Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/11/2024, n. 597

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/11/2024, n. 597
Giurisdizione : Trib. Vibo Valentia
Numero : 597
Data del deposito : 12 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti magistrati
dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel\est.)
dr.ssa Claudia De Santi Giudice
dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al RGC 1107/2023 avente ad oggetto: divorzio
riservata in decisione ex art. 127 ter cpc dal 13.9.2024
TRA
n. a Cosenza il 10.11.1973, residente in Parte_1
Serra San UN - - con l'avv. Gerardo Mario Graziano C.F._1
DRAGO – giusta procura in atti - ricorrente

E
n. a Serra San UN (VV) il 04.08.1976 ivi residente Controparte_1
- con l'Avv. Vincenzo Albanese – giusta procura in atti C.F._2
resistente
nonché
P.M. - sede- Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 9.9.2023 il ricorrente – premesso di aver contratto matrimonio concordatario con la resistente in data 16.8.1998;
che dall'unione nascevano due figlie (n. 27.5.1990) e (n. il 31.1.2003), entrambe maggiorenni, la Persona_1 Per_2
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prima completamente autonoma, la seconda ancora non autosufficiente;
di essere separato giusta sentenza n. 595/2020 dell'intestato Tribunale – chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con revoca dell'assegnazione alla casa coniugale alla resistente, in considerazione dell'intervenuta maggiore età anche della FI minore;
revoca dell'assegno di mantenimento in favore della FI minore ed esclusione dell'assegno divorzile in favore della resistente posta la concreta capacità lavorativa della moglie.
Designato il Giudice relatore e fissata l'udienza ex artt. 473 bis.14 c.p.c – ritualmente comunicata al PM - si costituiva tempestivamente la resistente, la quale aderiva alla domanda principale, instando tuttavia per l'assegno divorzile (in misura di € 600,00 mensili) ;
contestando la domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale essendo la secondogenita sì maggiorenne ma non autosufficiente e con lei convivente (unitamente alla FI economicamente indipendente) e chiedendo indi la Persona_1 conferma dell'obbligo di mantenimento a carico del padre.
Le parti depositavano ritualmente le rispettive memorie ex art. 473bis.17 c.p.c
All'udienza del 9.4.2024 preliminarmente veniva dichiarata l'improponibilità/ irrilevanza dell'eccezione relativa al difetto di titolarità della casa coniugale, indi le parti, esclusi margini di riconciliazione, rendevano libere dichiarazioni.
Con ordinanza emessa in pari data (non reclamata) il GI pronunciava i provvedimenti di cui all'art 473bis.22 cpc che di seguito pedissequamente si riportano:
- assegna alla resistente la casa familiare sita in Serra San UN al Corso Umberto I n.293 in quanto convivente con la FI maggiorenne ma non autonoma;
Per_2

- pone a carico del ricorrente, a decorrere dalla data dell'introduzione del presente giudizio, l'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile in favore della moglie pari ad euro 150,00 mensili da versare, con modalità tracciabile, entro il giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione come per legge;

- pone a carico del ricorrente, a decorrere dalla data dell'introduzione del presente giudizio, l'obbligo di contribuire al mantenimento della FI mediante corresponsione alla stessa di euro Per_2
150,00 mensili da versare, con modalità tracciabile, entro il giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione come per legge E al 50%delle spese straordinarie secondo termini e modalità indicati nel vigente Protocollo tra Tribunale e C.O.A di Vibo Valentia;

- onera il ricorrente al deposito della documentazione reddituale dell'ultimo triennio ex art 473bis.12 e 14 cpc116 cpc entro il 15 luglio 2024
- ritenuta alla stregua di quanto sopra l'inammissibilità \irrilevanza delle richieste istruttorie avanzate dalle parti;
sicché, ritenuta la causa matura per la decisione, venivano assegnati i termini conclusionali ex art 473bis.28 cpc e rinviata all'udienza sostituiva del 10.9.2024.
Le parti depositavano le rispettive memorie conclusionali indi la causa era riservata per la decisione collegiale dal 13.9.2024.
Motivi della decisione
1) In rito
Preliminarmente, si impone ribadire l'improponibilità e l'inammissibilità della domanda di restituzione della casa familiare avanzata dal ricorrente fondata su
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questioni inerenti diritti successori. Più precisamente, il ricorrente ha chiesto la revoca dell'assegnazione della casa coniugale (sita in Serra San UN al Corso Umberto I n. 293), di sua proprietà in quanto bene pervenutogli per successione legittima dai genitori, essendone venuti meno i presupposti quali
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