Trib. Lecce, sentenza 19/04/2024, n. 1497

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecce, sentenza 19/04/2024, n. 1497
Giurisdizione : Trib. Lecce
Numero : 1497
Data del deposito : 19 aprile 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE

Il Giudice Onorario dott.ssa G. Imperiale
All'udienza del giorno 19 aprile 2024
Nella causa per opposizione agli atti esecutivi promossa da
EUROIMMOBILIARE SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. M. Bagno come da mandato in atti contro
US GR, rappresentato e difeso dall'Avv. M. Finocchito come da mandato in atti
nonchè
IA ST
nonchè
RE CO
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., Euroimmobiliare s.r.l. ha instaurato il giudizio di rinvio a seguito della sentenza n. 1098/2021, emessa dalla Corte
di Cassazione, la quale ha accolto il ricorso, promosso da Euroimmobiliare avverso la sentenza n. 2416/18 resa in data 28.02.2018, e rinviava al Tribunale di Lecce demandando di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Con comparsa di risposta del 18.06.2021 si costituiva in giudizio il sig. SE RO per chiedere il rigetto delle avverse opposizioni agli atti esecutivi.
Dichiarata la contumacia dei sigg.ri RI AS e EL RR, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione orale.
Preliminarmente occorre dichiarare la cessata materia del contendere in ordine all'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 e 618 c.p.c., attesa la dichiarazione di inefficacia del pignoramento presso terzi giusta ordinanza del 08.02.2017.
In ordine alle spese di lite trova applicazione il principio della soccombenza virtuale.
Occorre, pertanto, procedere alla disamina nel merito della controversia.
Con atto di pignoramento presso terzi del 25.1I.2016, notificato il 17.12.2016, il sig. SE RO, creditore della società EUROIMMOBILIARE, ha proceduto al pignoramento del credito cambiario vantato dalla società venditrice (
Euroimmobiliare) nei confronti delle acquirenti RR-AS.
Avverso il predetto pignoramento veniva proposto opposizione ex art. 617
c.p.c.
.
Il G.E. presso il Tribunale di Lecce, in persona della G'O'T' Avv. Boccuni, con ordinanza del 08.02.2017, ai sensi dell'art. 150 ter disp. att. c.p.c., dichiarava inefficace il pignoramento in quanto il creditore non aveva proceduto al deposito del termine di cui all'art. 543 c.p.c. dell'atto di pignoramento' del precetto e del titolo esecutivo.
Con atto di citazione in riassunzione la società Euroimmobiliare, sulla scorta dell'ordinanza del 08.02.2017, instaurava il giudizio di merito per sentire accertare la nullità del pignoramento presso terzi così come eseguito dal convenuto, e la
2
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi