Trib. Torino, sentenza 28/11/2024, n. 6013
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Testo completo
RG n. 2639 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
A N Presidente Rel. Est.
M M Giudice
A S Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 2639 / 2024 promossa da:
, nato in [...] in data [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. SASSANO VALENTINA
Ricorrente
CONTRO
di Torino, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1
In ricorso: «Ogni contraria istanza disattesa e reietta, voglia l'Ecc.mo Tribunale di Torino, respinta ogni contraria eccezione e deduzione avversaria, previa fissazione di udienza in camera di consiglio,
1 Nel merito
- Accertare e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19 TUI e, per l'effetto, annullare il provvedimento emesso dalla commissione convenuta in quanto privo di motivazione, riconoscendo al ricorrente la protezione umanitaria ed ordinando alla
Questura di Torino di rilasciargli un permesso di soggiorno per casi speciali.
In via istruttoria:
- Disporre l'acquisizione del fascicolo relativo all'interessato presso la Commissione
Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino e presso la Questura di Torino;
- Ammettere prova testimoniale e documentale sulle circostanze indicate nel presente atto, nonché sulle altre circostanze che si renderanno necessarie all'esito della disamina delle deduzioni e produzioni avversarie »
In precisazione delle conclusioni: « si insiste per il riconoscimento della protezione speciale.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa».
ha così concluso: Controparte_2
“Rigettare il ricorso siccome infondato e con vittoria di spese di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 13/02/2024 il sig. cittadino del Parte_1
TUNISIA, ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino in data 24.10.2023 che – previo parere negativo della Commissione territoriale di Torino datato 17.3.2023 – ha rigettato la sua istanza di rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, chiedendone l'annullamento e, conseguentemente, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 32 c. 3 d.lgs. 25/2008.
Si è costituito in giudizio il , in persona del pro tempore, Controparte_3 CP_4 mediante la difesa tecnica dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, depositando comparsa di costituzione e risposta e documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
2
Il Collegio ha fissato udienza davanti al Giudice relatore (udienza successivamente anticipata, previa riassegnazione del procedimento al sottoscritto relatore);
all'udienza del 19.9.2024 è stato raccolto l'interrogatorio libero del ricorrente;
all'esito, ritenuta la superfluità dei mezzi di prova richiesti da parte ricorrente, è stata fissata udienza per la discussione davanti al
Collegio per il giorno 25.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte (tempestivamente depositate). All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisone.
2. Il provvedimento impugnato
Il sig. – con istanza 7.11.2022 – ha chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per Pt_2
protezione speciale;
a supporto di tale richiesta, il sig. a rappresentato di dimorare in Pt_1
Italia da 1990;
di avere legami familiari in Italia (un figlio, oramai maggiorenne, avuto da una precedente unione con una cittadina italiana);
di essere convivente da numerosi anni con una cittadina ucraina regolarmente soggiornante sul territorio;
di avere generato con la predetta cittadina ucraina due figlie – ancora minorenni, nate a Torino, regolarmente soggiornanti in
Italia e pienamente inserite nel tessuto sociale italiano – con lui conviventi.
La Commissione territoriale di Torino ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, in ragione dei seguenti argomenti:
(i) non è documentato lo svolgimento – in modo continuativo – di regolare attività lavorativa;
(ii) risulta che il sig. sia stato irrevocabilmente condannato per maltrattamenti in Pt_1
famiglia;
(iii) le allegazioni relative ai legami familiari del ricorrente con una cittadina ucraina
(e con le figlie che avrebbe generato con quest'ultima) non risulterebbero decisive, non risultando documentata la persistenza e attualità di tali relazioni;
(iv) non risulterebbe poi adeguatamente documentata la conoscenza della lingua italiana, né vi sarebbero informazioni sulla persistenza di legami del richiedente con il Paese di origine.
Il Questore di Torino, recependo il parere vincolante della Commissione territoriale, ha rigettato la richiesta, evidenziando in particolare che egli è stato condannato con sentenza del
Tribunale di Lamezia Terme del 2.5.2005, irrevocabile il 17.10.2005 per i reati di cui agli artt.
572 c.p., 582 c.p., 609-bis c.p. e con sentenza del Tribunale di Lamezia Terme del 30.1.2008 per una violazione contravvenzionale;
il Questore menziona altresì un deferimento all'autorità giudiziaria del 10.9.2022 per danneggiamento.
3. Sulla richiesta di protezione speciale: normativa applicabile.
3
Preliminarmente, occorre stabilire quale sia la normativa applicabile ratione temporis al caso di specie, essendo negli ultimi anni intervenute varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019;
Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
A N Presidente Rel. Est.
