Trib. Vicenza, sentenza 15/07/2024, n. 1370

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vicenza, sentenza 15/07/2024, n. 1370
Giurisdizione : Trib. Vicenza
Numero : 1370
Data del deposito : 15 luglio 2024

Testo completo

N. R.G. 3385/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Elisa Zambelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 3385/2019 promosso da:
EN LO (C.F. [...]) e NZ AR (C.F.
[...]), con il patrocinio dell'Avv. CARRETTA MARCO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Vicenza, Contrà Carpagnon n. 1
ATTORI contro
NI RO (C.F. [...]) e LI BA (C.F.
[...]), con il patrocinio dell'Avv. RO UMBERTO e dell'Avv. RO
RICCARDO ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Rossano Veneto, via San NN n.
1/A
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. RE GR e sua moglie TA NI convenivano in giudizio NN BR e
VI SA.
Il giudizio così promosso veniva iscritto in data 17.05.2019 al n. R.G. 3385/2019.
1.2. In atto di citazione veniva dedotto:
pagina 1 di 16
- che gli attori erano comproprietari del fondo sito in Comune di Tezze sul Brenta ed ivi censito al
Foglio 9 del Catasto Terreni con il mappale n. 323, sul quale essi avevano edificato la loro abitazione, censita al Foglio 9 del Catasto Fabbricati con i mappali n. 323, sub. 1, 2, 3 e 4 (doc. 2 attori);

- che il fondo predetto confinava, a sud, con i fondi censiti al Catasto Terreni con i mappali n. 244 e
245, di proprietà dei convenuti coniugi BR;

- che la linea di confine tra il fondo di cui al mappale n. 323 ed i fondi di cui ai mappali n. 244 e 245 non era “materialmente individuata e visibile” e che essa “verosimilmente” correva lungo la linea di mezzeria della canaletta irrigua denominata ON, posta a sud del mappale n. 323 e a nord dei mappali n. 244 e 245, nella quale per tre o quattro volte l'anno veniva fatta defluire dell'acqua gestita dal Consorzio Brenta, per irrigare i fondi agricoli posti a sud (atto di citazione, pagg. 2 e 3);

- che “negli anni '80” gli attori avevano realizzato un muro di cinta a sud del fondo di loro proprietà, edificandolo all'interno del sedime del fondo (e dunque a “circa 70/90 centimetri dal confine effettivo”), per non invadere l'alveo della roggia e per non ostacolare il deflusso delle acque (atto di citazione, pag. 3);

- che il muro di cinta era stato edificato per ragioni di sicurezza e “di contenimento dovuto al dislivello tra i fondi” (atto di citazione, pag. 3);

- che gli attori avevano “sempre avuto accesso” alla striscia di terreno di loro proprietà posta oltre il muro di cinta, all'interno dell'alveo della roggia, per effettuare la pulizia della striscia medesima, per potare i rami delle piante che, dal giardino della loro abitazione, si protendevano verso la roggia e per pulire “la grondaia e lo scolo del garage” che si trovava a ridosso del muro di cinta (atto di citazione, pag. 3 e 4);

- che, tuttavia, i coniugi BR avevano preso ad ostacolare “inspiegabilmente” l'accesso predetto,
arrogando diritti inesistenti” (atto di citazione, pag. 4);

- che dapprima nel 2014 e poi nel 2016 gli attori avevano dunque conferito a due periti (il geom.
NN Sonda e l'ing, CHe Girardi) l'incarico di individuare la linea di confine dei fondi;

- che entrambi i tecnici avevano concluso che la linea di confine si trovava a sud del muro di cinta, alla distanza di circa 70 centimetri da esso;

- che le risultanze degli accertamenti peritali erano stati sempre contestati dai coniugi BR e che ciò aveva originato una oggettiva incertezza in ordine alla effettiva collocazione della linea di confine e, segnatamente, in ordine alla “corrispondenza tra lo stato di fatto e la realtà giuridica” (atto di citazione, pag. 5);

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- che nei fondi agricoli di proprietà dei convenuti esistevano poi delle piante di ulivo, i cui rami invadevano la proprietà degli attori e che risultavano essere stati piantumati dal BR “in palese violazione della distanza legale/regolamentare” dalla linea di confine (atto di citazione, pag. 5);

