Trib. Treviso, sentenza 11/03/2024, n. 31
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 823/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. D L Presidente dott.ssa M R Giudice dott.ssa G C Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
15/02/2024 da:
Parte_1
con l'avv. SESSOLO ALESSANDRA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. SESSOLO ALESSANDRA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1
la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza dell'8.3.2024, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M
.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi (nata a TREVISO il 01/05/1972) Parte_1
e (nato a VENEZIA il 20/09/1968), matrimonio contratto il 12/06/1999 Parte_2
e trascritto al n. 24, Parte II, Serie A, Anno 1999 del registro degli atti di matrimonio del Comune di
PAESE alle seguenti condizioni:
1) La sig.ra e il sig. vivranno separati con l'obbligo del Parte_1 Parte_2
reciproco rispetto;
2) I figli e sono affidati a entrambi i genitori, i quali condivideranno la responsabilità Per_1 Per_2
educativa, che sarà esercitata separatamente per le decisioni di natura ordinaria e congiuntamente per le scelte di natura straordinaria ed in particolare quelle attinenti alla salute, educazione, istruzione e residenza;
3) I figli manterranno residenza anagrafica presso il padre, nell'abitazione sita in Paese, Viale
Biasuzzi, n. 8/A, assegnata al medesimo in uno agli arredi e ai corredi che la compongono;
4) I turni di responsabilità, ripartiti su modulo bisettimanale, saranno organizzati secondo il seguente schema:
Settimana 1 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Papà (da uscita Papà Mamma (da Mamma Papà (da uscita Papà Papà da scuola uscita scuola) scuola)
2
Settimana 2 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Mamma (da Mamma Papà (da Papà Mamma (da Mamma Mamma uscita scuola) uscita scuola) uscita scuola)
Quindi: i fine settimana, decorrenti dal venerdì dall'uscita di scuola dei figli al lunedì mattina, saranno alternati tra i genitori;
nella settimana in cui il week end è paterno, i figli staranno con il padre dal lunedì dall'uscita di scuola al mercoledì mattina e con la madre dal mercoledì dall'uscita di scuola al venerdì mattina;
nella settimana in cui il week end è materno, il figli staranno con la madre dal lunedì dall'uscita di scuola al mercoledì mattina e con il padre dal mercoledì dall'uscita di scuola al venerdì mattina;
5) Durante le vacanze estive, decorrenti dal termine della scuola sino alla sua ripresa, ciascun genitore terrà con sé i figli per quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 15 febbraio di ogni anno. In caso di disaccordo, negli anni pari la scelta del periodo spetterà
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