posto al piano terzo, distinto con il numero interno sedici;
2) posto auto, distinto con il numero interno
trentotto, censite al Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 9, particella 1686, sub 93
(appartamento) e sub 41 (posto auto), al prezzo convenuto di € 165.000,00, che tali immobili erano
pervenuti al sig. IM quale erede della defunta madre, IE SE LT e dalla stessa acquistati dalla HN s.r.l. (per l'importo di £ 90.000.000 - al cambio € 46.481,12) con atto del 12.06.1992 a rogito del Notaio Francesco Di Pietro (rep. 24129 – racc. 10745), registrato a Roma in data
01.07.1992 e trascritto in data 08.07.1992 presso la Conservatoria dei
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