Trib. Ragusa, sentenza 04/09/2024, n. 911

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ragusa, sentenza 04/09/2024, n. 911
Giurisdizione : Trib. Ragusa
Numero : 911
Data del deposito : 4 settembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. A D;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 10.05.2024;
lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1696/2018 R.G., avente ad oggetto “ricostruzione carriera personale scolastico";

promossa da:
nata a Comiso (RG) il 29.09.1973 e residente in Comiso (RG) in via S. Parte 1 rappresentata e difesa dall'Avv. G F delC.F. 1 Fiume n.59, C.F.
Foro di Ragusa, giusta procura in atti;

RICORRENTE

contro

:
,già
[...] Controparte_1
), in persona del Ministro p.t.;
Controparte_2 (C.F. P.IVA 1 in persona del direttore p.t.;
Controparte_3 in persona del direttore p.t.;
Controparte_4 '
rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;

RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte 1 premettendo diCon ricorso ex art. 415 c.p.c. depositato il 19.06.2018 avere prestato servizio, a far data dall'A.S. 2005/2006, quale assistente amministrativo alle dipendenze del Controparte 5 in forza di una reiterata pluralità di contratti a tempo
[...] determinato, e di avere vanamente richiesto al CP 5 (oggi CP_6 la ricostruzione della propria carriera ai sensi dell'art. 4, comma 13mo, d.P.R. n. 399/1988, ha chiesto volersi dichiarare il proprio diritto "alla ricostruzione di carriera, all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio


maturata durante i rapporti di lavoro a termine intrattenuti con il CP 5 (...) all'inquadramento nella fascia stipendiale 3 a far data dal 1° settembre 2008;
per l'effetto, condannare in solido tra loro e ciascuno per quanto di sua competenza - i resistenti CP_5 [...] Controparte_4e l'Controparte_3 ad effettuare la ricostruzione della carriera (...) con l'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine intrattenuti con il CP 5 e al pagamento della differenza tra quanto effettivamente percepito (...) e quanto le sarebbe spettato per effetto dell'anzianità di servizio come sopra riconosciuta, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo al soddisfo", deducendo l'illegittimità delle disposizioni dettate in subiecta materia dal T.U. Istruzione per violazione del principio comunitario di parità di trattamento tra lavoratore a tempo indeterminato e lavoratore a tempo determinato. Costituitasi in lite, l' ha invocato il rigetto della domanda, Controparte 7 eccependo preliminarmente la prescrizione dei vantati crediti retributivi e incrementi stipendiali, per il periodo anteriore al quinquennio precedente l'instaurazione del giudizio, e deducendo comunque l'infondatezza della pretesa, posto che le peculiarità del rapporto di lavoro a tempo determinato presso l'Amministrazione Scolastica giustificavano il differenziato trattamento giuridico ed economico normativo e contrattuale del servizio discontinuamente prestato in regime di
-
precariato e del servizio prestato dal personale scolastico di ruolo, e che nessun diritto poteva vantare la ricorrente per il servizio prestato in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'evocata direttiva UE, dovendosi peraltro escludere dal computo i servizi prestati negli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, giusta disposto dall'art. 9, comma 23, del D.L. n. 78/2010, convertito con L. n. 122/2010, e dall'art. 1, lett b) d.P.R. n. 122/2013, e scomputare dalle reclamate differenze retributive le somme eventualmente percepite dalla ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione per i periodi non lavorati intercorrenti tra un contratto a termine e il successivo.
Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 10.05.2024.
***
Ritenuta la legittimazione della sola Amministrazione statale a resistere alle domande avanzate in ricorso, va intanto disattesa l'eccezione di prescrizione dalla predetta formulata in via preliminare, il quinquennio prescrizionale non potendo che iniziare il proprio decorso, ex art. 2935 c.c., dal momento in cui il diritto alle rivendicate differenze retributive può essere fatto valere, ovvero non prima dell'emissione dell'impugnato decreto di ricostruzione della carriera vanamente richiesto dalla ricorrente e della conseguente liquidazione degli arretrati incrementi stipendiali. Premesso quindi che la ricorrente non è giammai stata assunta a tempo indeterminato dal convenuto dicastero circostanza che ne giustifica l'omesso riscontro della proposta istanza di
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ricostruzione della carriera, posto che a mente dell'art. 23 d.P.R. n. 420/1974 i riconoscimenti dei servizi non di ruolo prestati dal personale non docente della scuola "sono disposti all'atto della nomina in ruolo" -, l'odierna domanda giurisdizionale è comunque fondatamente volta all'accertamento del diritto della lavoratrice all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine intrattenuti con il CP_6 e dei relativi incrementi stipendiali previa disapplicazione delle disposizioni illegittimamente dettate sul punto dal D.Lvo n. 297/1994 , nonché alla condanna del CP 1 al pagamento delle corrispondenti differenze retributive.
Le questioni sottese all'invocata ricostruzione della carriera della ricorrente, previa integrale valorizzazione dell'attività di assistente amministrativo svolta nel lungo periodo di precariato di cui in ricorso (non contestati dall' CP_8, e al riconoscimento dei conseguenti incrementi stipendiali, va invero risolta sulla scorta della disapplicazione, in ragione della primazia del diritto unionale sul
diritto domestico, delle disposizioni del D.Lvo n. 297/1994 regolatrici della ricostruzione di carriera del c.d. personale ATA, ovvero dell'art. 569, primo comma, D.Lvo n. 297/1994 - a mente del quale "al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici" - e dell'art. 570, comma primo, per il quale “ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento", disposizioni che confliggono con il principio di non discriminazione enunciato alla clausola 4 dell'Accordo Quadro accluso alla direttiva n. 1999/70/CE, per i cui commi primo e quarto “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” e “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.". Come infatti affermato dalla Suprema Corte, “il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569, relativo al riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato" (cfr. CASS. n. 31150/2019;
CASS. n. 21176/2020).
La Corte ha in particolare chiarito che a partire dalla pubblicazione del D.Lvo n. 297/1994 - per il cui art. 676 “le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate" - "le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati. In questo contesto si è inserita, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la contrattazione collettiva che nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all'applicazione dei principi dettati dal D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2 e 40, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali contenute nello stesso decreto. Con il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera del personale docente ed amministrativo e hanno previsto, all'art. 66, comma 6, che "Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576 e
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