- che, infine, gli attori avevano sempre avuto accesso alla striscia di terreno di loro proprietà posta oltre il muro di cinta, “passando per l'esterno con l'autorizzazione dei residenti limitrofi attraverso i fondi di questi ultimi” e che tale passaggio era stato “recentemente interdetto con l'installazione di una rete metallica”, sì che la striscia di terreno risultava interclusa (atto di citazione, pag. 6 e 7).
1.2. Tanto dedotto, gli attori chiedevano l'accertamento della linea di confine tra i fondi rispettivamente censiti al Catasto Terreni con il mappale n. 323 e con i mappali n. 244 e 245 e
l'apposizione dei termini relativi;
la condanna dei convenuti ad astenersi “dall'impedire, ostacolare o molestare” l'esercizio del loro diritto di proprietà sulla striscia del fondo di cui al mappale n. 323 posta oltre il muro di cinta, nonché ad astenersi “dall'impedire, ostacolare o molestare l'accesso a tale porzione di terreno fino alla line adi confine con i mappali n. 244 e n. 245”;
la condanna dei convenuti all'arretramento delle piante di ulivo;
in via gradata, la condanna dei convenuti a potare i rami degli ulivi protesi oltre le linea di confine;
l'autorizzazione, infine, alla “apertura di un varco di larghezza di
1,5 mt sulla mura di cinta … al fine di consentire l'accesso sulla striscia di terreno di loro proprietà
(atto di citazione, pagg. 9 e 10).
2. I convenuti coniugi BR si costituivano in giudizio aderendo alla domanda di accertamento del confine e chiedendo quanto al resto il rigetto delle domande attoree.
2.1. Nella comparsa di costituzione veniva in particolare dedotto:
- che il convenuto BR NN era proprietario dell'abitazione posta a lato dell'abitazione attorea, ove egli risiedeva con la propria famiglia, nonché del fondo agricolo censito con il mappale n. 224 indicato in atto di citazione;

- che i convenuti erano d'altro canto comproprietari del fondo agricolo di cui al mappale n. 245;

- che le abitazioni delle parti, in uno ad altre abitazioni, erano ricomprese entro un'area che segnava il limite di una zona residenziale, realizzata a partire dagli anni settanta del secolo scorso, rispetto alla campagna posta a sud;

- che anche i convenuti “quarant'anni or sono” avevano realizzato il muro di cinta della propria abitazione, posto in linea con le recinzioni delle altre abitazioni, alto due metri e munito di soprastante rete metallica, che costituiva “di fatto l'argine” della canaletta ON (comparsa, pag. 6);

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- che il convenuto da oltre quarant'anni si occupava in via esclusiva della manutenzione della canaletta
e che, da par loro, i coniugi odierni attori si erano “sempre dimostrati rispettosi della proprietà” dei convenuti, “chiedendo il permesso (sempre accordato) per entrate nella loro proprietà per potare la siepe o i rami che ivi si protendevano” (comparsa, pag. 7);

- che soltanto nel 2014 gli attori avevano inviato una diffida, nella quale avevano asserito che la linea di confine tra i fondi correva invero all'interno della canaletta - nonché richiesto lo spostamento degli ulivi;

- che nel marzo del 2015 TA NI, vedendo il BR intento nella potatura degli ulivi, era tornata a “rivendicare asseriti diritti su una porzione della piccola roggia confinante” che, tuttavia, apparteneva ai convenuti (comparsa, pag. 7);

- che nel settembre del 2015 TA NI era stata “sorpresa” insieme al figlio CH all'interno della roggia, ove ella era giunta “attraverso un passaggio con l'abitato a circa cento metri di distanza, incurante del cartello di divieto posto al confine della proprietà” (comparsa, pag. 8);

- che nel novembre del 2017 i convenuti, essendosi avveduti del fatto che gli attori avevano intrapreso la demolizione del proprio muro di cinta, avevano appreso che essi avevano presentato una pratica edilizia per la demolizione del muro e la realizzazione di una nuova recinzione, posta 70 centimetri più
a sud;

- che ne era discesa la promozione di un ricorso possessorio, che il Tribunale di Vicenza aveva accolto ordinando ai coniugi RI il rispristino della situazione preesistente – con statuizione che non era stata reclamata;

- che, infine, non era vero che gli attori avevano avuto accesso alla canaletta per pulire la grondaia del garage (poiché tale grondaia non esisteva), per pulire lo scolo menzionato in atto di citazione (poiché esso scolo, posto a servizio di una lavatrice, era stato chiuso sin dagli anni ottanta del secolo scorso) e per manutenere la roggia (poiché la roggia, invero, serviva esclusivamente i fondi agricoli a sud, estranei alla proprietà dei coniugi GR).
2.2. Tanto premesso, i convenuti rilevavano che la linea di confine tra i fondi delle parti era certamente segnalata dalla canaletta privata che da tempo immemore serviva esclusivamente i fondi a valle, dei quali essa segnava dunque il confine con i fondi a monte: circostanza, questa, che trovava conferma nel fatto che tutte le recinzioni dei fondi a monte erano state per l'appunto edificate sull'argine nord della canaletta.
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I convenuti contestavano dunque le risultanze degli accertamenti della linea di confine svolte dai tecnici attorei, chiedendo che la linea di confine fosse determinata “sulla base delle mappe del catasto e mediante criteri topografici” (comparsa, pag. 13).
Rilevato, infine, che gli ulivi, alberi non ad alto fusto, erano stati piantumati alla giusta distanza di 1,5 metri dal confine, i convenuti concludevano aderendo come detto alla domanda di accertamento dei confini e chiedendo il rigetto delle ulteriori domande attoree.
3. All'udienza di prima comparizione del 01.10.2019 venivano assegnati alle parti termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c.
3.1. All'esito del deposito delle memorie, con ordinanza dal 07.11.2020 veniva disposta consulenza tecnica, volta all'accertamento della linea di confine e alla descrizione delle
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