Trib. Perugia, sentenza 18/04/2024, n. 657

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Perugia, sentenza 18/04/2024, n. 657
Giurisdizione : Trib. Perugia
Numero : 657
Data del deposito : 18 aprile 2024

Testo completo

Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PERUGIA
I Sezione Civile
in composizione collegiale in persona di
Dott.ssa M R Presidente
Dott.ssa L G Gdice rel.
Dott.ssa I M Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. 3562/2020 RG avente ad oggetto ricorso per separazione giudiziale promosso da
, nata a Tirana (Albania) il 5.10.1973 residente in Castiglione del Lago (PG) loc. Bracacci Parte_1
n.44 cod. Fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. B C con studio in C.F._1
Via del Progresso, 7 Castiglione del lago ed elettivamente domiciliata c/o lo studio del difensore
RICORRENTE
Nei confronti di
, nato a Tirana (Albania) il 08/05/1964, cittadinanza italiana, residente Inghilterra CP_1
(GB) Fla2 24 Dalby Square Margate CT9 2EP ( ), elettivamente domiciliato in C.F._2
Perugia Piazza Filippo Turati n. 36 presso lo studio dell'Avv. F N
( ) che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. C.F._3
S F
RESISTENTE
Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di Perugia
Conclusioni : come da note depositate per l'udienza del 18.1.2024 che di seguito si riportano
Per parte ricorrente : “ Dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1 ricorrendone i presupposti;
Pronunciare la separazione personale dei coniugi con dichiarazione di addebito ex art. 151 C.C.a carico del marito per i maltrattatamenti e le violenze poste in essere nei
pagina 1 di 12 confronti dei familiari ;
affidare i figli nati dal matrimonio e in via esclusiva alla CP_2 Persona_1 madre;
fare obbligo al sig. di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo per il CP_1 mantenimento della figlia minore e del figlio non ancora economicamente autonomo, Per_1 CP_2 entro il 5 di ogni mese, la somma di € 400,00 per ciascun figlio per un totale di € 800,00, ovvero la diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, soggetta a rivalutazione automatica secondo gli indici Istat, oltre al 100% delle spese straordinarie;
fare obbligo al sig. di CP_1 corrispondere alla moglie, a titolo di contributo per ilmantenimento di essa coniuge, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 300,00, ovvero la diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, soggetta a rivalutazione automatica secondo gli indici ISTAT. Assegnare la casa familiare sita in Castiglione del Lago Loc. Bracacci, 44 alla sig.ra quale genitore affidatario dei Parte_2 figli ..”

Per parte resistente : “ La difesa del sig. nel richiamare tutte le eccezioni, CP_1 deduzioni e domande già formulate in via pregiudiziale, preliminare e nel merito in seno alla comparsa di costituzione e con le successive difese in atti, contesta in toto quanto ex adverso argomentato, dedotto e richiesto.Richiamando in ogni caso le deduzioni scritte dell'udienza del 18.05.2023, rappresenta che il sig. ha proposto appello avverso la CP_1 sentenza n. 329/2023 del Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, pronunciata in data 3 febbraio 2023, depositata in data 30 maggio 2023;
appello di cui si allega copia con pec di deposito del 14.07.23 e le cui motivazioni debbono intendersi integralmente qui trascritte.Rappresenta, altresì, che dinanzi al Tribunale di Perugia dr.ssa Grimaccia, nel giudizio rgnr 4655/2020 R.G.N.R.,all'udienza del 9.10.23 la sig.ra , sentita Parte_1 come teste, ha dichiarato:- di aver sempre lavorato e di lavorare dal 2022 , cioè da circa un anno dalla data della testimonianza (cfr. pag. 11 delle trascrizioni) presso la pasticceria di Perugia e di percepire circa 1300,00/1400,00 euro mensili (cfr. pag. 22 delle Org_1 trascrizioni);- di abitare stabilmente dal 2022 (da circa un anno dalla data della testimonianza del 19.10.23) in Perugia Via G. Battista Vico n. 16 insieme a i figli ed Per_1

intestatario della casa (cfr. pag. 11 ss).Ne consegue che la sig.ra non CP_2 Parte_1 aveva e non ha diritto all'assegno di mantenimento, che dovrà essere revocato quantomeno
a far data dall'ottobre 2022.Si ritiene, inoltre, che neppure il figlio , ormai Per_2 maggiorenne ed addirittura proprietario di immobile, abbia diritto all'assegno di mantenimento in suo favore, che deve pertanto essere revocato. Tenuto conto dell'avvenuto abbandono della casa familiare e del trasferimento della sig.ra unitamente ai figli Pt_1 nell'immobile di proprietà di , dovrà essere rigettata anche la domanda di Per_2 assegnazione di della casa ubicata in Castiglione del lafgo loc. Bracacci n 44 , di proprietà esclusiva di . Si conclude, pertanto, chiedendo che il Tribunale in ogni caso CP_1 rigetti le domande formulate dalla controparte , con vittoria di spese di lite.Si Parte_1 chiedono termini per il deposito di memorie conclusionali. Si depositano in allegato alla presente nota, in quanto documenti successivi all'ultima udienza istruttoria del 18.05.23 e rilevanti ai fini della decisione..”

