Trib. Massa, sentenza 27/03/2024, n. 78

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Massa, sentenza 27/03/2024, n. 78
Giurisdizione : Trib. Massa
Numero : 78
Data del deposito : 27 marzo 2024

Testo completo

Successivamente all'udienza del 27/03/2024, alle ore 12:30 compaiono i procuratori delle parti l'Avv. LALLI CLAUDIO per la parte ricorrente e l'Avv. CEI LUCA per la parte resistente.
È pure presente il funzionario UPP Dott. Corrado Orrù, che provvede all'assistenza del magistrato e all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura. Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore
12:45.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.

TRIBUNALE DI MASSA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 180/2022 promossa da:
RR LE assistito dall'Avv. LALLI CLAUDIO
1


CONTRO
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST assistito dall'Avv. CEI LUCA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente RI LE, già dipendente della Asl n° 1 di Massa Carrara, oggi Azienda USL
Toscana Nord Ovest, appartenente al ruolo sanitario, livello/categoria D, fascia 2, profilo collaboratore professionale sanitario infermiere, deducendo che l'orario di lavoro era articolato su sei giorni per sei ore di lavoro dal lunedì al sabato e di essere stato chiamato a svolgere reperibilità nella giornata di riposo settimanale, e cioè la domenica, e, nelle occasioni di effettiva chiamata
(reperibilità c.d. attiva), senza che gli venisse riconosciuto il giorno di riposo 'compensativo', con conseguente usura nei giorni lavorati oltre il settimo, conveniva l'Azienda USL
Toscana Nord Ovest per sentire:
- affermare il diritto a fruire di un riposo compensativo allorché il servizio conseguiva o a chiamata al lavoro in pronta disponibilità domenicale o "in settima giornata
(c.d. reperibilità attiva) ovvero a turnazione ordinaria anche nella giornata di domenica;

- dichiarare il diritto della parte ricorrente, relativamente alle giornate successive a quella festiva, nella quale, lo stesso, era chiamato al lavoro in presenza di reperibilità domenicale (c.d. reperibilità attiva) ovvero a turnazione “ordinaria” anche nella giornata di domenica e nella quale ha, effettivamente, prestato la propria attività lavorativa, oltre la settima giornata (con la perdita pertanto del diritto al riposo settimanale) al percepimento, di una retribuzione maggiorata del 30%, e per i giorni successivi ad una maggiorazione gradualmente aumentata di 2 punti rispetto
2
a tale maggiorazione per ogni giorno il tutto a titolo di risarcimento del danno all'integrità psico-fisica, per
l'usura lavorativa e ciò sino al giorno in cui ha concretamente interrotto tale continuità di lavoro e/ o comunque al percepimento di una maggiorazione rispetto alla retribuzione ricevuta nella misura che sarà ritenuta più giusta ed equa;

- condannare l'Azienda USL Toscana Nord Ovest subentrata alla precedente ASL 1 Massa Carrara in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Pisa Via Cocchi
7/9 a pagare alla parte ricorrente per i titoli di cui in premessa e di cui alle precedenti lettere A e B la somma di € 15.394,76 (o quella diversa somma maggiore o minore
o diversa maniera che sarà ritenuta più giusta ed equa) già comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi al 31/01/2022 ed oltre l'ulteriore rivalutazione monetaria dal 01/02/2022 al saldo ed interessi legali per il pari periodo sulle somme rivalutate;

- condannare Azienda USL Toscana Nord Ovest in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Pisa Via
Cocchi 7/9 a pagare tutte le spese e competenze del presente Giudizio nel rispetto dei valori previsti nel
D.M. vigente nonché a rimborsare a parte ricorrente il contributo unificato versato.
Parte ricorrente nel corpo dell'atto introduttivo riporta un prospetto che indica per ciascun anno e ciascun mese oggetto di doglianza: la data del mancato riposo, il giorno del riposo precedente e di quello successivo, la retribuzione giornaliera, il numero dei mancati riposi, il numero dei giorni lavorati dopo il mancato riposo, nonché l'importo per mancati riposi pari al 100% della retribuzione maggiorata del
30%, il danno da maggior usura parametrato al 30% della retribuzione + il 2% per il primo giorno lavorato successivamente al mancato riposo, progressivamente aumentato
3
del 2% per ciascuno dei giorni successivi (e quindi + 4% per il secondo giorno lavorato successivamente al mancato riposo,
+ 6% per il terzo giorno e così via).
Parte resistente eccepiva la prescrizione quinquennale stante la natura di credito retributivo del riposo settimanale, la mancata allegazione del danno, l'inesistenza del diritto ad un
'riposo compensativo' non previsto dalla legge,
l'insussistenza dell'usura dopo il settimo giorno lavorato e proponeva un conteggio alternativo a quello, contestato, di parte ricorrente.
I – REPERIBILITA' ATTIVA E PASSIVA. NORMATIVA CONTRATTUALE.
Il testo dell'art. 7, commi 1, 6 e 9 del CCNL integrativo del personale (non dirigente) del comparto Sanità 20-09-2001, com'è noto, è il seguente:


1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3.



6. Il servizio di pronta disponibilità va limitato ai turni notturni ed ai giorni festivi. Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. La pronta disponibilità ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di L.

40.000 per ogni dodici ore.


9. In caso di chiamata l'attività viene computata come lavoro
straordinario ai sensi dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 39 del presente contratto, ovvero trova applicazione l'art. 40
.
omissis”.
Quest'ultimo articolo dispone:

1.Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
4


2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate nei limiti e con le procedure di cui all'art. 34, comma 3 del CCNL del 7 aprile del 1999, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione.
L'eventuale richiesta di pagamento, perché avvenga entro
l'anno, deve essere inoltrata entro il 15 novembre dell' anno stesso.

3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui all'art. 34, comma 8 del CCNL del 7 aprile 1999, che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.

4. L'azienda rende possibile l'utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione. Il differimento è concordato tra il responsabile della struttura ed il dipendente….omissis

7. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 34, comma 6 del CCNL del 7 aprile 1999 nei confronti dei lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore ed i relativi riposi compensativi possono essere usufruiti compatibilmente con le esigenze di servizio anziché entro il mese successivo entro il termine massimo di tre mesi.”
La disciplina successiva ha contenuti analoghi.
L'art. 28 CCNL 2016 – 2018 dispone: “Il servizio di pronta disponibilità va limitato, di norma, ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale. Nel caso in cui esso cada in un giorno festivo spetta, su richiesta del lavoratore, anche un'intera giornata di riposo compensativo, senza riduzione del debito orario settimanale.
In caso di chiamata, l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 31 (lavoro straordinario)
5 ovvero trova applicazione l'art. 40 del CCNL integrativo del
2001 – Banca Ore.
L'art. 31, comma 6 prevede: Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario di cui al presente articolo, debitamente autorizzate, possono dare luogo a corrispondente riposo compensativo, da fruirsi entro il termine massimo di 4 mesi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.
La disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore.
L'art. 44, comma 6, CCNL 2019 – 2021 del 3.11.2022 prevede:
“Il servizio di pronta disponibilità va limitato, di norma, ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale. Nel caso in cui esso cada in un giorno festivo spetta, su richiesta del lavoratore, anche un'intera giornata di riposo compensativo, senza riduzione del debito orario settimanale. (REPERIBILITA' PASSIVA, NDR)
In caso di chiamata tali ore sono retribuite a titolo straordinario ovvero in caso di adesione alla banca delle ore trova applicazione l'art. 48.
L'art. 48, Banca delle ore, prevede:

1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è confermata la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.

2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate nei limiti e con le procedure di
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