M M Giudice
A S Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 2639 / 2024 promossa da:
, nato in [...] in data [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. SASSANO VALENTINA
Ricorrente
CONTRO
di Torino, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1
In ricorso: «Ogni contraria istanza disattesa e reietta, voglia l'Ecc.mo Tribunale di Torino, respinta ogni contraria eccezione e deduzione avversaria, previa fissazione di udienza in camera di consiglio,
1 Nel merito
- Accertare e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19 TUI e, per l'effetto, annullare il provvedimento emesso dalla commissione convenuta in quanto privo di motivazione, riconoscendo al ricorrente la protezione umanitaria ed ordinando alla
Questura di Torino di rilasciargli un permesso di soggiorno per casi speciali.
In via istruttoria:
- Disporre l'acquisizione del fascicolo relativo all'interessato presso la Commissione
Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino e presso la Questura di Torino;
- Ammettere prova testimoniale e documentale sulle circostanze indicate nel presente atto, nonché sulle altre circostanze che si renderanno necessarie all'esito della disamina delle deduzioni e produzioni avversarie »
In precisazione delle conclusioni: « si insiste per il riconoscimento della protezione speciale.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa».
ha così concluso: Controparte_2
“Rigettare il ricorso siccome infondato e con vittoria di spese di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 13/02/2024 il sig. cittadino del Parte_1
TUNISIA, ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino in data 24.10.2023 che – previo parere negativo della Commissione territoriale di Torino datato 17.3.2023 – ha rigettato la sua istanza di rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, chiedendone l'annullamento e, conseguentemente, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 32 c. 3 d.lgs. 25/2008.
Si è costituito in giudizio il , in persona del pro tempore, Controparte_3 CP_4 mediante la difesa tecnica dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, depositando comparsa di costituzione e risposta e documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
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Il Collegio ha fissato udienza davanti al Giudice relatore (udienza successivamente anticipata, previa riassegnazione del procedimento al sottoscritto relatore);
all'udienza del 19.9.2024 è stato raccolto l'interrogatorio libero del ricorrente;
all'esito, ritenuta la superfluità dei mezzi di prova richiesti da parte ricorrente, è stata fissata udienza per la discussione davanti al
Collegio per il giorno 25.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte (tempestivamente depositate). All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisone.
2. Il provvedimento impugnato
Il sig. – con istanza 7.11.2022 – ha chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per Pt_2
protezione speciale;
a supporto di tale richiesta, il sig. a rappresentato di dimorare in Pt_1
Italia da 1990;
di avere legami familiari in Italia (un figlio, oramai maggiorenne, avuto da una precedente unione con una cittadina italiana);
di essere convivente da numerosi anni con una cittadina ucraina regolarmente soggiornante sul territorio;
di avere generato con la predetta cittadina ucraina due figlie – ancora minorenni, nate a Torino, regolarmente soggiornanti in
Italia e pienamente inserite nel tessuto sociale italiano – con lui conviventi.
La Commissione territoriale di Torino ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, in ragione dei seguenti argomenti:
(i) non è documentato lo svolgimento – in modo continuativo – di regolare attività lavorativa;
(ii) risulta che il sig. sia stato irrevocabilmente condannato per maltrattamenti in Pt_1
famiglia;
(iii) le allegazioni relative ai legami familiari del ricorrente con una cittadina ucraina
(e con le figlie che avrebbe generato con quest'ultima) non risulterebbero decisive, non risultando documentata la persistenza e attualità di tali relazioni;
(iv) non risulterebbe poi adeguatamente documentata la conoscenza della lingua italiana, né vi sarebbero informazioni sulla persistenza di legami del richiedente con il Paese di origine.
Il Questore di Torino, recependo il parere vincolante della Commissione territoriale, ha rigettato la richiesta, evidenziando in particolare che egli è stato condannato con sentenza del
Tribunale di Lamezia Terme del 2.5.2005, irrevocabile il 17.10.2005 per i reati di cui agli artt.
572 c.p., 582 c.p., 609-bis c.p. e con sentenza del Tribunale di Lamezia Terme del 30.1.2008 per una violazione contravvenzionale;
il Questore menziona altresì un deferimento all'autorità giudiziaria del 10.9.2022 per danneggiamento.
3. Sulla richiesta di protezione speciale: normativa applicabile.
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Preliminarmente, occorre stabilire quale sia la normativa applicabile ratione temporis al caso di specie, essendo negli ultimi anni intervenute varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019;
Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma
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