SINTETICA ESPOSIZIONE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
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1.I coniugi e hanno contratto matrimonio in Tirana ( Albania) il 22.12.1998. Parte_1 CP_1
Dall'unione sono nati, in Italia, i figli ( 18.5.2000 ) e ( 27.4.2007). Per_2 Per_1
La famiglia ha fissato la sua residenza abituale in Castiglione del Lago, località Bracacci nr. 44 in immobile che risulta intestato, catastalmente, al solo . Con il ricorso introduttivo del CP_1 procedimento la ricorrente ha chiesto pronuncia di separazione con addebito a carico del Parte_1 coniuge. Ha esposto, a fondamento della domanda, che : la relazione matrimoniale è entrata in crisi a causa delle condotte aggressive e violente del coniuge anche nei confronti dei figli;
il coniuge si è trasferito in Inghilterra da anni e sino a quando è rientrato, sporadicamente, in Italia, ha costretto i figli
e la moglie a dormire in una sola stanza privandoli anche degli effetti personale e nei mesi di maggio e giugno del 2017 si è reso responsabile di aggressioni fisiche nei confronti dei figli e della moglie, fatti per i quali è stata presentata querela e che hanno condotto all'adozione, da parte dell'autorità giudiziaria minorile, di provvedimento di allontanamento dell'uomo dall'abitazione familiare e di sospensione della responsabilità genitoriale oltre all'instaurazione di procedimento penale presso il
Tribunale di Perugia per i reati di maltrattamenti in famiglia. Ha rappresentato, inoltre, di svolgere attività lavorativa part – time mentre il coniuge svolge, in Italia e all'estero, attività di falegname ed ha eredito, in Albania, proprietà immobiliari. Ha dichiarato che il padre dopo gli episodi del 2017 di fatto ha interrotto ogni rapporto con i figli che, peraltro, sono ancora timorosi di poterlo incontrare. Ha chiesto, pertanto, l'addebito della separazione, l'affidamento esclusivo dei figli minori con assegnazione in suo favore dell'abitazione familiare, contributo di mantenimento per i due figli di euro
900,00 complessivi ( 450,00 per ciascun figlio) ed assegno di mantenimento in suo favore di euro
400,00 mensili.
Instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio che, in via pregiudiziale, ha eccepito CP_1 il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in subordine l'improcedibilità del giudizio, non prevedendo la legge albanese ( asseritamente applicabile al caso in esame) la procedura di separazione.
Nel merito ha contestato la ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente sostenendo di essersi sempre impegnato per le esigenze del nucleo familiare, di essersi trasferito in Inghilterra, ospitato dalla sorella, per problemi economici avuti in Italia a causa di operazione chirurgica all'anca e di avere, sino a quando è stato possibile, cercato di aiutare il nucleo familiare rimasto in Italia, mettendo a disposizione
l'abitazione familiare di sua esclusiva proprietà. Ha dichiarato, inoltre, che la crisi familiare è dovuto a contrasti insorti tra i coniugi ormai da anni e che la moglie ha cercato di descriverlo a parenti e a terzi come uomo violento ed aggressivo in modo strumentale. Ha rappresentato di non essere in grado di provvedere al mantenimento dei figli in ragione della sua attuale condizione economica che lo vede privo di regolare attività lavorativa. Ha contestato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in favore della moglie di assegno di mantenimento, svolgendo la stessa attività lavorativa regolare ed essendo anche proprietaria di beni immobili in Albani e del contributo di mantenimento per il figlio
ormai maggiorenne e che non risulta più in carico alla madre dovendo, pertanto, ritenersi CP_2 economicamente autosufficiente. Ha concluso chiedendo che sia dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana ovvero l'improcedibilità della domanda;
in subordine, nel merito, per il rigetto della domanda di addebito, di assegno di mantenimento in favore della moglie e di contributo di mantenimento per il figlio, concordando, invece, con la domanda di affidamento esclusivo alla madre della figlia ( in ragione della sua abituale residenza in Inghilterra), di assegnazione Per_1 dell'abitazione familiare alla moglie e di contributo di mantenimento per la figlia da Per_1 determinarsi però tenendo conto delle sue precarie condizioni economiche. pagina 3 di 12
All'esito dell'udienza presidenziale, ritenuta la giurisdizione italiana e l'applicazione della legge italiana, in via provvisoria è stato disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con Per_1 possibilità per il padre di incontrarla esclusivamente in modalità protette e in presenza di operatori dei
Servizi Sociali, assegnazione dell'abitazione familiare alla ricorrente, contributo di mantenimento a carico del padre per i due figli di euro 500,00 complessivi ( oltre rivalutazione ISTAT e il 50% delle spese straordinarie ), assegno di mantenimento in favore della ricorrente di euro 200,00 mensili.
Nella fase avanti al GI è stata disposta l'acquisizione degli atti del procedimento penale nr. 3907/2017 pendente presso il Tribunale di Perugia a carico del resistente e del procedimento aperto presso il
Tribunale per i Minorenni di Perugia. Rigettate, perché superflue alla luce delle acquisizioni documentali, le richieste di prova orale articolate della sola resistente, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione previa acquisizione di ulteriori documenti depositati dalle parti.
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