Trib. Milano, sentenza 19/04/2024, n. 2082
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Testo completo
N. 1247/24 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'Avv. Pironti e l'Avv. Laratro, elettivamente domiciliato presso lo Studio dei difensori in Milano, viale Monte Nero n. 28
- RICORRENTE -
contro
(P.IVA Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avv. De Luca Tamajo del Foro di Napoli, l'Avv. Toffoletto del Foro di Milano, e l'Avv. Moro e l'Avv. Malta del Foro di Torino, elettivamente domiciliata presso lo Studio Toffoletto De Luca Tamajo e Soci in Milano, via Rovello n. 12
- RESISTENTE - Oggetto: pagamento somme All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO con ricorso depositato il 30 gennaio 2024, conveniva in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – Controparte_1 per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare la sussistenza del diritto del sig. a vedersi riconoscere Parte_1 dalla in persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di Controparte_1 differenze retributive relative alle incidenze dell'elemento c.d. “AFAC” (anticipi sui futuri aumenti contrattuali) su tutti gli istituti retributivi, diretti, indiretti e differiti, contrattualmente previsti e dovuti per tutto il periodo 01.03.2016-31.06.2021, l'importo di € 942,72 lordi, ovvero quel diverso importo che - anche per quel diverso periodo di maturazione e/o per quei diversi istituti retributivi per cui dovesse risultare l'incidenza - dovesse risultare dovuto e/o fosse ritenuto di giustizia e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
corrispondere al ricorrente l'importo di € 942,72 lordi, ovvero quel diverso importo che dovesse essere come sopra accertato e/o ritenuto dovuto a tale titolo.
2) previo ove occorra accertamento e declaratoria della violazione da parte della resistente degli artt. 115 e 116 del CCNL Vigilanza Privata e ovvero dell'erroneità del calcolo effettuato Org_1 dalla stessa società resistente in ordine alle maggiorazioni contrattualmente previste per il lavoro straordinario feriale e festivo per tutto il periodo dal 1.01.2020 al 31.12.2023: accertare e dichiarare la sussistenza del diritto del sig. a vedersi riconoscere e corrispondere dalla Parte_1 a titolo di differenze retributive per le ore di lavoro straordinario Controparte_1 feriale e festivo effettivamente svolte dal lavoratore per il periodo dal 1.07.2021 al 31.12.2023, l'importo lordo di € 706,61, ovvero quel diverso importo che - anche per quel diverso periodo di maturazione e/o per quei diversi istituti retributivi per cui dovesse risultare il diritto in esame - dovesse risultare dovuto e/o fosse ritenuto di giustizia e, per l'effetto, condannare la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente l'importo di €
[...] 706,61 lordi, ovvero quel diverso importo che dovesse essere come sopra accertato e/o ritenuto dovuto.
- con rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo”.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio eccependo Controparte_1
l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso, e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese;
in particolare, la convenuta domandava:
“In via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta parziale prescrizione della domanda avversaria di pagamento di tutti gli importi a titolo di asserite differenze di retribuzione ed accessori per tutti i motivi dedotti nella presente memoria e, per l'effetto, rigettare e/o ridurre le domande formulate dal ricorrente.
Nel merito: respingere tutte le domande di cui al ricorso per i motivi esposti e, comunque, perché infondate in fatto ed in diritto”.
Con vittoria delle spese di lite.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, all'udienza del 18 aprile 2024, il Giudice invitava alla discussione e, all'esito, pronunciava sentenza come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 15 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla Legge 133/2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. presta la propria attività lavorativa in favore di Parte_1
– società che opera nel settore della sicurezza e dei servizi Controparte_1 vigilanza e sorveglianza (doc. 1, fascicolo ricorrente) – sin dall'1 gennaio 2020
(assunto, l'1 agosto 2003, da , a Controparte_2 seguito di un'operazione di fusione per incorporazione effettuata tra
[...]
[...]
[...]
[...]
[...] e con anzianità convenzionale all'1 Controparte_3 Controparte_1 agosto 2003, inquadramento nel IV livello C.C.N.L. Vigilanza Privata e mansioni di guardia giurata (docc. 2, fascicolo ricorrente).
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1.1. Con l'odierno giudizio, il lavoratore agisce al fine di ottenere l'accertamento del diritto di veder ricompreso l'importo di € 20,00 di cui all'art. 109 C.C.N.L.
Dipendenti da – rubricato Organizzazione_2
“ (c.d. AFAC) – nel calcolo della retribuzione normale di cui Organizzazione_3 all'art. 105 del contratto collettivo di riferimento e del salario unico nazionale di cui al successivo art. 106, con il conseguente diritto al computo del suddetto importo nella base di calcolo utile per la determinazione degli istituti contrattuali e di legge diretti, indiretti e differiti, avuto specifico riguardo al periodo compreso tra l'1 marzo 2016 e il 31 giugno 2021.
1.2. Chiede, inoltre, di accertare la violazione datoriale agli obblighi di cui agli artt.
115 e 116 C.C.N.L. e, conseguentemente, di accertate l'erroneità del calcolo effettuato dalla convenuta nell'erogazione delle maggiorazioni contrattualmente previste per il lavoro straordinario e festivo per il periodo compreso tra l'1 gennaio
2020 e il 31 dicembre 2023.
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1.3. Entrambe le questioni sono già state oggetto di numerose pronunzie della giurisprudenza di merito che ha riconosciuto legittime le pretese così azionate dai lavoratori.
Il ricorso è, difatti, fondato e deve essere accolto.
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2. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata parte convenuta.
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2.1. Sul punto, questo Tribunale ha già avuto modo di osservare (cfr. Tribunale di
Milano, 30 giugno 2016, n. 1975) che, a seguito dell'entrata in vigore della Legge
92/2012 e della previsione di ipotesi di tutela meramente indennitarie anche per il caso di licenziamento illegittimo intimato da aziende partecipi del requisito dimensionale di cui all'art. 18 Legge 300/1970, deve trovare applicazione
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l'orientamento che esclude la decorrenza del termine prescrizionale nel corso di rapporti a stabilità attenuata (in questo senso, anche Corte Appello Milano, Sezione
Lavoro, 17 novembre 2021, n. 1470).
Il suddetto orientamento, ormai consolidato, ha trovato piena conferma nella recente sentenza del Supremo Collegio, 6 settembre 2022, n. 26246, nella quale è stato affermato il seguente principio di diritto: “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Ne consegue che, ai fini dell'incidenza della prescrizione sulle eventuali conseguenze economiche del presente giudizio, avrebbe potuto tenersi conto esclusivamente della prescrizione quinquennale maturata alla data dell'entrata in vigore della Legge 92/2012 (18 luglio 2012), ma nessuno dei crediti azionati concerne il suddetto periodo.
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3. Ciò posto, per quel che attiene alla questione , si osserva quanto segue. Org_4
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3.1. L'art. 109 C.C.N.L. Dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e stabilisce che “le parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti Org_1 dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo, così come verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire una adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali, concordando che gli Istituti erogheranno con decorrenza 1° marzo 2016, a tutti i dipendenti una copertura economica di Euro 20 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato al IV livello, da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali di cui sotto, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi” (doc. 9, fascicolo ricorrenti).
All'art. 105 del contratto collettivo di settore – definizione della “Retribuzione normale” – è previsto che “per normale retribuzione si intende a tutti gli effetti previsti dal presente Contratto quella costituita dai seguenti elementi:
1. salario unico nazionale (paga base
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tabellare conglobata) di cui al successivo art. 106;
2. eventuali terzi elementi di cui al